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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 199 c.c. [Divisione dei frutti] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 198 - Art. 198 Codice Civile: Frutti della dote→Cod. civ. art. 200 - Art. 200 Codice Civile: Locazioni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi→Art. 201 Codice Civile: Spese e miglioramenti→Art. 196 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza→Art. 202 Codice Civile: Casi di separazione→Art. 195 Codice Civile: Prelevamento dei beni mobili→Art. 203 Codice Civile: Inefficacia della separazione→Art. 194 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 199 c.c., nel testo originario del codice civile del 1942, affrontava una questione tecnica cruciale all'interno del regime dotale: la ripartizione temporale dei frutti prodotti dai beni dotali in caso di eventi che determinassero un cambiamento nel titolare del diritto di godimento. Il problema principale che la norma intendeva risolvere era il seguente: i frutti - civili o naturali - maturano progressivamente nel tempo e spesso si raccolgono o si percepiscono in momenti diversi rispetto alla loro maturazione; quando il regime dotale si scioglieva (per morte di uno dei coniugi, per separazione giudiziale dei beni o per altre cause previste dalla legge), era necessario stabilire a chi spettassero i frutti «in corso» al momento dello scioglimento. La ratio della norma era garantire equità nella ripartizione delle utilità economiche generate dai beni dotali, evitando che lo scioglimento improvviso del regime lasciasse aperta la questione di frutti maturati per il cui godimento non vi era più un titolare univoco. La norma si collocava nel solco del principio di proporzionalità temporale (pro rata temporis) già noto al diritto romano e recepito anche in altre disposizioni del codice civile, come quelle in materia di usufrutto (art. 1000 c.c.) e di locazione. L'abrogazione di questa norma è avvenuta con la legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha eliminato l'intero sistema dotale, rendendo priva di oggetto qualsiasi regola sulla divisione dei frutti dotali.
Analisi
L'art. 199 c.c. nella versione del 1942 stabiliva, con tecnica legislativa analoga a quella dell'usufrutto, il criterio di imputazione pro rata temporis dei frutti civili dei beni dotali in caso di scioglimento del regime. I frutti civili - principalmente canoni di locazione e interessi su capitali - si consideravano maturati giorno per giorno: la quota spettante al marito-amministratore era quella riferibile al periodo durante il quale aveva effettivamente gestito il patrimonio dotale; la quota spettante alla moglie (o ai suoi eredi, in caso di premorienza) era quella riferibile al periodo successivo allo scioglimento. Per i frutti naturali, invece, la disciplina era più articolata: il codice del 1942 distingueva tra frutti «pendenti» al momento dello scioglimento (non ancora separati dalla cosa madre) e frutti già percepiti; i frutti naturali pendenti spettavano, con indennizzo per le spese colturali, a chi aveva il diritto di raccoglierli al momento della separazione. Questa distinzione rifletteva la tradizione romanistica recepita nell'art. 820 c.c., che distingue i frutti naturali in base al momento della separazione dal bene fruttifero. La norma si coordinava con l'art. 821 c.c. (imputazione dei frutti civili pro rata temporis) e con le disposizioni in materia di restituzione della dote (artt. 215 e ss. c.c. nel testo ante riforma), che regolavano la liquidazione finale del rapporto dotale alla sua cessazione. Sul piano pratico, l'applicazione di questa norma richiedeva una verifica contabile puntuale: era necessario individuare la data di scioglimento del regime, calcolare la quota di frutti civili maturata fino a quella data e quella maturata successivamente, e procedere alla relativa imputazione.
Quando si applica
L'art. 199 c.c. non trova alcuna applicazione nell'ordinamento vigente. La norma è stata abrogata con effetto dal 20 settembre 1975 (entrata in vigore della L. 151/1975) e non produce più conseguenze giuridiche in alcuna fattispecie concreta. I matrimoni celebrati dopo quella data sono automaticamente soggetti al regime di comunione legale (salvo diversa scelta convenzionale), che non conosce il concetto di «frutti dotali» né la distinzione tra beni dotali e parafernali. I matrimoni celebrati prima del 1975 sono stati transitoriamente adeguati dalla stessa legge di riforma: ai sensi dell'art. 228 L. 151/1975, il regime dotale preesistente si è convertito automaticamente in comunione legale, salvo che i coniugi avessero optato, entro il termine di legge, per il regime di separazione dei beni. Non esiste pertanto alcun caso pratico in cui l'art. 199 c.c. possa essere invocato davanti a un giudice o a un professionista. Il solo contesto nel quale la norma assume rilevanza è quello accademico e storico-comparatistico, per studiare l'evoluzione del diritto patrimoniale della famiglia italiana nel XX secolo.
Connessioni
L'art. 199 c.c. (nel testo abrogato) si collocava sistematicamente nel corpus delle norme sul regime dotale (artt. 177-230 c.c. nel testo del 1942), interagendo in particolare con l'art. 186 c.c. (poteri del marito sui frutti), l'art. 215 c.c. (restituzione della dote) e l'art. 820-821 c.c. (definizione e imputazione dei frutti). La disciplina oggi applicabile alla maturazione e imputazione dei frutti nei rapporti tra coniugi varia a seconda del regime patrimoniale scelto. In regime di comunione legale (artt. 159 e ss. c.c.), i frutti dei beni propri di ciascun coniuge percepiti durante il matrimonio e non consumati all'atto dello scioglimento entrano nella comunione de residuo ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. b), c.c. In regime di separazione dei beni (art. 215 c.c.), ciascun coniuge conserva la piena titolarità e il godimento dei propri beni, e i frutti sono di sua esclusiva pertinenza, senza alcuna condivisione con il coniuge. In regime di fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.), i beni del fondo producono frutti che sono destinati ai bisogni della famiglia, con una logica parzialmente analoga a quella originaria della dote - ma con la fondamentale differenza della parità tra i coniugi e dell'assenza di un «amministratore» unico. Il tema della ripartizione pro rata temporis dei frutti civili resta rilevante in materia di usufrutto (art. 1000 c.c.), di locazione (con riferimento all'imputazione dei canoni in caso di risoluzione del contratto) e di condominio, ma non ha più alcuna connessione con i rapporti patrimoniali tra coniugi.
Casi pratici
Caso 1: Scioglimento del regime dotale e frutti pendenti (ante 1975)
Nel 1968, Tizio muore lasciando la moglie Caia. I beni dotali comprendevano un fondo agricolo con produzione cerealicola. Al momento della morte di Tizio, il grano era ancora nei campi, non raccolto. L'art. 199 c.c. nel testo originario imponeva di verificare la fase di maturazione del raccolto: se i frutti erano ancora pendenti (non separati), spettavano, con rimborso delle spese di coltivazione sostenute dal marito, a Caia che riacquistava la gestione del fondo; se già separati, erano stati legittimamente percepiti da Tizio nell'esercizio dei suoi poteri di amministratore della dote. Nota: fattispecie anteriore alla riforma del 1975, oggi non più riproducibile.
Caso 2: Inapplicabilità nel sistema vigente
Sempronio e Mevia si sposano nel 2010 in regime di comunione legale. Mevia muore nel 2024. I beni in comunione producevano canoni di locazione. Sempronio, nella successione, deve valutare quali canoni spettino alla comunione e quali al suo patrimonio personale di superstite: si applica l'art. 177, lett. b), c.c. (frutti dei beni personali non consumati allo scioglimento entrano in comunione), non l'abrogato art. 199 c.c. La liquidazione della comunione avviene ai sensi dell'art. 194 c.c.
Domande frequenti
L'art. 199 c.c. è tuttora applicabile?
No, l'art. 199 c.c. è stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia e non produce più alcun effetto nell'ordinamento vigente.
Cosa stabiliva l'art. 199 c.c. nel testo originario?
Disciplinava la divisione dei frutti tra i coniugi nel regime dotale, regolando il pro rata temporis di spettanza per i frutti maturati durante e dopo lo scioglimento del rapporto matrimoniale o del regime patrimoniale.
Come venivano gestiti i frutti nel regime dotale previgente?
Il marito, in qualità di amministratore della dote, percepiva i frutti dei beni dotali e li destinava alle esigenze familiari; la disciplina dell'art. 199 c.c. mirava a chiarire i criteri di ripartizione finale in caso di scioglimento o passaggio ad altro regime.
Come è regolata oggi la titolarità dei frutti dei beni dei coniugi?
Nel regime di comunione legale i frutti dei beni propri sono attribuiti alla comunione se percepiti e non consumati allo scioglimento (art. 177, lett. b, c.c.); nel regime di separazione ciascun coniuge fa propri esclusivamente i frutti dei propri beni.
Quale principio costituzionale ha imposto la riforma del 1975?
Il principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dall'art. 29 Cost., che ha richiesto il superamento del modello dotale fondato sulla supremazia maritale e l'introduzione di regimi paritari di gestione del patrimonio familiare.
Fonti consultate: 1 fonte verificate