Indice
- I servizi internazionali connessi agli scambi con l'estero sono non imponibili ai fini IVA italiana
- Categorie principali: trasporti internazionali di persone, trasporti di beni in import/export/transito, noleggi/locazioni di mezzi adibiti a tali trasporti
- Servizi di spedizione, intermediazione, perizia, manipolazione di beni in importazione/esportazione
- L'IVA sugli acquisti collegati a tali servizi è detraibile (principio di neutralità)
- La non imponibilità realizza la coerenza fiscale degli scambi internazionali e UE
- Riforma 2027: art. 9 soppresso e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026)
Testo dell'articoloVigente
Art. 9 T.U.IVA – Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali
In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 12
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonche’ i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche’ a quelli relativi a beni in importazione sempreche’ i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche’ ai trasporti di beni in importazione sempreche’ i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;
4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreche’ i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 69 del presente decreto e ancorche’ la medesima non sia stata assoggettata all’imposta;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche’ i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche’ quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonche’ quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita’; le cessioni di licenze all’esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all’articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunita’ economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell’art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all’art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche’ su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari, destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
10) (numero abrogato ex art. 2 decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669);
11) (numero abrogato dall’art. 21, comma 15 legge 27 dicembre 2002 n. 289);
12) (numero abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera f) decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18).
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attivita’ propria dell’impresa.
Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari.”
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Stesso numero, altri codici
- Art. 9 D.Lgs. 504/1995 — Speditore registrato
- Articolo 9 L. 184/1983: Segnalazione delle situazioni di abbandono
- Art. 9 Reg. (UE) 2024/1689 — Sistema di gestione dei rischi
- Art. 9 Cod. Amb. — Norme procedurali generali
- Art. 9 D.Lgs. 148/2015 — Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie
- Art. 9 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza
In sintesi
Commento del professionista
L'art. 9 del Testo Unico IVA, recentemente modificato dal D.Lgs. 186/2025 (in vigore dal 13 dicembre 2025), disciplina il regime dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: prestazioni di servizi che, per la loro natura strumentale agli scambi con paesi terzi, sono qualificate come non imponibili ai fini IVA italiana. Si tratta del corrispondente, per i servizi, del regime delle cessioni all'esportazione (art. 8). La ratio è la stessa: evitare che il sistema IVA italiano gravi su servizi che per loro natura supportano l'export italiano o gli scambi con paesi terzi, mantenendo la competitività dell'industria nazionale dei trasporti, della logistica, dei servizi correlati.
Le categorie di servizi non imponibili
L'art. 9 elenca tassativamente le categorie di servizi che beneficiano del regime di non imponibilità. N. 1, trasporti internazionali di persone: trasporti di persone effettuati in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto. La regola copre voli internazionali, treni internazionali, traversate marittime con destinazione/partenza estera. Il singolo contratto di trasporto (biglietto unico) genera un servizio non imponibile per l'intera tratta. N. 2, trasporti di beni: relativi a beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea, e i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile dell'imposta all'importazione (art. 69).
N. 3, noleggi e locazioni di mezzi di trasporto adibiti ai trasporti di cui ai numeri precedenti: navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, container, carrelli. La regola estende la non imponibilità ai contratti accessori che mettono a disposizione i mezzi per le operazioni internazionali. N. 4, servizi di spedizione relativi ai trasporti dei numeri 1, 2, 3 (intermediazione doganale, gestione documentale, tracciatura). Il D.Lgs. 186/2025 ha aggiornato la formulazione per includere i nuovi servizi digitali di spedizione e logistica.
Servizi accessori a esportazioni e importazioni
L'art. 9 estende il regime ai servizi accessori: manipolazione, custodia, magazzinaggio, perizie, consulenze, intermediazioni doganali, prestazioni assicurative connesse agli scambi internazionali. La logica è di completezza: tutti i servizi che concretamente supportano l'esportazione o l'importazione sono trattati in modo coerente, evitando che parte del costo logistico finisca per essere gravato di IVA italiana mentre il flusso principale è non imponibile.
L'estensione include in particolare: servizi di spedizione internazionale (DHL, FedEx, UPS e correlati); servizi di consolidamento e raggruppamento di carichi; servizi assicurativi sulle merci in transito internazionale; servizi di pianificazione e ottimizzazione della catena logistica per esportatori e importatori; servizi di consulenza doganale e fiscale collegati alle operazioni internazionali.
La prova dell'inerenza al servizio internazionale
Per applicare la non imponibilità, il prestatore deve poter dimostrare l'inerenza del proprio servizio alle operazioni internazionali. La prova si basa su: contratti con esportatori, importatori, vettori internazionali; documenti di trasporto (CMR, polizze di carico marittime, lettere di vettura aerea); documenti doganali dei beni trasportati; fatturazione coerente con la natura internazionale dell'operazione. Senza prove adeguate, l'Agenzia delle Entrate può contestare l'applicazione del regime di non imponibilità e chiedere la regolarizzazione con applicazione dell'IVA, sanzioni e interessi.
Il rapporto con la detrazione
Anche per i servizi internazionali non imponibili, l'IVA assolta sugli acquisti collegati è detraibile (art. 19, comma 3, lett. a T.U.IVA). I prestatori di servizi internazionali (vettori, spedizionieri, agenzie doganali) accumulano frequentemente crediti IVA per il regime di favore: detraggono IVA sugli acquisti italiani senza dover applicare IVA sui propri servizi non imponibili. La gestione del credito IVA segue le regole generali (rimborsi ex art. 30 T.U.IVA, compensazione con altri tributi).
Profili pratici
Per il commercialista, la corretta applicazione dell'art. 9 richiede verifica della tipologia di servizio e dei suoi presupposti di internazionalità. Le aree di attenzione: qualificazione del servizio rispetto alle categorie tassative dell'art. 9; prova della destinazione internazionale (esportazione, importazione, transito); coordinamento con la territorialità delle prestazioni di servizi (artt. 7-ter ss.); fatturazione coerente con la non imponibilità. Errori applicativi (qualificazione errata di un servizio domestico come internazionale, o viceversa) producono conseguenze rilevanti: errata determinazione dell'IVA, contestazioni in sede di accertamento, penalizzazioni fiscali.
L'art. 9 sarà soppresso dal 1° gennaio 2027 per effetto del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026). Le categorie di non imponibilità per i servizi internazionali resteranno sostanzialmente invariate, con riformulazione e adeguamento alle direttive europee aggiornate.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare
Illustra le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale 2022 al regime di non imponibilita' dei servizi internazionali di cui all'art. 9 DPR 633/1972. Dal 1 gennaio 2022 i servizi di trasporto internazionale di beni resi a soggetti diversi da esportatore, titolare del transito, importatore e destinatario dei beni tornano imponibili IVA, restringendo la portata della non imponibilita'.
Risposta a interpello
Chiarisce l'ambito di applicazione del regime di non imponibilita' per i servizi di carico, scarico e movimentazione collegati a operazioni internazionali, ai sensi dell'art. 9 DPR 633/1972, alla luce delle modifiche normative del 2022.
Risposta a interpello
Affronta l'applicazione dell'art. 9, terzo comma, DPR 633/1972, in tema di servizi internazionali e operazioni connesse, fornendo indicazioni operative sui presupposti documentali e sulla qualificazione del committente.
Domande frequenti
Quali servizi sono non imponibili ai sensi dell'art. 9 T.U.IVA?
I servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, secondo le categorie tassative dell'art. 9: trasporti internazionali di persone (con tratte estere), trasporti di beni in esportazione/importazione/transito, noleggi e locazioni di mezzi di trasporto adibiti a tali operazioni, servizi di spedizione e accessori. L'elenco è tassativo: solo le categorie espressamente previste beneficiano del regime di non imponibilità.
Un trasporto internazionale di passeggeri è soggetto a IVA?
No, se rientra nell'art. 9, n. 1 T.U.IVA: trasporto effettuato in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto. La non imponibilità copre l'intero corrispettivo, non solo la quota relativa al tratto estero. Tipici esempi: voli internazionali partenza/arrivo Italia, treni internazionali con tratte transfrontaliere, traversate marittime con destinazione estera.
I servizi di spedizione internazionale sono in non imponibilità?
Sì, ai sensi dell'art. 9, n. 4 T.U.IVA, quando relativi a trasporti internazionali di persone, esportazioni, importazioni o transiti. La non imponibilità si estende alle prestazioni accessorie connesse: manipolazione, custodia, magazzinaggio, intermediazione doganale, prestazioni assicurative. La regola copre tutto il flusso logistico internazionale, evitando che parte del costo sia gravato di IVA italiana.
L'IVA sugli acquisti per servizi internazionali è detraibile?
Sì. L'art. 19, comma 3, lett. a T.U.IVA preserva la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti afferenti ai servizi internazionali non imponibili. La regola realizza il principio di neutralità dell'IVA negli scambi internazionali. I prestatori di servizi internazionali (vettori, spedizionieri, agenzie doganali) accumulano frequentemente crediti IVA, recuperabili tramite rimborso (art. 30 T.U.IVA) o compensazione.
Come si prova l'internazionalità del servizio?
Con contratti, documenti di trasporto (CMR, polizze marittime, lettere di vettura aerea), documenti doganali, fatturazione coerente. La prova è onere del prestatore che applica la non imponibilità. Senza prove adeguate, l'Agenzia delle Entrate può contestare l'applicazione del regime di favore e chiedere la regolarizzazione con applicazione dell'IVA, sanzioni e interessi. Una corretta organizzazione documentale è essenziale per l'efficienza fiscale dei servizi logistici internazionali.
Fonti consultate: 3 fontei verificate