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Testo dell'articoloVigente
Art. 129-bis c.c. – Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l’indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennità .
In sintesi
Indice dei contenuti
Il coniuge e il terzo responsabili della nullità del matrimonio devono corrispondere al coniuge in buona fede una congrua indennità, comprensiva del mantenimento per tre anni.
Ratio
L'art. 129-bis c.c. introduce una forma di responsabilità civile speciale, di natura sanzionatoria e riparatoria, a carico del coniuge, e del terzo, cui sia imputabile la causa di nullità del matrimonio. La norma tutela il coniuge in buona fede che, confidando sulla validità del vincolo, ha orientato le proprie scelte di vita e patrimoniali in funzione dell'unione coniugale poi annullata. La previsione di un'indennità prescindente dalla prova del danno costituisce un meccanismo di tutela rafforzata, che valorizza la gravità della condotta imputabile e il disvalore dell'induzione al matrimonio nullo.Analisi
La norma articola tre distinti obblighi: (1) l'indennità, dovuta dal coniuge responsabile in favore del coniuge in buona fede, che prescinde dalla prova del danno e deve includere comunque il corrispettivo del mantenimento per tre anni, quantum minimo inderogabile; (2) gli alimenti, dovuti in via sussidiaria quando non vi siano altri obbligati alimentari ai sensi degli artt. 433 ss. c.c.; (3) la responsabilità del terzo, che opera in modo parallelo rispetto a quella del coniuge responsabile e può essere solidale con quest'ultimo quando il terzo abbia concorso nella determinazione della nullità. Il regime sanzionatorio si applica all'ipotesi di imputabilità: è necessario che la nullità sia attribuibile a titolo di colpa o dolo al soggetto obbligato.Quando si applica
La disposizione si applica nei giudizi di nullità del matrimonio in cui sia accertata l'imputabilità della causa di nullità a uno dei coniugi o a un terzo. Il coniuge in buona fede può agire per ottenere l'indennità e, in via sussidiaria, gli alimenti. La responsabilità solidale del terzo concorrente presuppone un nesso causale tra la condotta del terzo e il verificarsi della causa di nullità.Connessioni
La norma si raccorda con l'art. 128 c.c. (matrimonio putativo), l'art. 129 c.c. (diritti patrimoniali del coniuge in buona fede nel putativo bilaterale), gli artt. 433 ss. c.c. (obblighi alimentari) e l'art. 2055 c.c. (responsabilità solidale in caso di concorso). Va letta in combinato disposto con le singole cause di nullità (artt. 117-123 c.c.) al fine di identificare il soggetto responsabile.Casi pratici
Caso 1: Tizio sposa Caio sapendo di essere già coniugato, occultando il primo matrimonio
Annullato il secondo matrimonio, Caio ha diritto a un'indennità congrua e al mantenimento triennale a carico di Tizio, anche senza provare danno specifico.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, in buona fede, contrae matrimonio con Filano, che è consapevole di una causa di nullità mai rivelata. Alla sentenza di annullamento, Filano è condannato a versare un'indennità che comprenda almeno tre anni di mantenimento.
Caso 3: Caso 3
Mevio concorre dolosamente con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio (ad es. fornendo false attestazioni). Mevio è solidalmente responsabile dell'indennità insieme al coniuge in mala fede.
Domande frequenti
Chi è responsabile della nullità del matrimonio?
Il coniuge al quale sia imputabile la causa di nullità, cioè consapevole dell'impedimento e responsabile per dolo o grave inadempienza.
Qual è l'indennità dovuta dal coniuge in mala fede?
Una congrua indennità commisurata al danno, che comprende comunque una somma corrisposta al mantenimento per tre anni. Non occorre provare il danno.
Il coniuge in mala fede deve anche prestare alimenti?
Sì, oltre all'indennità, è tenuto a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, secondo gli articoli 433 e seguenti, se non vi sono altri obbligati.
Quale responsabilità ha il terzo che causa la nullità?
Il terzo responsabile della nullità è tenuto a corrispondere la stessa indennità al coniuge in buona fede e risponde solidalmente col coniuge in mala fede.
La responsabilità sussiste sempre?
Solo se il matrimonio sia stato annullato a causa dell'impedimento noto in mala fede. La sentenza di annullamento accerta l'imputabilità della causa.
Fonti consultate: 1 fonte verificate