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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 43 c.c. – Domicilio e residenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 2 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 42-bis - Art. 42 bis Codice Civile: Trasformazione, fusione e scissione→Cod. civ. art. 44 - Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domici…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 42 Codice Civile: Diversa destinazione dei fondi→Art. 41 Codice Civile: Responsabilità dei componenti→Art. 45 Codice Civile: Domicilio dei coniugi, del minore e→Art. 40 Codice Civile: Responsabilità degli organizzatori→Art. 46 Codice Civile: Sede delle persone giuridiche→Art. 39 Codice Civile: Comitati→Art. 47 Codice Civile: Elezione di domicilio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 43 del codice civile definisce due nozioni fondamentali per la collocazione giuridica della persona nello spazio: il domicilio e la residenza. Il domicilio e' il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; la residenza e' il luogo in cui ha la dimora abituale. Si tratta di concetti apparentemente intuitivi, ma dalle ricadute pratiche assai ampie, perché su di essi si fondano numerose regole in materia di notificazioni, competenza territoriale, adempimenti amministrativi e individuazione del foro applicabile.
Il domicilio: la sede degli affari e interessi
Il domicilio e' definito in termini di sede principale degli affari e interessi della persona. La nozione ha una dimensione tendenzialmente oggettiva e funzionale: non guarda tanto al luogo in cui la persona materialmente vive, quanto al centro dei suoi rapporti economici e, secondo l'interpretazione consolidata, anche personali e morali. Il domicilio individua il punto di riferimento giuridico della persona per ciò che attiene alla gestione dei propri interessi. Proprio per questa sua natura, il domicilio può non coincidere con il luogo della vita quotidiana: una persona può vivere abitualmente in un luogo e avere il centro dei propri affari in un altro.
La residenza: la dimora abituale
La residenza, invece, e' definita come il luogo della dimora abituale. Qui rilevano due elementi: uno oggettivo, cioe' la stabile permanenza in un determinato luogo, e uno soggettivo, cioe' l'intenzione di dimorarvi abitualmente, che si desume dalle abitudini di vita e dai rapporti sociali. La residenza esprime il radicamento concreto della persona in un luogo, quello in cui essa svolge la propria esistenza quotidiana. A differenza del domicilio, che guarda al centro degli interessi, la residenza guarda al luogo della vita effettiva, e trova un riscontro anche nelle risultanze anagrafiche, pur non identificandosi necessariamente con esse.
Domicilio e residenza: coincidenza e divergenza
Nella maggior parte dei casi domicilio e residenza coincidono: la persona vive e ha il centro dei propri interessi nello stesso luogo. Tuttavia i due concetti restano distinti e possono divergere. Chi vive stabilmente in una citta' ma gestisce la propria attività principale altrove avra' la residenza nel primo luogo e il domicilio nel secondo. La distinzione non e' meramente teorica: a seconda dell'istituto applicabile, la legge fa riferimento ora al domicilio, ora alla residenza, con conseguenze concrete. Comprendere quale dei due criteri rilevi in una determinata situazione e' spesso decisivo per individuare il giudice competente, il luogo di una notificazione o la disciplina applicabile a un rapporto.
La distinzione dalla dimora
Accanto a domicilio e residenza si colloca la nozione di dimora, che non e' definita dall'art. 43 ma emerge per contrapposizione. La dimora e' il luogo in cui la persona si trova anche solo temporaneamente, senza il carattere di abitualita' che qualifica la residenza. Si pensi al luogo di una permanenza occasionale o di un soggiorno transitorio. La dimora rileva in via residuale o suppletiva quando manchino riferimenti certi alla residenza o al domicilio. La gradazione tra domicilio, residenza e dimora consente all'ordinamento di collocare sempre la persona nello spazio, secondo criteri di crescente stabilita'.
Gli effetti giuridici: notificazioni, competenza, adempimenti
Le nozioni dell'art. 43 sono il presupposto di una vasta serie di regole. In materia processuale, la competenza territoriale del giudice e il luogo delle notificazioni si determinano spesso in funzione della residenza o del domicilio della persona. In ambito sostanziale, numerosi adempimenti, comunicazioni e obblighi sono ancorati a questi criteri. Anche nei rapporti contrattuali le parti possono fare riferimento al domicilio per individuare il luogo di esecuzione di determinate prestazioni o per le comunicazioni reciproche. L'esatta individuazione del domicilio e della residenza diventa così un passaggio preliminare e ineludibile in moltissime situazioni, dalla notifica di un atto alla scelta del foro.
Il domicilio eletto e profili pratici
Accanto al domicilio generale definito dall'art. 43, l'ordinamento conosce la figura del domicilio eletto, cioe' del luogo che la persona indica espressamente per determinati atti o affari, ad esempio per le notificazioni relative a un contratto o a un procedimento. L'elezione di domicilio consente di derogare, per quegli specifici fini, ai criteri generali, indirizzando le comunicazioni verso un luogo prescelto. Sul piano pratico, e' essenziale curare con precisione l'indicazione del domicilio e della residenza negli atti e nei contratti, e mantenere aggiornate le risultanze anagrafiche: errori o disallineamenti possono incidere sulla validita' delle notificazioni e sull'esercizio dei diritti, con conseguenze anche gravi in ambito processuale.
Residenza anagrafica e residenza effettiva
Un profilo di frequente rilievo pratico riguarda il rapporto tra la residenza come dimora abituale, definita dall'art. 43, e la residenza anagrafica risultante dai registri. Le due nozioni tendono a coincidere, ma possono divergere quando la persona non aggiorni le proprie risultanze anagrafiche o quando la dimora effettiva si sposti senza che ciò si rifletta negli atti. In linea generale, la residenza rilevante e' quella effettiva, fondata sulla dimora abituale, ma le risultanze anagrafiche assumono un valore di affidamento per i terzi e per la pubblica amministrazione. Mantenere allineata la situazione di fatto e quella anagrafica e' percio' importante per evitare disallineamenti che possano incidere su notificazioni, comunicazioni e adempimenti, e per non esporre la persona a conseguenze sfavorevoli derivanti da una residenza dichiarata non corrispondente a quella reale.
Persone giuridiche e profili comparativi
Le nozioni di domicilio e residenza dettate dall'art. 43 riguardano le persone fisiche, ma il sistema conosce criteri analoghi di localizzazione anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche, individuati di regola in funzione della sede. Comprendere come la persona, fisica o giuridica, sia collocata nello spazio e' un'operazione preliminare ricorrente in moltissime situazioni giuridiche, dalla individuazione del foro competente alla determinazione del luogo di adempimento delle obbligazioni. L'art. 43, definendo con chiarezza domicilio e residenza, fornisce le coordinate di base di questa operazione per le persone fisiche, e la sua corretta applicazione e' presupposto di certezza nei rapporti giuridici e nella vita processuale.
Domande frequenti
Qual e' la differenza tra domicilio e residenza?
Il domicilio e' il luogo in cui la persona ha la sede principale dei propri affari e interessi; la residenza e' il luogo in cui ha la dimora abituale, cioe' dove vive stabilmente. Possono coincidere oppure no.
Domicilio e residenza devono sempre coincidere?
No. Nella maggior parte dei casi coincidono, ma una persona puo' vivere abitualmente in un luogo (residenza) e avere il centro dei propri affari in un altro (domicilio).
Che cos'e' la dimora?
E' il luogo in cui la persona si trova anche solo temporaneamente, senza il carattere di abitualita' che qualifica la residenza. Rileva in via suppletiva quando mancano riferimenti certi a residenza o domicilio.
Perche' sono importanti queste nozioni?
Perche' da esse dipendono effetti rilevanti: competenza territoriale del giudice, luogo delle notificazioni, adempimenti amministrativi e individuazione della disciplina applicabile a numerosi rapporti.
Cos'e' il domicilio eletto?
E' il luogo che la persona indica espressamente per determinati atti o affari, ad esempio per le notificazioni di un contratto o di un procedimento, derogando per quei fini ai criteri generali dell'art. 43.
Fonti consultate: 1 fonte verificate