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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 707 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto . Sono, altresì, componenti fondamentali del LEP l’impiego di personale in possessolegislativo 13 aprile 2017, n. 66 del profilo professionale individuato ai sensi dell’ nonchéarticolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3.

In sintesi

  • Il LEP garantisce supporto adeguato, permanente e personalizzato in attuazione del principio di inclusività.
  • Componente fondamentale del LEP: numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale.
  • Misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ex art. 7, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 66/2017.
  • Impiego di personale con profilo professionale ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 66/2017.
  • Rispetto degli standard qualitativi ex comma 5-bis dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo.
  • Attuazione progressiva nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Quadro generale e finalità del comma

Il comma 707 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 definisce il contenuto del Livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità. La disposizione si inserisce nel solco della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del successivo D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità), e ne completa il quadro attuativo individuando come componente fondamentale del LEP il numero di ore di assistenza, da rendere effettivo in misura corrispondente al piano educativo individualizzato (PEI).

Il LEP come principio di inclusività

Il comma 707 richiama esplicitamente il principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, riconducibili agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e al più ampio quadro internazionale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18. Il LEP è lo strumento giuridico che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, lo Stato utilizza per determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, garantendone l'uniformità di accesso su tutto il territorio nazionale.

Il PEI come parametro di misura

La novità più rilevante è l'aggancio della prestazione al PEI: il numero di ore di assistenza diventa misurabile e azionabile rispetto a quanto previsto dal piano educativo individualizzato di ciascun alunno, redatto secondo le procedure del D.Lgs. 66/2017. Il PEI è il documento di programmazione redatto dal Gruppo di lavoro operativo (GLO) presieduto dal dirigente scolastico, che identifica gli obiettivi educativi, gli interventi didattici e le risorse di supporto necessarie. L'articolo 7, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 66/2017 prevede espressamente l'indicazione delle ore di sostegno e delle risorse di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale.

I requisiti del personale

Componenti fondamentali del LEP sono altresì l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 66/2017 e il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3. Si tratta di previsioni che ancorano la qualità del servizio non al solo dato quantitativo (le ore) ma anche al profilo tecnico-professionale degli operatori e agli standard prestazionali, garantendo così un'uniformità sostanziale del servizio sull'intero territorio nazionale.

Profilo della progressività e dei limiti finanziari

La disposizione precisa che l'attuazione avviene in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si tratta di una clausola di sostenibilità finanziaria coerente con l'articolo 81 della Costituzione (equilibrio di bilancio), ma giuridicamente delicata: la giurisprudenza costituzionale ha ricordato che i diritti incomprimibili al nucleo essenziale non possono essere subordinati senza limiti alle disponibilità finanziarie (Corte cost. 275/2016 sul trasporto degli alunni disabili). Il bilanciamento tra esigenze di bilancio e nucleo essenziale del diritto resta dunque centrale nella futura attuazione del comma 707.

Coordinamento con il quadro normativo

Il comma 707 si raccorda con la legge 104/1992, il D.Lgs. 66/2017, il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 96 (norme generali sul diritto all'istruzione), la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola) e i più recenti provvedimenti di riforma. Per i comuni e gli enti territoriali eventualmente coinvolti nella fornitura di servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, restano fermi gli obblighi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e le competenze regionali in materia di servizi sociali e socio-sanitari. Il comma chiarisce però che la dimensione minima essenziale del servizio è uniforme a livello nazionale.

Domande frequenti

Che cos'è un Livello essenziale delle prestazioni (LEP)?

Il LEP è lo strumento giuridico previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che lo Stato utilizza per determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La sua funzione è assicurare uniformità di accesso ai diritti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla regione di residenza. Una volta definito un LEP, le Regioni sono tenute a garantirlo nei propri territori, mentre lo Stato può intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza. Il comma 707 della LB 2026 specifica i contenuti del LEP per l'assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità.

Cos'è il PEI e come si raccorda con il LEP?

Il Piano educativo individualizzato (PEI) è il documento di programmazione redatto annualmente per ciascun alunno con disabilità dal Gruppo di lavoro operativo (GLO) presieduto dal dirigente scolastico. Il PEI definisce gli obiettivi educativi, gli interventi didattici, le risorse di sostegno e di assistenza necessarie. Il comma 707 della LB 2026 stabilisce che il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale costituisce componente fondamentale del LEP e deve essere assicurato in misura corrispondente a quanto previsto nel PEI, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 66/2017. Il PEI diventa così il parametro di misura del diritto.

Chi può svolgere il ruolo di assistente per l'autonomia?

Il personale che svolge funzioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale deve essere in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 66/2017, e operare nel rispetto degli standard qualitativi individuati dal comma 5-bis dello stesso articolo 3. Il profilo professionale è oggetto di specifico provvedimento attuativo e mira a garantire un livello adeguato di formazione e competenza degli operatori. Si tratta di una figura distinta dal docente di sostegno, che ha funzioni didattiche, e si concentra invece sul supporto educativo e sull'inclusione scolastica nella sua dimensione di autonomia e di comunicazione.

Quali sono i limiti dell'attuazione progressiva?

La disposizione precisa che l'attuazione del LEP avviene in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si tratta di una clausola di sostenibilità finanziaria coerente con l'articolo 81 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 275/2016) ha però chiarito che il nucleo essenziale dei diritti riconosciuti non può essere compresso oltre una certa soglia per ragioni di bilancio: il LEP fissa proprio quella soglia minima. Operativamente significa che lo Stato deve garantire il LEP base in ogni circostanza, mentre le componenti aggiuntive possono essere modulate in funzione delle risorse disponibili e secondo un programma temporale di estensione progressiva.

Quali sono le tutele giurisdizionali in caso di inadempimento?

In caso di inadempimento, le tutele sono articolate. Sul piano amministrativo, il dirigente scolastico e l'amministrazione possono essere chiamati a ripristinare le ore mancanti tramite atti correttivi. In sede giurisdizionale, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto soggettivo a fruire delle ore di sostegno e di assistenza nei limiti del PEI, con la possibilità di adire il giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del PEI o il giudice ordinario per il risarcimento del danno. La definizione del comma 707 come LEP rafforza la posizione giuridica dell'alunno e della famiglia, ancorandola al parametro costituzionale dell'articolo 117, comma 2, lettera m, Cost.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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