Indice
- Stanziamento di 14.618.413 euro per il 2026 a favore delle Commissioni asilo.
- Beneficiarie: Commissione nazionale asilo e Commissioni territoriali ex artt. 4-5 D.Lgs. 25/2008.
- Finalità: attuazione del Patto europeo migrazione e asilo del 14 maggio 2024.
- Strumento: contratti di somministrazione di lavoro a termine tramite agenzie autorizzate.
- Deroga espressa ai limiti dell’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010).
Testo dell'articoloVigente
Comma 317 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Migrazione Esteri
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Al fine di consentire l’efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, adottato dal Consiglio dell’Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli e articoli 4 5 del decreto legislativo 28 , sono autorizzate, per l’anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, ingennaio 2008, n. 25 possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 legge 30 , nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l’anno 2026.luglio 2010, n. 122
Norme modificate da questi commi
- Art. 10 Costituzione (comma 317): diritto di asilo per stranieri cui sia impedito l’esercizio delle libertà democratiche
- Art. 117 Costituzione (comma 317): vincoli derivanti dall’ordinamento UE (Patto migrazione 2024) e potestà legislativa
Commento
Inquadramento
Il comma 317 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) potenzia, per il solo 2026, le Commissioni del sistema asilo italiano: la Commissione nazionale per il diritto di asilo (CNDA) e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, disciplinate rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. Lo strumento è il ricorso a prestatori di lavoro con contratto a termine, tramite agenzie di somministrazione autorizzate, in deroga ai limiti di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122). La spesa massima è di 14.618.413 euro.
Il Patto europeo migrazione e asilo
Il riferimento al Patto adottato dal Consiglio UE il 14 maggio 2024 colloca il comma 317 nell’ambito dell’attuazione interna del nuovo quadro europeo. Il Patto è composto da nove atti normativi, tra cui il Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale, il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione (sostituisce Dublino III), il Regolamento (UE) 2024/1356 sullo screening alle frontiere. Le nuove procedure prevedono tempi più rapidi (procedure di frontiera 12 settimane), maggiore differenziazione dei casi e un meccanismo di solidarietà tra Stati membri. L’Italia, in quanto Paese di primo ingresso, sarà chiamata a gestire un volume significativo di pratiche.
La struttura del sistema asilo italiano
La Commissione nazionale per il diritto di asilo (CNDA), presieduta da un prefetto, ha funzioni di indirizzo, coordinamento e formazione delle Commissioni territoriali, oltre a competenze sulla revoca e cessazione dello status (art. 5 D.Lgs. 25/2008). Le Commissioni territoriali, attualmente venti più numerose sezioni, sono gli organi che esaminano in concreto le domande e adottano la decisione di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Ogni Commissione è composta da quattro membri (un prefetto, un funzionario di P.S., un rappresentante dell’ente territoriale, un rappresentante UNHCR).
La leva organizzativa: somministrazione di lavoro
Il comma 317 non prevede assunzioni a tempo indeterminato né ampliamenti di pianta organica. Lo strumento prescelto è la somministrazione di lavoro a termine, disciplinata dagli artt. 30-40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Codice dei contratti). I prestatori, «in possesso di adeguata professionalità», vengono forniti da agenzie autorizzate iscritte all’albo del Ministero del Lavoro ex art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il rapporto si articola in tre soggetti: l’agenzia, il lavoratore e l’utilizzatore (la Commissione). Il vincolo della copertura economica è il tetto di 14,6 mln per il 2026.
La deroga al D.L. 78/2010
L’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ha fissato un tetto generale per le PA al ricorso a contratti flessibili (somministrazione, tempo determinato, lavoro accessorio): la spesa annuale non può superare il 50% di quella sostenuta nel 2009. La deroga del comma 317 consente alle Commissioni asilo di superare tale limite per il solo 2026, riconoscendo il carattere straordinario della fase di attuazione del Patto UE. La deroga è coerente con la giurisprudenza costituzionale (sent. 173/2012, in tema di vincoli di spesa) che ammette tetti differenziati in funzione di obiettivi specifici.
Profilo costituzionale
Il diritto di asilo è garantito dall’art. 10, terzo comma, della Costituzione e attuato dalla legislazione interna in conformità agli obblighi UE e alla Convenzione di Ginevra del 1951. L’adeguata capacità istruttoria delle Commissioni territoriali è condizione per il rispetto del termine di pronuncia (6 mesi prorogabili a 9 ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 25/2008), che la giurisprudenza considera espressione del «giusto procedimento» ex art. 97 Cost. Il rifiuto della domanda comporta conseguenze sul soggiorno e su altri diritti (lavoro, casa, sanità): il rafforzamento delle Commissioni serve quindi a garantire la qualità istruttoria e la tempistica decisoria.
Coordinamento con il D.L. 113/2018 e successivi
Il quadro normativo italiano sull’asilo è stato più volte rimodulato (D.L. 113/2018 conv. L. 132/2018; D.L. 130/2020 conv. L. 173/2020; D.L. 20/2023 conv. L. 50/2023; D.L. 133/2023 conv. L. 191/2023). Il comma 317 si inserisce in questa linea, privilegiando il rafforzamento delle strutture decisorie. Non interviene sulla disciplina sostanziale dei permessi né sulle procedure di rimpatrio, ma esclusivamente sulla capacità tecnica delle Commissioni.
Cantierabilità
L’efficacia operativa del comma 317 dipende dalla rapidità con cui il Ministero dell’Interno bandirà le gare per l’affidamento dei contratti di somministrazione, secondo la disciplina del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). I costi unitari medi (lordo agenzia comprensivo di IVA) per profili professionali tipo sono compresi tra 35-55 mila euro annui: lo stanziamento copre quindi indicativamente 250-400 unità equivalenti a tempo pieno per l’anno.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itMinistero Economia · def.finanze.it
L. 199/2025
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Cos’è il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo?
È un pacchetto di nove atti normativi adottati dal Consiglio dell’Unione europea il 14 maggio 2024, dopo lunghi negoziati avviati nel 2020. Comprende il nuovo Regolamento procedure (UE) 2024/1348, il Regolamento gestione asilo e migrazione (UE) 2024/1351 che sostituisce Dublino III, il Regolamento screening alle frontiere (UE) 2024/1356, il Regolamento crisi e cause di forza maggiore (UE) 2024/1359, il Regolamento sulle qualifiche di protezione internazionale (UE) 2024/1347, e altri. Le novità principali sono: procedure di frontiera accelerate, meccanismo obbligatorio di solidarietà tra Stati membri, banca dati Eurodac potenziata, screening identificativo sistematico. L’applicazione integrale è prevista entro il 2026.
Quante sono le Commissioni territoriali per l’asilo in Italia?
Le Commissioni territoriali sono attualmente venti, distribuite sul territorio nazionale (Milano, Torino, Roma, Bologna, Bari, Crotone, Caserta, Catania, Palermo, Cagliari, Trapani, Salerno, Brescia, Verona, Padova, Firenze, Ancona, Perugia, Foggia, Lecce), più numerose sezioni distaccate. Ciascuna esamina le domande di protezione internazionale presentate sul proprio territorio di competenza, decidendo sull’eventuale riconoscimento dello status di rifugiato (Convenzione di Ginevra 1951) o di protezione sussidiaria (Direttiva 2011/95/UE recepita dal D.Lgs. 251/2007). Le Commissioni sono presiedute da un prefetto e comprendono un funzionario di Polizia, un rappresentante dell’ente locale e un rappresentante dell’UNHCR.
Cosa significa «somministrazione di lavoro»?
È un contratto trilaterale disciplinato dagli artt. 30-40 del D.Lgs. 81/2015. Vi partecipano tre soggetti: un’agenzia per il lavoro autorizzata (somministratore), un’impresa o ente che utilizza la prestazione (utilizzatore) e un lavoratore. Il lavoratore è assunto dall’agenzia (con cui ha il contratto di lavoro) ma presta servizio presso l’utilizzatore. Lo strumento consente all’utilizzatore di disporre di personale specializzato senza assunzione diretta, in tempi brevi. Per la PA, la somministrazione è consentita ex art. 36 D.Lgs. 165/2001 nei limiti dell’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010. Il comma 317 LB 2026 deroga a tale limite per le Commissioni asilo nel 2026.
Perché serve la deroga al D.L. 78/2010?
L’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010) limita la spesa per contratti flessibili (somministrazione, tempo determinato, lavoro accessorio) al 50% della spesa sostenuta nel 2009 per analoghe finalità. Per molte amministrazioni questo tetto è ormai bassissimo, dato che la spesa 2009 era frutto di scelte di vent’anni fa. Senza la deroga, le Commissioni asilo non potrebbero raggiungere il volume di prestazioni flessibili necessario per assorbire l’onda di domande attesa con l’attuazione del Patto UE. La deroga è ritagliata: vale solo per il 2026 e solo per le finalità di attuazione del Patto, nel rispetto del tetto di 14,6 mln.
Le decisioni delle Commissioni territoriali sono impugnabili?
Sì. Le decisioni di rigetto della domanda di protezione internazionale sono impugnabili davanti al Tribunale ordinario, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, istituita con il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (conv. L. 46/2017). Il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, salvi i casi particolari (15 giorni per le procedure accelerate). Il procedimento, definito da camera di consiglio, segue il rito sommario di cognizione. Il ricorso ha effetto sospensivo automatico salvo specifiche eccezioni (artt. 35 e 35-bis D.Lgs. 25/2008). La sentenza è ricorribile in Cassazione.
Vedi anche