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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 158 c.c. – Separazione consensuale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Separazione consensuale.
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 157 - Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazion…→Cod. civ. art. 159 - Art. 159 Codice Civile: Del regime patrimoniale legale tra i coni…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 156 bis Codice Civile: Cognome della moglie→Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti→Art. 160 Codice Civile: Diritti inderogabili→Art. 155 sexies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore→Art. 155 quinquies Codice Civile: Disposizioni in favore dei fig→Art. 155 quater Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e→Art. 155 ter Codice Civile: Revisione delle disposizioni concernenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 158 del codice civile disciplina la separazione consensuale, ossia quella che trae origine dall'accordo dei coniugi. La norma stabilisce, al primo comma, un principio cardine: la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice. Il secondo comma della disposizione, che recava una specifica previsione a tutela dei figli, è stato abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, nell'ambito della riforma del processo civile e di famiglia. Resta dunque vigente il principio dell'efficacia subordinata al controllo giudiziale.
La ratio: l'autonomia dei coniugi sotto il controllo del giudice
La separazione consensuale valorizza l'autonomia dei coniugi, ai quali è riconosciuta la possibilità di regolare consensualmente la crisi del rapporto. Tuttavia, il legislatore non rimette interamente alla volontà privata gli effetti della separazione: l'accordo, per produrre effetti, deve essere vagliato dall'autorità giudiziaria. La ratio risiede nell'esigenza di assicurare un controllo pubblico su un atto che incide su rapporti personali e patrimoniali di rilievo, e soprattutto sulla posizione dei soggetti deboli coinvolti, in primis i figli.
La funzione dell'omologazione
L'omologazione è il provvedimento con cui il giudice conferisce efficacia all'accordo di separazione. Non si tratta di una mera presa d'atto: il controllo giudiziale ha tradizionalmente la funzione di verificare la conformità dell'accordo all'ordine pubblico e l'adeguatezza delle condizioni pattuite, con particolare attenzione agli interessi della prole. In via generale, l'autorità può sollecitare modifiche quando le pattuizioni risultino contrarie agli interessi dei figli, a presidio di posizioni indisponibili.
L'abrogazione del secondo comma e la riforma del processo di famiglia
L'abrogazione del secondo comma da parte del D.Lgs. 149/2022 si inserisce nel più ampio disegno di riforma del processo civile, che ha riorganizzato la disciplina dei procedimenti in materia di persone, minori e famiglie. La riforma ha ridisegnato il quadro processuale, accorpando e razionalizzando i riti e ridefinendo le modalità di tutela degli interessi coinvolti nella crisi familiare. La soppressione della previgente previsione del secondo comma va dunque letta nel contesto di questo riassetto sistematico, che ha trasferito o riorganizzato altrove taluni profili.
Il rapporto con le forme alternative di separazione
L'art. 158 va inquadrato accanto agli strumenti, introdotti nel tempo, che consentono di addivenire alla separazione attraverso percorsi alternativi al tradizionale procedimento giudiziale, come la negoziazione assistita e gli accordi conclusi dinanzi all'ufficiale dello stato civile, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Tali strumenti convivono con la separazione consensuale omologata, offrendo ai coniugi una pluralità di vie per definire la crisi del rapporto, con presidi differenziati a seconda della presenza o meno di figli e della natura delle pattuizioni.
Profili pratici
Sul piano operativo, i coniugi che intendano separarsi consensualmente predispongono un accordo che disciplina i rapporti personali e patrimoniali conseguenti alla separazione. L'accordo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria competente, secondo le forme processuali vigenti a seguito della riforma. Solo con il provvedimento del giudice l'accordo acquista efficacia. In presenza di figli, particolare rilievo assume la verifica dell'adeguatezza delle condizioni che li riguardano.
Criticità e coordinamento
La principale avvertenza per l'interprete è l'esigenza di coordinare il testo dell'art. 158 con le norme processuali riformate, che hanno ridefinito procedure e competenze. Occorre dunque distinguere il principio sostanziale, tuttora vigente - l'efficacia della separazione consensuale è subordinata al controllo giudiziale - dalle modalità processuali con cui tale controllo si realizza, oggi disciplinate dalle disposizioni introdotte dalla riforma del processo di famiglia.
Separazione consensuale e separazione giudiziale
L'art. 158 disciplina la separazione consensuale, che si distingue da quella giudiziale per il suo fondamento nell'accordo dei coniugi. Mentre la separazione giudiziale presuppone un contrasto e si conclude con una decisione del giudice che definisce le condizioni della separazione, quella consensuale muove da un'intesa già raggiunta, sottoposta poi al controllo dell'autorità. In via generale, la separazione consensuale rappresenta la via tendenzialmente più rapida e meno conflittuale per regolare la crisi del rapporto, valorizzando la capacità dei coniugi di autodeterminarsi, pur sotto la vigilanza pubblica a tutela degli interessi indisponibili.
La portata della riforma del processo di famiglia
La riforma introdotta dal D.Lgs. 149/2022 ha inciso in modo significativo sull'assetto dei procedimenti in materia di famiglia, riorganizzando i riti e razionalizzando la disciplina processuale. L'abrogazione del secondo comma dell'art. 158 si colloca in questo contesto di riassetto, che ha ridefinito le modalità con cui si realizza il controllo giudiziale sulla separazione consensuale. Per l'interprete è quindi essenziale distinguere il principio sostanziale, tuttora vigente, dall'apparato processuale, oggi disciplinato dalle norme riformate, evitando di applicare in modo acritico previsioni superate dall'evoluzione normativa.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 186/1988
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 158 c.c. nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c. Le garanzie di mantenimento del coniuge e dei figli non possono differire a seconda che la separazione sia consensuale o giudiziale, pena la violazione dell'art. 3 Cost.
Casi pratici
Caso 1: l'accordo consensuale dei coniugi
Tizio e la moglie decidono di separarsi consensualmente e predispongono un accordo che regola i loro rapporti. In via generale, ai sensi dell'art. 158 c.c. tale accordo non produce effetti per il solo consenso, ma necessita del controllo dell'autorità giudiziaria competente, secondo le forme processuali vigenti: solo con il provvedimento del giudice la separazione acquista efficacia.
Caso 2: le condizioni a tutela dei figli
Caio e la coniuge, genitori di figli minori, presentano un accordo le cui condizioni appaiono non pienamente adeguate a tutelare gli interessi della prole. In linea generale, il controllo giudiziale sulla separazione consensuale ha la funzione di verificare l'adeguatezza delle pattuizioni che riguardano i figli, e l'autorità può sollecitare le opportune modifiche a presidio dei loro interessi indisponibili prima di conferire efficacia all'accordo.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 158 del codice civile?
Disciplina la separazione consensuale dei coniugi, stabilendo che la separazione per il solo consenso non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
Il secondo comma dell'art. 158 è ancora in vigore?
No. Il secondo comma è stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 197/2022, nell'ambito della riforma del processo civile e di famiglia.
Che cos'è l'omologazione della separazione consensuale?
È il provvedimento con cui il giudice conferisce efficacia all'accordo dei coniugi, verificandone la conformità all'ordine pubblico e l'adeguatezza delle condizioni, con particolare attenzione agli interessi dei figli.
L'accordo di separazione produce effetti senza il giudice?
No. In via generale la separazione consensuale non ha effetto senza il controllo dell'autorità giudiziaria. Esistono però percorsi alternativi previsti dalla legge, come la negoziazione assistita, alle relative condizioni.
Perché serve il controllo del giudice se i coniugi sono d'accordo?
Perché la separazione incide su rapporti personali e patrimoniali di rilievo e sulla posizione dei figli: il controllo pubblico tutela gli interessi indisponibili e i soggetti deboli coinvolti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate