Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 13 c.c. – Società

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

In sintesi

  • L'art. 13 c.c. è una norma di rinvio: per le società si applicano le disposizioni del Libro V del codice civile.
  • Le società sono disciplinate separatamente rispetto ad associazioni e fondazioni, collocate nel Libro I.
  • Il Libro V («Del lavoro») regola l'impresa, i contratti di lavoro e le società commerciali e non.
  • Le principali forme societarie sono: società semplice, s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative.
  • La distinzione tra società e altri enti incide su regime fiscale, responsabilità patrimoniale e struttura organizzativa.
  • La norma rispecchia la scelta del legislatore del 1942 di unificare il diritto civile e commerciale in un unico codice.
Indice dei contenuti

Le società sono regolate dal Libro V del Codice Civile con discipline specifiche.

Ratio della norma

L'art. 13 c.c. svolge una funzione meramente sistematica e di rinvio: stabilisce che le società, a differenza di associazioni, fondazioni e altri enti del Libro I, trovano la propria disciplina nel Libro V del codice civile, intitolato «Del lavoro». La collocazione non è casuale. Il legislatore del 1942, nell'operare l'unificazione del diritto civile e commerciale, ha scelto di raggruppare nel Libro V tutto ciò che attiene all'esercizio dell'attività economica organizzata: l'impresa, il lavoro subordinato e autonomo, e le società. Le società sono dunque concepite dal codice come strumenti dell'attività d'impresa, non come semplici aggregazioni di persone destinate a uno scopo ideale.

Analisi del testo

Il testo dell'articolo è volutamente laconico: «Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.» Non contiene una definizione di società né un elenco dei tipi societari, limitandosi a operare un rinvio interno al codice. La definizione generale di società si ricava dall'art. 2247 c.c., secondo cui «con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili». L'art. 13 c.c. va letto come una norma-ponte che segnala al lettore la sede normativa distinta e più specializzata.

Quando si applica

Il rinvio dell'art. 13 rileva ogni volta che occorre individuare la fonte normativa applicabile a un ente collettivo e verificare se rientri nella categoria delle «società» piuttosto che in quella delle associazioni o fondazioni. In linea generale, la distinzione dipende dallo scopo: le società perseguono uno scopo lucrativo (divisione degli utili), mentre le associazioni e le fondazioni perseguono scopi ideali o non lucrativi. Fanno eccezione le società cooperative, che pur essendo disciplinate nel Libro V possono avere scopo mutualistico e non strettamente lucrativo.

Connessioni con altre norme

L'art. 13 c.c. si collega sistematicamente con l'art. 11 c.c. (persone giuridiche pubbliche), con l'art. 12 c.c. (associazioni e fondazioni) e con l'art. 2247 c.c., che apre la disciplina del contratto di società nel Libro V. Il Libro V contiene la regolamentazione di tutte le tipologie societarie: società semplice (artt. 2251 ss.), s.n.c. (artt. 2291 ss.), s.a.s. (artt. 2313 ss.), s.p.a. (artt. 2325 ss.), s.r.l. (artt. 2462 ss.) e cooperative (artt. 2511 ss.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio desiderano costituire una società commerciale; devono fare riferimento al Libro V del Codice Civile per la disciplina completa.

Caso 2: Caso 2

Sempronio crea una società di capitali; le norme sulla responsabilità, amministrazione e organizzazione sono contenute nel Libro V.

Domande frequenti

Perché le società sono disciplinate nel Libro V e non nel Libro I del codice civile?

Il legislatore del 1942 ha collocato le società nel Libro V («Del lavoro») perché le considera strumenti dell'attività economica organizzata, strettamente connessi all'impresa. Gli enti del Libro I, associazioni e fondazioni, perseguono invece scopi non lucrativi o ideali. L'art. 13 c.c. sancisce formalmente questa separazione sistematica.

Qual è la differenza tra una società e un'associazione secondo il codice civile?

In linea generale, la società è caratterizzata dallo scopo lucrativo: i soci conferiscono beni o servizi per svolgere un'attività economica e dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). L'associazione persegue invece uno scopo non lucrativo, ideale o comunque non orientato alla distribuzione di guadagni. Questa distinzione determina la disciplina applicabile: Libro V per le società, Libro I per le associazioni.

Quali sono i principali tipi di società previsti dal codice civile italiano?

Il Libro V del codice civile disciplina: la società semplice, la s.n.c., la s.a.s., la s.p.a., la s.a.p.a., la s.r.l. e le società cooperative. Ogni tipo ha caratteristiche proprie in termini di responsabilità dei soci, struttura organizzativa e regime normativo.

Una società è sempre una persona giuridica?

No. Secondo l'orientamento prevalente, solo alcune società acquisiscono personalità giuridica piena (s.p.a., s.r.l., cooperative con personalità giuridica). Le società di persone, s.n.c. e s.a.s., sono soggetti di diritto distinti dai soci, ma in linea generale i soci rispondono in vario modo dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale.

L'art. 13 c.c. si applica anche alle società cooperative?

Sì. Le società cooperative sono disciplinate nel Libro V del codice civile (artt. 2511 ss.) e rientrano nel rinvio operato dall'art. 13 c.c. Pur avendo uno scopo mutualistico, e non strettamente lucrativo, la norma le riconduce al medesimo impianto sistematico delle altre società, con alcune disposizioni speciali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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