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Art. 34 c.c. Registrazione di atti
Articolo abrogato.
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In sintesi
Articolo abrogato relativo alla registrazione, non utilizzabile.
Ratio
L'originario art. 34 c.c. completava la disciplina del registro delle persone giuridiche specificando le modalità operative dell'iscrizione e attribuendo agli atti iscritti l'efficacia di pubblicità legale. L'opponibilità ai terzi è l'effetto tipico della pubblicità dichiarativa: quanto risulta dal registro si presume conosciuto da chiunque.
Analisi
Con la riforma del 2000 (D.P.R. 361/2000), le modalità di iscrizione e gli effetti della pubblicità sono stati integralmente ridisciplinati, rendendo l'art. 34 c.c. superfluo e quindi abrogato. Il nuovo sistema mantiene la funzione di pubblicità legale, ma affida al regolamento amministrativo la definizione dei dettagli procedurali. Gli artt. 4-8 del D.P.R. 361/2000 disciplinano oggi le domande di iscrizione, i documenti da allegare, i termini per il provvedimento prefettizio e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per gli enti del Terzo Settore, il RUNTS svolge una funzione analoga con modalità telematiche.
Quando si applica
L'articolo non è più in vigore. Per le questioni relative alle modalità di iscrizione e agli effetti della pubblicità delle persone giuridiche occorre fare riferimento al D.P.R. 361/2000 e, per gli enti del Terzo Settore, al D.Lgs. 117/2017.
Connessioni
L'abrogazione dell'art. 34 c.c. si collega al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in particolare agli artt. 4-8 sulle procedure di iscrizione, al D.M. 11 maggio 2001, n. 395 e, per gli enti del Terzo Settore, al D.Lgs. 117/2017 e al D.M. 15 settembre 2020 istitutivo del RUNTS.
Domande frequenti
Quale procedimento di registrazione prevedeva l'articolo?
L'articolo era relativo alla registrazione degli atti presso autorità competenti.
Quali norme applicare per le iscrizioni attuali?
Fare riferimento alle leggi speciali e ai regolamenti vigenti per le registrazioni.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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