Testo dell'articoloAbrogato
Art. 34 c.c. – Registrazione di atti
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall’autorità governativa, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l’iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato relativo alla registrazione, non utilizzabile.
Ratio
L'originario art. 34 c.c. completava la disciplina del registro delle persone giuridiche specificando le modalità operative dell'iscrizione e attribuendo agli atti iscritti l'efficacia di pubblicità legale. L'opponibilità ai terzi è l'effetto tipico della pubblicità dichiarativa: quanto risulta dal registro si presume conosciuto da chiunque.
Analisi
Con la riforma del 2000 (D.P.R. 361/2000), le modalità di iscrizione e gli effetti della pubblicità sono stati integralmente ridisciplinati, rendendo l'art. 34 c.c. superfluo e quindi abrogato. Il nuovo sistema mantiene la funzione di pubblicità legale, ma affida al regolamento amministrativo la definizione dei dettagli procedurali. Gli artt. 4-8 del D.P.R. 361/2000 disciplinano oggi le domande di iscrizione, i documenti da allegare, i termini per il provvedimento prefettizio e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per gli enti del Terzo Settore, il RUNTS svolge una funzione analoga con modalità telematiche.
Quando si applica
L'articolo non è più in vigore. Per le questioni relative alle modalità di iscrizione e agli effetti della pubblicità delle persone giuridiche occorre fare riferimento al D.P.R. 361/2000 e, per gli enti del Terzo Settore, al D.Lgs. 117/2017.
Connessioni
L'abrogazione dell'art. 34 c.c. si collega al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in particolare agli artt. 4-8 sulle procedure di iscrizione, al D.M. 11 maggio 2001, n. 395 e, per gli enti del Terzo Settore, al D.Lgs. 117/2017 e al D.M. 15 settembre 2020 istitutivo del RUNTS.
Casi pratici
Caso 1: Modifica statutaria nel vecchio regime
Nel 1995 l'associazione riconosciuta di Tizio delibera una modifica statutaria. Sotto il vigore dell'art. 34 c.c., l'atto va annotato nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale: solo dopo l'iscrizione la modifica produce effetti verso i terzi. Prima dell'annotazione, la clausola modificata resta inopponibile ai creditori in buona fede.
Caso 2: Nomina amministratore post-2000
Nel 2010 la fondazione di Caio nomina un nuovo amministratore. Abrogato l'art. 34 c.c., trova applicazione il D.P.R. 361/2000: l'iscrizione avviene nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura. La nomina è opponibile ai terzi dal momento dell'annotazione prefettizia, con effetto di pubblicità dichiarativa analogo al regime precedente.
Caso 3: Opponibilità ai terzi e regime transitorio
Sempronio, creditore di un ente riconosciuto nel 1998, contesta nel 2005 una limitazione dei poteri dell'amministratore non annotata all'epoca. Il giudice applica la disciplina ratione temporis: vale l'art. 34 c.c. vigente al momento del fatto, sicché la limitazione non iscritta resta inopponibile, salvo prova della conoscenza effettiva da parte del creditore.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 34 c.c., abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 361/2000, completava la disciplina del registro delle persone giuridiche specificando atti soggetti a iscrizione ed efficacia dichiarativa della pubblicità. Il meccanismo è analogo a quello dell'art. 2193 c.c. per il registro delle imprese e dell'art. 2643 c.c. per la trascrizione immobiliare: l'iscrizione non incide sulla validità dell'atto ma sulla sua opponibilità ai terzi. Oggi la competenza è prefettizia e il procedimento è regolato dal D.P.R. 361/2000.
Domande frequenti
L'art. 34 c.c. e' tuttora vigente?
No, l'art. 34 c.c. e' stato abrogato dal DPR 10 febbraio 2000 n. 361 ed e' stato sostituito dalla disciplina regolamentare ivi prevista.
Quali atti dovevano essere registrati ai sensi dell'art. 34 c.c.?
L'iscrizione riguardava tutti gli atti rilevanti per la vita dell'ente: atto costitutivo, statuto, loro modificazioni, nomina e cessazione degli amministratori, fusioni, trasformazioni, scioglimento e liquidazione.
Qual era la funzione del registro previsto dall'art. 34 c.c.?
Era quella di garantire pubblicita' legale agli atti delle persone giuridiche, rendendoli conoscibili e opponibili ai terzi secondo il principio per cui quanto risulta dal registro si presume conosciuto.
Quale disciplina si applica oggi alla pubblicita' degli atti degli enti?
Si applica il DPR 361/2000, che disciplina l'iscrizione presso il registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture-UTG; per gli enti del Terzo Settore opera invece il RUNTS (D.Lgs. 117/2017).
Quali effetti ha la mancata iscrizione di un atto modificativo?
L'atto non e' opponibile ai terzi in buona fede, restando inefficace nei loro confronti pur conservando validita' inter partes; per le modifiche statutarie l'efficacia e' subordinata all'approvazione prefettizia e all'annotazione nel registro.
Fonti consultate: 1 fonte verificate