Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 13 c.c. – Esclusione dell’applicazione analogica delle norme corporative

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.

In sintesi

  • L'art. 13 c.c. è una norma di rinvio: per le società si applicano le disposizioni del Libro V del codice civile.
  • Le società sono disciplinate separatamente rispetto ad associazioni e fondazioni, collocate nel Libro I.
  • Il Libro V («Del lavoro») regola l'impresa, i contratti di lavoro e le società commerciali e non.
  • Le principali forme societarie sono: società semplice, s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative.
  • La distinzione tra società e altri enti incide su regime fiscale, responsabilità patrimoniale e struttura organizzativa.
  • La norma rispecchia la scelta del legislatore del 1942 di unificare il diritto civile e commerciale in un unico codice.
Indice dei contenuti

Le società sono regolate dal Libro V del Codice Civile con discipline specifiche.

Ratio della norma

L'art. 13 c.c. svolge una funzione meramente sistematica e di rinvio: stabilisce che le società, a differenza di associazioni, fondazioni e altri enti del Libro I, trovano la propria disciplina nel Libro V del codice civile, intitolato «Del lavoro». La collocazione non è casuale. Il legislatore del 1942, nell'operare l'unificazione del diritto civile e commerciale, ha scelto di raggruppare nel Libro V tutto ciò che attiene all'esercizio dell'attività economica organizzata: l'impresa, il lavoro subordinato e autonomo, e le società. Le società sono dunque concepite dal codice come strumenti dell'attività d'impresa, non come semplici aggregazioni di persone destinate a uno scopo ideale.

Analisi del testo

Il testo dell'articolo è volutamente laconico: «Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.» Non contiene una definizione di società né un elenco dei tipi societari, limitandosi a operare un rinvio interno al codice. La definizione generale di società si ricava dall'art. 2247 c.c., secondo cui «con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili». L'art. 13 c.c. va letto come una norma-ponte che segnala al lettore la sede normativa distinta e più specializzata.

Quando si applica

Il rinvio dell'art. 13 rileva ogni volta che occorre individuare la fonte normativa applicabile a un ente collettivo e verificare se rientri nella categoria delle «società» piuttosto che in quella delle associazioni o fondazioni. In linea generale, la distinzione dipende dallo scopo: le società perseguono uno scopo lucrativo (divisione degli utili), mentre le associazioni e le fondazioni perseguono scopi ideali o non lucrativi. Fanno eccezione le società cooperative, che pur essendo disciplinate nel Libro V possono avere scopo mutualistico e non strettamente lucrativo.

Connessioni con altre norme

L'art. 13 c.c. si collega sistematicamente con l'art. 11 c.c. (persone giuridiche pubbliche), con l'art. 12 c.c. (associazioni e fondazioni) e con l'art. 2247 c.c., che apre la disciplina del contratto di società nel Libro V. Il Libro V contiene la regolamentazione di tutte le tipologie societarie: società semplice (artt. 2251 ss.), s.n.c. (artt. 2291 ss.), s.a.s. (artt. 2313 ss.), s.p.a. (artt. 2325 ss.), s.r.l. (artt. 2462 ss.) e cooperative (artt. 2511 ss.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio desiderano costituire una società commerciale; devono fare riferimento al Libro V del Codice Civile per la disciplina completa.

Caso 2: Caso 2

Sempronio crea una società di capitali; le norme sulla responsabilità, amministrazione e organizzazione sono contenute nel Libro V.

Domande frequenti

Perché le società sono disciplinate nel Libro V e non nel Libro I del codice civile?

Il legislatore del 1942 ha collocato le società nel Libro V («Del lavoro») perché le considera strumenti dell'attività economica organizzata, strettamente connessi all'impresa. Gli enti del Libro I, associazioni e fondazioni, perseguono invece scopi non lucrativi o ideali. L'art. 13 c.c. sancisce formalmente questa separazione sistematica.

Qual è la differenza tra una società e un'associazione secondo il codice civile?

In linea generale, la società è caratterizzata dallo scopo lucrativo: i soci conferiscono beni o servizi per svolgere un'attività economica e dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). L'associazione persegue invece uno scopo non lucrativo, ideale o comunque non orientato alla distribuzione di guadagni. Questa distinzione determina la disciplina applicabile: Libro V per le società, Libro I per le associazioni.

Quali sono i principali tipi di società previsti dal codice civile italiano?

Il Libro V del codice civile disciplina: la società semplice, la s.n.c., la s.a.s., la s.p.a., la s.a.p.a., la s.r.l. e le società cooperative. Ogni tipo ha caratteristiche proprie in termini di responsabilità dei soci, struttura organizzativa e regime normativo.

Una società è sempre una persona giuridica?

No. Secondo l'orientamento prevalente, solo alcune società acquisiscono personalità giuridica piena (s.p.a., s.r.l., cooperative con personalità giuridica). Le società di persone, s.n.c. e s.a.s., sono soggetti di diritto distinti dai soci, ma in linea generale i soci rispondono in vario modo dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale.

L'art. 13 c.c. si applica anche alle società cooperative?

Sì. Le società cooperative sono disciplinate nel Libro V del codice civile (artt. 2511 ss.) e rientrano nel rinvio operato dall'art. 13 c.c. Pur avendo uno scopo mutualistico, e non strettamente lucrativo, la norma le riconduce al medesimo impianto sistematico delle altre società, con alcune disposizioni speciali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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