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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 123 c.c. – Simulazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 122 - Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore→Cod. civ. art. 124 - Art. 124 Codice Civile: Vincolo di precedente matrimonio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 121 Codice Civile: Mancanza di assenso→Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero→Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere→Art. 126 Codice Civile: Separazione dei coniugi in pendenza del→Art. 119 Codice Civile: Interdizione→Art. 127 Codice Civile: Intrasmissibilità dell’azione→Art. 118 Codice Civile: Difetto di età
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il matrimonio simulato, contratto con accordo di non adempiere agli obblighi coniugali, è impugnabile da ciascuno degli sposi entro un anno dalla celebrazione.
Ratio
L'art. 123 c.c. sanziona la simulazione assoluta del matrimonio: la situazione in cui entrambi gli sposi abbiano concordato, al momento della celebrazione, di non dare alcuna esecuzione agli obblighi e ai diritti che ne derivano. La ratio è preservare la funzione istituzionale del matrimonio, impedendo che l'atto di stato civile venga utilizzato come mero strumento per conseguire vantaggi estranei alla comunione di vita coniugale (ad esempio vantaggi fiscali, permessi di soggiorno, benefici previdenziali).Analisi
L'elemento costitutivo è l'accordo simulatorio, che deve essere anteriore o contestuale alla celebrazione e deve coprire integralmente gli obblighi e i diritti matrimoniali. Non è sufficiente la volontà unilaterale di un solo coniuge né l'accordo parziale limitato ad alcuni aspetti della vita comune. Sul piano probatorio, la simulazione è difficile da dimostrare poiché richiede la prova dell'intento comune di entrambi gli sposi. Il termine annuale di decadenza è strettamente correlato all'interesse dell'ordinamento alla stabilità degli atti di stato civile. La convivenza successiva, pur minima, integra una causa ostativa assoluta, in quanto dimostra che le parti hanno di fatto dato esecuzione al rapporto coniugale, superando l'accordo simulatorio iniziale.Quando si applica
La norma si applica quando entrambi gli sposi, consapevolmente e di comune accordo, abbiano voluto il matrimonio come atto formale privo di contenuto sostanziale, escludendo ab initio ogni effetto della vita coniugale. Non si applica nei casi di semplice crisi coniugale sopravvenuta, né quando le parti abbiano inteso escludere solo alcuni obblighi.Connessioni
L'art. 123 c.c. si raccorda con l'art. 117 c.c. (cause di nullità), l'art. 122 c.c. (vizi del consenso) e l'art. 129 c.c. (effetti della dichiarazione di nullità). In ambito internazionale-privatistico, la simulazione matrimoniale rileva nelle procedure di riconoscimento dello status di coniuge ai fini dell'ingresso e del soggiorno in Italia. Vanno altresì considerati gli artt. 143 e ss. c.c. sugli obblighi coniugali la cui esclusione integra la fattispecie simulatoria.Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio si sposano fintamente: hanno convenuto di non adempiere ai doveri matrimoniali; uno di loro impugna entro un anno dalla celebrazione.
Caso 2: Caso 2
Sempronio e Mevio si sposano per finta, ma successivamente convivono come coniugi: l'azione decadde.
Domande frequenti
Come si caratterizza il matrimonio simulato?
Gli sposi hanno convenuto di non adempiere agli obblighi matrimoniali e di non esercitare i diritti coniugali.
Chi può impugnare il matrimonio simulato?
Ciascuno dei coniugi personalmente.
Quale è il termine per impugnare?
Entro un anno dalla celebrazione del matrimonio.
Cosa accade se i coniugi convivono dopo la celebrazione?
L'azione decade e il matrimonio non può più essere impugnato per simulazione.
La coabitazione deve essere duratura?
No, qualunque convivenza successiva alla celebrazione comporta decadenza dell'azione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate