Testo dell'articoloVigente
Art. 241 c.c. – Prova in giudizio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 241 c.c. ammette la prova della filiazione con qualsiasi mezzo in giudizio quando manchino sia l'atto di nascita sia il possesso di stato.
Ratio
L'art. 241 c.c. risponde all'esigenza di garantire che nessuno resti privo della possibilità di provare il proprio stato di figlio per mera mancanza di documentazione formale. La ratio è quella di assicurare l'effettività del diritto alla filiazione, consentendo l'accesso alla prova libera quando i titoli tipici, atto di nascita e possesso di stato, siano entrambi assenti.
Analisi
La norma deroga al sistema ordinario delle prove dello stato di figlio, che si fondano sull'atto di nascita (art. 236 c.c.) e sul possesso di stato (art. 237 c.c.). In assenza di entrambi questi titoli, è ammessa la prova per testimoni, presunzioni, documenti atipici e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dal giudice. La prova deve essere dedotta e assunta nel corso di un giudizio; non è sufficiente produrre prove stragiudiziali. I tre punti di sospensione nel testo («[...]») indicano la presenza di abrogazioni o modifiche parziali intervenute sulla norma originaria. La disposizione si colloca nel quadro del più ampio sistema di accertamento della filiazione, riformato organicamente dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Quando si applica
La norma si applica quando, in sede giudiziale, si intenda provare la filiazione e risultino assenti sia l'atto di nascita (o esso sia inutilizzabile) sia qualsiasi forma di possesso di stato. La doppia assenza deve essere accertata in via preliminare dal giudice prima di ammettere la prova libera.
Connessioni
La norma si collega all'art. 236 c.c. (prova della filiazione matrimoniale tramite atto di nascita), all'art. 237 c.c. (possesso di stato), all'art. 239 c.c. (azione di reclamo dello stato), all'art. 269 c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità e maternità) e alle disposizioni processuali in materia di prove civili (artt. 115 e ss. c.p.c.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, nato in estero senza atto di nascita registrato, intende provare filiazione in Italia. Ricorre al giudice producendo testimonianze, indizi di convivenza e scritture private del padre: la prova mediante ogni mezzo è ammessa.
Caso 2: Caso 2
Caio presenta in giudizio dichiarazioni di terzi, documenti epistolari e certificati sanitari per provare il riconoscimento della paternità in assenza di atto di nascita: il giudice valuta ogni elemento probatorio senza esclusioni.
Domande frequenti
Quando è ammessa la prova libera della filiazione ai sensi dell'art. 241 c.c.?
Solo quando mancano contemporaneamente sia l'atto di nascita sia il possesso di stato; la doppia assenza è condizione necessaria per accedere alla prova con ogni mezzo.
Quali mezzi di prova sono ammissibili in base all'art. 241 c.c.?
Qualsiasi mezzo di prova: testimonianze, documenti atipici, presunzioni, perizie genetiche e ogni altro elemento idoneo a convincere il giudice della sussistenza del rapporto di filiazione.
La prova libera può essere utilizzata anche in sede stragiudiziale?
No. L'art. 241 c.c. richiede espressamente che la prova sia dedotta e assunta in giudizio; non è sufficiente la raccolta di prove al di fuori di un procedimento giudiziario.
Se esiste un atto di nascita ma manca il possesso di stato, si applica comunque l'art. 241 c.c.?
No. La norma richiede la mancanza di entrambi i titoli. Se esiste anche solo uno dei due (atto di nascita o possesso di stato), si applica la disciplina ordinaria.
La perizia genetica (test del DNA) rientra tra le prove ammissibili ex art. 241 c.c.?
Sì. Rientra tra i mezzi di prova ammissibili con ogni mezzo e costituisce, in genere, l'elemento probatorio di maggior rilievo nelle controversie di accertamento della filiazione in assenza di titoli formali.
Fonti consultate: 1 fonte verificate