Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 187 c.c. – Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio .

In sintesi

  • L’art. 187 c.c. delimita la responsabilità dei beni della comunione legale rispetto ai debiti anteriori al matrimonio.
  • I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
  • La regola è fatta salva l’eccezione prevista dall’art. 189 c.c. in tema di esecuzione sui beni comuni.
  • La norma tutela l’altro coniuge e la funzione familiare del patrimonio comune.
  • Per i debiti personali pregressi il creditore aggredisce in via principale i beni personali del coniuge debitore.
Indice dei contenuti

L’art. 187 c.c. si colloca nella disciplina della comunione legale dei beni e affronta il delicato problema del rapporto tra il patrimonio comune dei coniugi e i debiti che uno di essi abbia contratto prima della celebrazione del matrimonio. La norma stabilisce un principio di tutela: i beni della comunione, salvo quanto disposto dall’art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio. Si tratta di una regola che mira a preservare la destinazione familiare del patrimonio comune dalle pretese relative a vicende debitorie anteriori e personali.

La ratio della norma

La comunione legale nasce con il matrimonio e ha una funzione tipicamente familiare: il patrimonio comune è destinato a sostenere i bisogni della famiglia e a riflettere la natura paritaria del rapporto coniugale. Sarebbe contrario a questa funzione consentire ai creditori personali di uno dei coniugi, per debiti sorti prima ancora che la comunione esistesse, di aggredire direttamente i beni comuni, pregiudicando così la posizione dell’altro coniuge, del tutto estraneo a quelle obbligazioni. La norma realizza dunque un equilibrio fra la tutela del credito e la salvaguardia dell’interesse familiare.

Il principio: irresponsabilità dei beni comuni

La regola generale è netta: per i debiti contratti prima del matrimonio da uno dei coniugi, il creditore non può soddisfarsi sui beni della comunione. Tali debiti sono debiti personali del coniuge che li ha assunti e, di conseguenza, il creditore deve in via principale rivolgersi ai beni personali di quest’ultimo, cioè ai beni che non entrano a far parte della comunione. Il patrimonio comune resta, in linea di principio, al riparo da queste pretese, proprio in ragione della sua estraneità alla vicenda debitoria pregressa.

L’eccezione: il rinvio all’art. 189 c.c.

La regola è espressamente temperata dal richiamo all’art. 189 c.c. Tale disposizione disciplina l’ipotesi in cui i creditori particolari di uno dei coniugi, in mancanza o insufficienza dei beni personali, possano comunque soddisfarsi, in via sussidiaria, sui beni della comunione fino al valore della quota del coniuge obbligato. Si delinea così un meccanismo a due livelli: priorità di aggressione sui beni personali e possibilità di soddisfacimento, entro limiti precisi, sulla quota del coniuge debitore nei beni comuni, senza pregiudicare la quota dell’altro.

Beni personali e beni della comunione

La comprensione della norma presuppone la distinzione tra beni personali, elencati nell’art. 179 c.c., e beni che ricadono in comunione ai sensi dell’art. 177 c.c. I debiti anteriori al matrimonio gravano in primo luogo sui beni personali del coniuge debitore. Solo in via sussidiaria, e con le cautele previste, possono riflettersi sulla quota di costui nel patrimonio comune. Questa architettura protegge il coniuge non debitore, la cui quota non può essere intaccata per debiti che non gli appartengono.

Profili pratici per i creditori e per i coniugi

Sul piano operativo, il creditore di un debito anteriore al matrimonio deve indirizzare l’azione esecutiva, in prima battuta, sui beni personali del coniuge obbligato. Solo l’insufficienza di tali beni apre la strada, secondo l’art. 189, all’aggressione sussidiaria della quota di comunione. Per i coniugi, la norma offre una garanzia di stabilità del patrimonio familiare: l’altro coniuge sa che la propria quota non sarà esposta alle pretese relative a obbligazioni pregresse del partner. La distinzione tra debiti anteriori e debiti contratti durante il matrimonio è pertanto centrale.

Riflessi sullo scioglimento della comunione

La distinzione tra debiti personali anteriori al matrimonio e debiti gravanti sulla comunione conserva rilievo anche nel momento dello scioglimento del regime patrimoniale. Al momento della divisione dei beni comuni, infatti, occorre tenere conto delle ragioni di credito e di debito che hanno interessato i coniugi, distinguendo ciò che grava sulla comunione da ciò che resta personale. I debiti anteriori al matrimonio, in quanto personali, non incidono sulla consistenza del patrimonio comune da dividere, se non nei limiti dell’eventuale aggressione della quota del coniuge obbligato secondo l’art. 189. La corretta qualificazione del debito si riflette dunque anche sulla fase di liquidazione e divisione del patrimonio comune.

La distinzione rispetto ai debiti sorti durante il matrimonio

Per cogliere appieno la portata della norma occorre confrontarla con il regime dei debiti sorti durante il matrimonio. I debiti contratti nell’interesse della famiglia o per l’amministrazione dei beni comuni gravano direttamente sulla comunione secondo le regole degli artt. 186 e seguenti; diversamente, i debiti personali anteriori al matrimonio — oggetto dell’art. 187 — restano in linea di principio estranei al patrimonio comune, salva l’aggressione sussidiaria della sola quota del coniuge obbligato. La data di sorgenza dell’obbligazione e la sua finalità sono dunque criteri decisivi per stabilire il regime di responsabilità applicabile e per orientare l’azione del creditore.

La natura personale del debito anteriore

I debiti contratti prima del matrimonio sono per definizione personali del coniuge che li ha assunti, in quanto sorti quando la comunione non esisteva ancora. Questa qualificazione spiega la scelta del legislatore di tenerli distinti dal patrimonio comune: la comunione non può essere chiamata a rispondere, in via diretta, di vicende debitorie che non la riguardano e rispetto alle quali l’altro coniuge è del tutto estraneo. La natura personale del debito determina la gerarchia delle garanzie patrimoniali, ponendo i beni personali del debitore come oggetto primario dell’azione esecutiva.

Coordinamento sistematico

L’art. 187 c.c. va letto insieme alle altre disposizioni che regolano i pesi e i debiti gravanti sulla comunione, in particolare gli artt. 186, 188 e 189 c.c. L’insieme di queste norme costruisce un sistema graduato di responsabilità, che distingue i debiti a carico diretto della comunione da quelli personali dei coniugi, anteriori o successivi al matrimonio. La disposizione in esame rappresenta il presidio specifico per i debiti pregressi, completando il quadro della tutela del patrimonio comune e assicurando che l’equilibrio tra le ragioni del credito e l’interesse familiare sia preservato secondo criteri certi e prevedibili.

Casi pratici

Caso 1: debito personale anteriore al matrimonio

Prima di sposarsi, Tizio aveva contratto un debito verso un istituto di credito. Dopo il matrimonio in regime di comunione legale, il creditore intende agire. In applicazione dell'art. 187 c.c., il creditore deve rivolgersi in via principale ai beni personali di Tizio: i beni della comunione, in cui rientra anche la posizione di Caia, non rispondono direttamente di quel debito anteriore.

Caso 2: insufficienza dei beni personali

I beni personali di Tizio risultano insufficienti a soddisfare il creditore. Trova allora applicazione l'eccezione richiamata dall'art. 189 c.c.: il creditore può soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, ma soltanto fino al valore della quota spettante a Tizio, senza poter intaccare la quota di Caia, estranea all'obbligazione pregressa.

Domande frequenti

I beni della comunione rispondono dei debiti contratti prima del matrimonio?

In linea generale no: l'art. 187 c.c. stabilisce che i beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio, salvo l'eccezione dell'art. 189.

Su quali beni si soddisfa il creditore per un debito anteriore al matrimonio?

In via principale sui beni personali del coniuge debitore; solo in via sussidiaria, e nei limiti dell'art. 189, sulla quota di costui nei beni comuni.

Cosa prevede l'eccezione dell'art. 189 c.c.?

Consente ai creditori particolari, in caso di insufficienza dei beni personali, di soddisfarsi in via sussidiaria sui beni comuni fino al valore della quota del coniuge obbligato.

La quota dell'altro coniuge può essere aggredita?

No: la tutela mira a preservare la quota del coniuge non debitore, estraneo all'obbligazione pregressa, che non può essere intaccata per quel debito.

Perché la norma protegge i beni comuni?

Perché la comunione ha funzione familiare e nasce con il matrimonio: i debiti anteriori sono personali e non devono pregiudicare il patrimonio destinato ai bisogni della famiglia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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