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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 96 c.c. – Richiesta della pubblicazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 95 - Art. 95 Codice Civile: Durata della pubblicazione→Cod. civ. art. 97 - Art. 97 Codice Civile: Documenti per la pubblicazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione→Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione→Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione→Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio→Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi→Art. 100 Codice Civile: Riduzione del termine e omissione della→Art. 91 Codice Civile: Diversità di razza o di nazionalità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 96 c.c. stabilisce che la richiesta di pubblicazione del matrimonio deve essere presentata da entrambi gli sposi congiuntamente o tramite un procuratore munito di procura speciale.
Ratio
La norma risponde all'esigenza di assicurare che la pubblicazione del matrimonio, atto prodromico alla celebrazione e destinato a rendere pubblica l'intenzione matrimoniale, sia frutto della volontà personale e consapevole di entrambi i futuri sposi. Il requisito della partecipazione di ambedue i nubendi, o di loro procuratori muniti di incarico specifico, presidia l'autonomia individuale e impedisce che l'atto venga compiuto unilateralmente o da soggetti privi di una legittimazione puntuale.
Analisi
Il testo dell'art. 96 c.c. individua due modalità alternative di presentazione della richiesta. La prima è la comparizione personale di entrambi gli sposi: entrambi devono manifestare direttamente la propria volontà davanti all'ufficiale di stato civile. La seconda è la rappresentanza mediante procura speciale: ciascuno sposo (o entrambi) può farsi rappresentare da un soggetto appositamente incaricato. Il termine «speciale incarico» esclude che una procura generale ad negotia sia sufficiente; occorre un atto di conferimento del mandato riferito specificamente alla richiesta di pubblicazione. Il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello stato civile) disciplina le modalità procedurali della richiesta e la documentazione da allegare.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che due persone intendono contrarre matrimonio civile in Italia e devono avviare il procedimento di pubblicazione presso l'ufficiale di stato civile competente. Trova applicazione sia nel caso in cui entrambi gli sposi risiedano in Italia, sia nelle ipotesi con elementi di internazionalità, ferme restando le disposizioni speciali applicabili agli stranieri o ai cittadini italiani residenti all'estero. Non si applica al matrimonio concordatario nella fase canonica, sebbene anche in quel contesto esistano adempimenti analoghi disciplinati da norme proprie.
Connessioni
L'art. 96 c.c. si inserisce nel sistema degli artt. 93-100 c.c., dedicati alle pubblicazioni. Si collega in particolare all'art. 93 c.c. (obbligo di pubblicazione), all'art. 97 c.c. (luogo della pubblicazione), all'art. 98 c.c. (opposizione alla pubblicazione) e all'art. 100 c.c. (dispensa dalla pubblicazione). Sul piano procedurale, il riferimento normativo è il d.P.R. n. 396/2000, in particolare gli artt. 50 e seguenti relativi alle pubblicazioni di matrimonio.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio vogliono sposarsi
Entrambi vanno all'ufficiale di stato civile e richiedono la pubblicazione per atto proprio.
Caso 2: Sempronio è malato e non può andare personalmente
Incarica per iscritto Mevio di richiedere la pubblicazione al suo posto.
Domande frequenti
Chi può fare la richiesta?
Entrambi gli sposi o persona da loro autorizzata per iscritto.
La richiesta è personale?
Deve farsi da uno o entrambi gli sposi, o per loro speciale incarico.
Chi è l'autorizzato?
Persona specificamente incaricata dagli sposi con procura scritta.
L'ufficiale può rifiutare?
Se manca l'autorizzazione, la richiesta non è valida.
Effetti della richiesta?
Avvia il procedimento di pubblicazione presso i comuni.