Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 204 c.c.

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).
  • Disciplinava la retroattività della sentenza di separazione dei beni e la ripartizione delle relative spese di restituzione patrimoniale.
  • Imponeva al marito-amministratore l'obbligo di restituire i beni della moglie con effetto retroattivo, sopportandone le spese.
  • Rifletteva il sistema patriarcale di gestione del patrimonio familiare fondato sulla potestà maritale (codice del 1942).
  • Norma non più vigente: i rapporti patrimoniali coniugali si fondano oggi sulla parità tra coniugi e sulla comunione legale.
  • Riferimenti attuali: artt. 191-197 c.c. per scioglimento e liquidazione della comunione.
Indice dei contenuti

Art. 204 c.c. regola la retroattività della sentenza di separazione e le relative spese di restituzione patrimoniale tra coniugi.

Ratio

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.

Contenuto storico

Prima dell'abrogazione, l'art. 204 c.c. disciplinava la retroattività della sentenza di separazione dei beni e la ripartizione delle spese necessarie per la restituzione dei beni alla moglie a seguito di procedimento giudiziale. La norma stabiliva che la sentenza di separazione producesse effetti retroattivi, con conseguente obbligo del marito, che aveva amministrato i beni della moglie in regime di comunione legale previgente, di restituire i beni medesimi sopportando le relative spese. Tale disciplina rifletteva il sistema patriarcale di gestione del patrimonio familiare che caratterizzava il codice civile del 1942, fondato sulla potestà maritale.

Domande frequenti

L'art. 204 c.c. e' ancora vigente?

No, l'art. 204 c.c. e' stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia e ha perso ogni efficacia nell'ordinamento vigente.

Cosa disciplinava l'art. 204 c.c. nel testo previgente?

Regolava la retroattivita' della sentenza di separazione dei beni e la ripartizione delle spese per la restituzione dei beni dotali alla moglie, ponendo a carico del marito amministratore le spese necessarie alla restituzione.

Quale efficacia temporale aveva la sentenza di separazione dei beni?

La sentenza retroagiva alla data della domanda giudiziale, in coerenza con il principio per cui la durata del processo non deve danneggiare la parte che ha ragione (oggi art. 111 Cost. e art. 6 CEDU); cio' garantiva un effetto restitutorio pieno a favore della moglie.

Chi sopportava le spese di restituzione dei beni dotali?

Le spese di restituzione gravavano sul marito amministratore, ritenuto responsabile della gestione del patrimonio dotale; egli era tenuto a riconsegnare i beni nello stato in cui si trovavano, salvo deperimenti dovuti a uso normale.

Esiste oggi una disciplina della retroattivita' nelle modifiche del regime patrimoniale?

Nel sistema attuale, le modifiche convenzionali del regime patrimoniale producono effetti ex nunc tra i coniugi e dall'annotazione verso i terzi (art. 162 c.c.); per la separazione giudiziale della comunione l'art. 193 c.c. fa retroagire gli effetti al momento della domanda.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.