Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Comma 842 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati, è concesso all’Associazione degli editori indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In sintesi

  • Concesso all’Associazione degli editori indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  • Finalità: realizzazione di progetti di educazione alla lettura in ambito didattico ed extra-didattico.
  • Destinatari prioritari: aree territoriali e contesti sociali più svantaggiati.
  • Coordinamento con la L. 13 febbraio 2020, n. 15 (legge sulla promozione e sostegno della lettura), il Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura e la Carta della cultura.
  • Inquadramento costituzionale: art. 9 Cost. (promozione della cultura), art. 33 Cost. (libertà di insegnamento), art. 3, c. 2 Cost. (rimozione degli ostacoli all’eguaglianza sostanziale).
Indice dei contenuti

Inquadramento

Il comma 842 della Legge di Bilancio 2026 concede un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all’Associazione degli editori indipendenti (ADEI) per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, con priorità per le aree territoriali e i contesti sociali più svantaggiati. La disposizione si colloca nell’ambito delle politiche pubbliche di promozione della lettura, riconosciute strategiche per la formazione civile e culturale dei cittadini.

L’Associazione degli editori indipendenti (ADEI)

ADEI è un’associazione di categoria che riunisce editori indipendenti italiani, con il duplice obiettivo di rappresentare gli interessi della categoria nei confronti delle istituzioni e di promuovere la lettura e la cultura del libro. Gli editori indipendenti si caratterizzano per dimensioni medio-piccole, per autonomia editoriale rispetto ai grandi gruppi e spesso per specializzazione tematica o territoriale. La promozione della bibliodiversità (pluralità dell’offerta editoriale) è uno degli obiettivi strategici delle politiche culturali europee, riconosciuto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) all’art. 167 sulla promozione della diversità culturale.

Le finalità del contributo

Il contributo è specificamente finalizzato alla realizzazione di progetti di educazione alla lettura, con due dimensioni complementari: l’ambito didattico (interventi nelle scuole, percorsi didattici, formazione docenti) e l’ambito extra-didattico (incontri pubblici, festival, laboratori di lettura, attività nelle biblioteche di pubblica lettura). La specificazione che gli interventi devono essere realizzati "in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati" valorizza la funzione redistributiva delle politiche pubbliche di promozione culturale, in coerenza con il principio di rimozione degli ostacoli sostanziali all’eguaglianza di cui all’art. 3, c. 2 Cost.

Il quadro normativo della promozione della lettura

L’intervento si inserisce nel quadro della L. 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura), che costituisce la legge quadro italiana in materia. La L. 15/2020 ha istituito strumenti specifici: la Carta della cultura per le persone in disagio economico (art. 4), il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura (art. 2), i Patti locali per la lettura (art. 6) come strumenti di coordinamento tra enti territoriali e operatori del settore. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), istituito dal D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34, è l’organismo del Ministero della cultura preposto alla gestione delle politiche nazionali di promozione della lettura, ed è il referente naturale per la programmazione degli interventi finanziati.

L’inquadramento costituzionale

La disposizione si inquadra in più principi costituzionali. L’art. 9 Cost. promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. L’art. 33 Cost. garantisce la libertà di insegnamento e dispone che la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione. L’art. 3, c. 2 Cost. impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, fondamento del focus sulle aree svantaggiate. L’art. 117, c. 3 Cost. include la "promozione e organizzazione di attività culturali" tra le materie di legislazione concorrente, mentre l’art. 117, c. 2, lett. n Cost. riserva allo Stato le "norme generali sull’istruzione".

Il ruolo del Ministero della cultura

Il Ministero della cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura, è il dicastero competente per le politiche nazionali di promozione della lettura. Il contributo all’ADEI è presumibilmente gestito attraverso il CEPELL, con eventuali modalità di rendicontazione e monitoraggio dei progetti. La gestione delle risorse pubbliche è soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 12 della L. 21 marzo 1958, n. 259. L’ADEI, in qualità di beneficiaria, è tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza e rendicontazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Coordinamento con gli enti locali e territoriali

I progetti di educazione alla lettura realizzati da ADEI nelle aree svantaggiate richiedono la collaborazione di enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane), Regioni, istituzioni scolastiche, biblioteche di pubblica lettura, associazioni territoriali. I Comuni svolgono un ruolo cruciale attraverso le proprie biblioteche di pubblica lettura, disciplinate dalle normative regionali in attuazione dell’art. 117, c. 3 Cost. (valorizzazione dei beni culturali). I Patti locali per la lettura previsti dall’art. 6 della L. 15/2020 sono uno strumento ideale di coordinamento tra ADEI, enti locali, scuole e operatori culturali. Il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, c. 4 Cost. valorizza il ruolo degli enti privati nell’attuazione di politiche di interesse generale.

Profili fiscali per ADEI

ADEI, in qualità di associazione di categoria, è presumibilmente qualificabile come ente non commerciale ai sensi dell’art. 73, c. 1, lett. c) TUIR. Il contributo pubblico erogato dal comma 842 costituisce un provento da destinare alle attività istituzionali specificamente individuate (progetti di educazione alla lettura). Il regime fiscale dipende dalla specifica qualificazione (associazione semplice, associazione riconosciuta, ETS). Se ADEI è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, beneficia del regime fiscale degli ETS (art. 79 D.Lgs. 117/2017). Gli obblighi di rendicontazione, sia sotto il profilo fiscale che sotto quello del controllo pubblico, accompagnano l’utilizzo delle risorse statali.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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