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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Versamenti non restituibili. I versamenti eseguiti dai soci a titolo di fondo perduto o in conto capitale non sono imponibili ai fini IRES: non incrementano il reddito della società beneficiaria.
  • Distinzione dalla remunerazione del capitale. La norma si differenzia dal trattamento degli interessi su finanziamenti soci (art. 45 TUIR), ribadendo che solo i flussi remunerativi — non i conferimenti — generano materia imponibile.
  • Rilevanza per le riserve di patrimonio netto. I versamenti affluiscono alle riserve di capitale (art. 2442 c.c.) e incidono sul patrimonio netto rilevante ai fini delle norme di thin capitalisation e ACE.
  • Trattamento simmetrico in capo al socio. Per il socio persona fisica o società, il versamento costituisce un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, rilevante in sede di realizzo (art. 68 TUIR).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 TUIR – Versamenti dei soci

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

“1. Le somme versate alle societa’ commerciali e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento e’ stato fatto ad altro titolo. 2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.”

Commento del professionista

L’art. 46 del D.P.R. 917/1986 disciplina il trattamento fiscale dei versamenti effettuati dai soci a favore delle società commerciali e degli enti commerciali residenti. La norma stabilisce una presunzione generale: le somme versate dai soci si considerano finanziamenti (mutui), salvo che dai bilanci o rendiconti risulti chiaramente una diversa qualificazione.

In pratica, ciò significa che, in assenza di una specifica evidenza contabile, tali versamenti si presumono fruttiferi e quindi idonei a generare redditi di capitale. Questa regola si applica non solo alle società di capitali, ma anche alle società di persone e agli enti commerciali, nonché – per espressa previsione normativa – ad associazioni e consorzi.

Un elemento fondamentale è rappresentato dalla rilevazione contabile: la disciplina si basa sulle risultanze di bilancio. Se i versamenti sono iscritti nel patrimonio netto (ad esempio come versamenti in conto capitale), non si applica la presunzione di finanziamento. Al contrario, se sono iscritti tra i debiti o comunque non risultano come patrimonio netto, si presume l’esistenza di un rapporto di mutuo tra socio e società.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che questa presunzione si applica a tutti i soci, inclusi quelli che operano in forma imprenditoriale, sia individuale sia collettiva. In tal caso, gli eventuali interessi attivi derivanti dai finanziamenti concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

Il finanziamento soci si caratterizza per l’obbligo di restituzione da parte della società e non richiede necessariamente una proporzione con la quota di partecipazione né una delibera assembleare specifica. Inoltre, può essere effettuato in diverse forme, anche indirette: ad esempio mediante la concessione di dilazioni di pagamento, la rinuncia temporanea alla riscossione di crediti, la mancata percezione di dividendi deliberati o di compensi spettanti.

Tuttavia, ai fini fiscali, non è sufficiente una semplice dichiarazione del socio per qualificare il versamento come apporto di capitale. La prova contraria alla presunzione di finanziamento deve emergere in modo chiaro e formale dai documenti contabili ufficiali. La normativa richiede infatti che la diversa natura del versamento risulti espressamente dal bilancio o dal rendiconto; non è ammessa una prova libera o generica.

Inoltre, la presunzione di onerosità del finanziamento (ossia la produzione di interessi) può essere superata solo nei modi previsti dalla norma, e non semplicemente invocando una diversa volontà delle parti.

Un ulteriore profilo rilevante riguarda i controlli dell’Amministrazione finanziaria. La semplice iscrizione in bilancio di un finanziamento soci non è sufficiente a dimostrarne l’effettiva esistenza: la giurisprudenza richiede anche un adeguato supporto documentale, come delibere assembleari formalmente corrette. In mancanza, tali somme possono essere contestate come ricavi occulti.

Infine, è stato chiarito che la disciplina dell’art. 46 non si applica quando dal bilancio emerge chiaramente una diversa qualificazione del versamento, ad esempio come prestito infruttifero, purché tale qualificazione sia adeguatamente documentata.

In sintesi, il trattamento fiscale dei versamenti soci dipende in modo determinante dalla loro corretta qualificazione contabile e dalla presenza di idonea documentazione, elementi essenziali per evitare presunzioni fiscali sfavorevoli e possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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Commento

Ratio

L'art. 46 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) risponde a un'esigenza sistematica fondamentale: distinguere i flussi che arricchiscono la società in senso reddituale — e che pertanto vanno assoggettati a imposta — dai conferimenti patrimoniali dei soci, che rappresentano mero trasferimento di ricchezza all'interno del perimetro del gruppo economico-familiare o societario, senza produzione di nuovo valore imponibile. In assenza di questa disposizione, un versamento a fondo perduto potrebbe essere qualificato come sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 TUIR, con conseguente tassazione immediata. La norma esclude tale qualificazione in radice, assegnando ai versamenti dei soci la natura giuridica di apporti patrimoniali.

Analisi

Il testo dell'art. 46 TUIR stabilisce che non si considerano ricavi i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci o partecipanti. La disposizione copre due fattispecie distinte ma omogenee: il versamento «a fondo perduto» — nel quale il socio rinuncia definitivamente alla restituzione — e il versamento «in conto capitale» — solitamente destinato ad essere imputato a capitale in occasione di un successivo aumento. In entrambi i casi manca l'elemento corrispettivo: la società non eroga alcuna controprestazione, non nasce alcun debito di restituzione immediata, e quindi non si configura reddito tassabile.

Sul piano contabile, detti versamenti affluiscono a riserve di patrimonio netto quali la «riserva versamenti soci a fondo perduto» o la «riserva in conto futuro aumento di capitale», disciplinate dagli artt. 2424 e 2442 c.c. Dal punto di vista fiscale, il principio di derivazione (art. 83 TUIR) non determina tuttavia alcuna tassazione, poiché l'art. 46 TUIR opera come norma derogatoria speciale che neutralizza l'eventuale componente positiva contabile.

È importante precisare che la norma riguarda esclusivamente i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali) e, per estensione analogica ormai consolidata, le società di persone in regime di trasparenza. Anche i versamenti eseguiti da soci non residenti beneficiano della medesima esclusione, salvo l'eventuale applicazione di disposizioni CFC o di transfer pricing quando i versamenti siano strumento di politiche di finanziamento infragruppo.

Un profilo critico riguarda i versamenti «in conto corrente soci»: a differenza dei versamenti a fondo perduto, quelli effettuati in conto corrente con obbligo di restituzione costituiscono finanziamenti, i cui interessi eventualmente maturati sono reddito di capitale per il socio ai sensi dell'art. 45, comma 2, TUIR e costo deducibile per la società (nei limiti dell'art. 96 TUIR). La qualificazione dell'operazione — apporto vs. finanziamento — è dunque decisiva e va risolta in base alla effettiva volontà delle parti, documentata da delibera assembleare o da atto scritto.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che la qualificazione non dipende dalla denominazione contabile scelta dalla società, bensì dalla sostanza giuridica dell'accordo tra le parti. In caso di controversia, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare che il versamento aveva in realtà natura di corrispettivo o di finanziamento remunerato.

Quando si applica

L'art. 46 TUIR si applica ogni qualvolta un socio (persona fisica, società di persone o di capitali, ente, anche non residente) effettua un trasferimento di denaro o beni in favore della società partecipata senza ricevere alcuna controprestazione diretta e senza che nasca un debito di restituzione esplicito. I presupposti operativi sono: (i) qualità di socio o partecipante in capo al soggetto erogante; (ii) assenza di corrispettivo; (iii) destinazione espressa a fondo perduto o a incremento del capitale. La norma trova applicazione sia nelle società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative) sia nelle società di persone, alle quali si estende per effetto del principio di trasparenza fiscale ex art. 5 TUIR.

Non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 46: (a) i versamenti con obbligo di restituzione (configurano mutuo o deposito); (b) i contributi erogati da soci pubblici o da organismi comunitari, che seguono il regime degli artt. 88 e 89 TUIR; (c) le rinunce a crediti da parte dei soci, che — come chiarito dalla prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate — costituiscono versamenti equiparati e rientrano nell'art. 46 solo quando il credito non sia di valore fiscalmente riconosciuto (altrimenti generano sopravvenienza attiva per la parte eccedente il valore fiscale del credito rinunciato).

Connessioni

L'art. 46 TUIR si collega sistematicamente con numerose disposizioni del medesimo decreto e di altri testi normativi:

Art. 88 TUIR (Sopravvenienze attive): la norma speciale dell'art. 46 esclude che il versamento del socio possa configurare sopravvenienza attiva. Il raccordo è essenziale per evitare doppia imposizione economica.

Art. 5 TUIR (Redditi prodotti in forma associata): per le società di persone in trasparenza, la neutralità del versamento si riflette pro quota sul reddito dei soci, senza generare componenti positivi imponibili.

Art. 68 TUIR (Plusvalenze): il versamento a fondo perduto aumenta il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, riducendo l'eventuale plusvalenza tassabile all'atto della cessione.

Art. 96 TUIR (Interessi passivi): distinguendo chiaramente l'apporto dal finanziamento, l'art. 46 rileva indirettamente ai fini del calcolo del ROL e del limite di deducibilità degli interessi passivi.

Art. 2424 e art. 2442 c.c.: sul piano civilistico, i versamenti dei soci alimentano le riserve di patrimonio netto. L'imputazione a capitale degli utili o delle riserve è disciplinata dall'art. 2442 c.c., con riflessi fiscali sulla distribuzione futura (regime delle riserve di capitale vs. riserve di utili ex art. 47 TUIR).

Disciplina ACE (art. 1 D.L. 201/2011 e s.m.i.): i versamenti dei soci incrementano la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini dell'Aiuto alla Crescita Economica, determinando un beneficio fiscale per la società.

Prassi e linee guida

Risposta a interpello · n. 318 del 24 maggio 2023

L'Agenzia analizza la rinegoziazione delle condizioni di tasso applicate a un finanziamento a lungo termine erogato dal socio di maggioranza alla societa. La pronuncia conferma che la qualificazione dei versamenti dei soci ex art. 46 TUIR e la presunzione di mutuo rilevano anche ai fini del trattamento fiscale degli interessi corrisposti.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 182 del 2025

L'Agenzia chiarisce il trattamento fiscale della rinuncia del socio ai crediti da finanziamento, precisando l'interazione tra l'art. 46 TUIR (presunzione di mutuo) e l'art. 88, comma 4-bis TUIR sulle sopravvenienze attive, con riflessi sull'obbligo di ritenuta sugli interessi maturati e rinunciati.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Versamento a fondo perduto in una S.r.l. in difficoltà

Tizio, unico socio di una S.r.l. con patrimonio netto negativo, effettua un versamento di 200.000 euro «a fondo perduto» deliberato dall'assemblea, al fine di ripianare le perdite accumulate. La S.r.l. contabilizza la somma a patrimonio netto nella voce «riserva versamenti soci a fondo perduto». Ai fini IRES, la S.r.l. non rileva alcun provento imponibile, in applicazione dell'art. 46 TUIR. Tizio, per parte sua, incrementa di 200.000 euro il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, rilevante in sede di futura cessione o liquidazione ai sensi dell'art. 68 TUIR.

Caso 2: Versamento in conto futuro aumento di capitale poi non eseguito

Caio e Sempronio, soci al 50% di una S.p.A., deliberano un versamento di 100.000 euro ciascuno «in conto futuro aumento di capitale». L'aumento non viene poi deliberato entro l'esercizio. Il versamento rimane iscritto a patrimonio netto. L'Agenzia delle Entrate contesta la natura dell'operazione, sostenendo che — in assenza di delibera di aumento — il versamento costituisce un finanziamento infruttifero. La società dimostra con la delibera assembleare e la corrispondenza scritta che la volontà originaria era di apporto definitivo: il versamento mantiene la qualificazione ai sensi dell'art. 46 TUIR e non genera reddito imponibile né interessi deducibili.

Domande frequenti

Un versamento a fondo perduto del socio è tassabile per la società?

No. Ai sensi dell'art. 46 del TUIR (D.P.R. 917/1986), i versamenti effettuati dai soci a fondo perduto o in conto capitale non costituiscono reddito per la società beneficiaria e non sono assoggettati a IRES.

Qual è la differenza tra versamento a fondo perduto e finanziamento soci?

Il versamento a fondo perduto non comporta obbligo di restituzione e rientra nell'art. 46 TUIR (non tassabile). Il finanziamento soci, invece, è un mutuo con obbligo di rimborso: gli eventuali interessi attivi per il socio sono tassati come redditi di capitale ex art. 45 TUIR, mentre per la società sono costi deducibili nei limiti dell'art. 96 TUIR.

Il versamento del socio aumenta il costo fiscale della partecipazione?

Sì. Il versamento a fondo perduto o in conto capitale incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio, riducendo la plusvalenza imponibile in caso di cessione o liquidazione, ai sensi dell'art. 68 TUIR.

L'art. 46 TUIR si applica anche alle società di persone?

Sì, per estensione analogica consolidata. Anche per le società di persone in regime di trasparenza fiscale (art. 5 TUIR) il versamento del socio non genera componenti positive imponibili in capo alla società né pro quota in capo ai soci.

La rinuncia a un credito da parte del socio è equiparata a un versamento a fondo perduto?

Solo parzialmente. La rinuncia a un credito è assimilata a un versamento ex art. 46 TUIR nella misura in cui il credito abbia valore fiscalmente riconosciuto nullo o già svalutato. Se il credito ha valore fiscale positivo, la rinuncia può generare una sopravvenienza attiva per la società per la parte eccedente il valore fiscale del credito rinunciato, come chiarito dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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