Indice
- Norma tecnica del Titolo IV-bis: l'art. 40-quinquies del DPR 633/1972, in vigore dal 18 novembre 2023 (D.Lgs. 18/10/2023 n. 153, attuativo della direttiva UE 2020/284), stabilisce i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario per gli obblighi CESOP del Titolo IV-bis.
- Localizzazione del pagatore: si considera localizzato nello Stato membro corrispondente al suo IBAN o, in mancanza, all'identificativo univoco; in subordine, al BIC del PSP che agisce per suo conto.
- Localizzazione del beneficiario: stessi criteri (IBAN o identificativo univoco; in subordine BIC del PSP), con riferimento allo Stato membro UE, al territorio terzo o al Paese terzo extra-UE corrispondente.
- Gerarchia dei criteri: l'IBAN ha priorità sul BIC perché identifica con maggiore precisione la giurisdizione del soggetto (è legato al singolo conto, non solo al PSP); il BIC è criterio sussidiario quando l'IBAN non è disponibile.
- Funzione sistemica: la localizzazione corretta è cruciale per qualificare un pagamento come «transfrontaliero» (pagatore e beneficiario in Stati diversi) e quindi per attivare gli obblighi di conservazione dell'art. 40-ter e di trasmissione dell'art. 40-quater.
- Soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 D.Lgs. 19/01/2026 n. 10: continuità funzionale presumibile nel nuovo TUIVA, le definizioni essendo armonizzate alla direttiva UE 2020/284 e applicabili in tutto lo SEE.
Testo dell'articoloVigente
Art. 40 quinquies T.U.IVA – Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento.
In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente titolo:
a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente:
1) all’IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita’, il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione;
b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente:
1) all’IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita’, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Commento
L'articolo 40-quinquies del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 18 ottobre 2023 n. 153 in attuazione della direttiva UE 2020/284 e in vigore dal 18 novembre 2023, è una norma tecnica essenziale del Titolo IV-bis del TUIVA: stabilisce i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario per le finalità degli obblighi CESOP. Si tratta di una norma apparentemente di dettaglio, ma di portata operativa decisiva: senza una regola precisa per stabilire dove sono localizzati i due soggetti dell'operazione di pagamento, l'intero sistema CESOP non potrebbe funzionare. La localizzazione è infatti il criterio che qualifica un pagamento come «transfrontaliero» (pagatore e beneficiario in Stati diversi) e che attiva conseguentemente gli obblighi di conservazione (art. 40-ter) e di trasmissione (art. 40-quater) ai fini anti-frode IVA. Anche questo articolo è destinato alla soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, ma con presumibile continuità funzionale nel nuovo TUIVA.
Il problema risolto: come stabilire dove sono localizzati pagatore e beneficiario
Quando un PSP italiano gestisce un pagamento internazionale, deve poter rispondere a una domanda apparentemente semplice ma tecnicamente complessa: chi paga e chi riceve, e in quale Stato sono localizzati? La risposta non è banale, perché:
L'art. 40-quinquies risolve queste ambiguità stabilendo una gerarchia di criteri applicabili nell'ordine, fondata sulla logica della tracciabilità tecnica delle operazioni di pagamento: prima si guarda all'IBAN del conto coinvolto (criterio primario), poi, se l'IBAN non è disponibile, al BIC del PSP che agisce per conto del soggetto (criterio sussidiario).
La localizzazione del pagatore: lett. a)
Il comma 1 lett. a) stabilisce due criteri progressivi per la localizzazione del pagatore:
Criterio primario, punto 1): il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente all'IBAN del suo conto di pagamento o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione. La regola è chiara: se un cittadino italiano paga con bonifico SEPA dal proprio conto IT00..., il pagatore è localizzato in Italia (i primi due caratteri dell'IBAN, IT, identificano lo Stato di tenuta del conto). Se un cittadino francese paga dal proprio conto FR00..., il pagatore è localizzato in Francia, anche se è fisicamente in Italia per turismo.
L'inciso «qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione» copre le situazioni non IBAN: conto di pagamento di un istituto di pagamento non-banca, conto di moneta elettronica, identificativo proprio di sistemi di pagamento alternativi (Wise, Revolut, PayPal personal account). Il criterio è la certezza identificativa: l'identificativo deve consentire di stabilire senza margine di interpretazione lo Stato di residenza del pagatore.
Criterio sussidiario, punto 2): in assenza di un identificativo che individui il pagatore, si guarda al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui senza ambiguità il PSP che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione. La situazione tipica è quella delle rimesse di denaro: il pagatore versa contanti a uno sportello Western Union in Italia per inviarli a un destinatario in Marocco; non c'è un IBAN del pagatore (paga in contanti), ma c'è il BIC dello sportello WU che riceve l'incasso, dal quale si ricava la localizzazione italiana del pagatore (anche se il pagatore stesso potrebbe non essere residente in Italia).
La localizzazione del beneficiario: lett. b)
Il comma 1 lett. b) applica al beneficiario gli stessi due criteri progressivi:
Criterio primario, punto 1): il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro UE, nel territorio terzo o nel Paese terzo extra-UE corrispondente all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo univoco. La distinzione tra Stato membro UE / territorio terzo / Paese terzo è cruciale per il sistema CESOP, che traccia diversamente i pagamenti intra-UE e quelli verso/da territori extra-UE per coordinare le attività di controllo con gli altri Stati membri o con i Paesi terzi cooperativi.
I territori terzi sono quei territori che, pur facendo parte di Stati membri UE, sono esclusi dal campo di applicazione territoriale dell'IVA: Antille Olandesi, Gibilterra, Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Dipartimenti d'Oltremare francesi, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino. I pagamenti verso o da questi territori sono trattati come transfrontalieri ai fini CESOP anche se geograficamente appartengono allo «stesso» Stato membro UE.
Criterio sussidiario, punto 2): in assenza di IBAN o identificativo univoco del beneficiario, si guarda al BIC o codice identificativo d'azienda del PSP che agisce per conto del beneficiario. La situazione tipica è quella del beneficiario che riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento (la stessa lettera e) dell'art. 40-sexies fa esplicito riferimento a questa fattispecie nell'elenco dei dati da conservare): es. money transfer ricevuto in contanti a uno sportello, vincita a un casinò all'estero, pagamento via remittance services.
La gerarchia dei criteri: perché IBAN prima del BIC
La scelta legislativa di porre l'IBAN come criterio primario rispetto al BIC è funzionale alla maggiore granularità identificativa dell'IBAN:
L'IBAN, contenendo i dati specifici del conto e del titolare, fornisce informazione più precisa sulla giurisdizione di residenza del soggetto. Solo in mancanza dell'IBAN si ricorre al BIC del PSP, accettando il livello inferiore di precisione.
Le situazioni complesse: conti multivaluta, conti virtuali, criptovalute
L'art. 40-quinquies non risolve esplicitamente alcune situazioni emergenti del fintech, che richiedono interpretazione caso per caso:
L'utilizzo dei criteri nei sistemi PSP
I PSP italiani hanno dovuto integrare i criteri dell'art. 40-quinquies nei propri sistemi di pagamento sviluppando logiche di estrazione e classificazione automatica:
L'integrazione di questi criteri nei sistemi gestionali bancari ha richiesto investimenti tecnologici significativi nel 2023-2024, in coordinamento con le specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione Europea (XSD CESOP) e dall'AdE (provvedimento direttoriale 2023).
L'abrogazione 2027 e la continuità funzionale
L'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 sopprime l'art. 40-quinquies dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, i criteri di localizzazione sono imposti dalla direttiva UE 2020/284 (allegato VI) e dal Regolamento UE 904/2010 modificato, e proseguiranno nel nuovo TUIVA in continuità funzionale. Eventuali aggiornamenti possono riguardare l'estensione del sistema CESOP ai nuovi operatori del settore pagamenti (CASP cripto, operatori della moneta digitale dell'euro quando entrerà in vigore, eventuali nuovi tipi di identificativi previsti dal pacchetto pagamenti UE 2024-2025).
Indicazioni operative per il commercialista
Riferimenti normativi
Norma vigente fino al 31/12/2026: art. 40-quinquies DPR 633/1972 (TUIVA), introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 18/10/2023 n. 153, in vigore dal 18 novembre 2023. Norma di abrogazione: art. 170 D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, attuativo della delega L. 111/2023, con effetto dal 1° gennaio 2027. Quadro UE: direttiva UE 2020/284 allegato VI (criteri di localizzazione); regolamento UE 904/2010 art. 24-ter come modificato dal Reg. UE 2020/283. Norme correlate: artt. 40-bis, 40-ter, 40-quater, 40-sexies TUIVA (Titolo IV-bis); regolamento UE 260/2012 (SEPA, IBAN, BIC); regolamento UE MiCA 2023/1114 (operatori cripto-asset); D.Lgs. 27/01/2010 n. 11 (PSD2 italiana); D.Lgs. 385/1993 TUB.
Prassi e linee guida
Provvedimento · CESOP
Provv. AE prot. n. 406675 del 20 novembre 2023
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate definisce modalita' e contenuti della trasmissione trimestrale dei dati sui pagamenti transfrontalieri dovuta dai prestatori di servizi di pagamento (PSP), recependo la disciplina UE (CESOP). I criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario di cui all'art. 40-quinquies determinano se il pagamento e' qualificato come transfrontaliero e quindi soggetto a comunicazione.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itProvvedimento · CESOP sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti
Scheda informativa AE
L'Agenzia delle Entrate illustra il sistema CESOP istituito dalla Direttiva UE 2020/284: i PSP devono comunicare i pagamenti transfrontalieri superiori a 25 verso lo stesso beneficiario in un trimestre, identificati attraverso i criteri di localizzazione del pagatore (IBAN/BIC del conto di addebito) e del beneficiario (IBAN del conto di accredito).
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cos'è la localizzazione del pagatore e del beneficiario nel CESOP?
È il criterio per stabilire in quale Stato membro UE, territorio terzo o Paese terzo extra-UE si considerano residenti il pagatore e il beneficiario di un pagamento, ai fini dell'applicazione degli obblighi CESOP del Titolo IV-bis del TUIVA. La localizzazione qualifica un pagamento come transfrontaliero (pagatore e beneficiario in Stati diversi) e attiva gli obblighi di conservazione e trasmissione dei dati.
Quale criterio di localizzazione si applica per primo?
L'IBAN del conto di pagamento del soggetto (pagatore o beneficiario), o qualsiasi altro identificativo che individui senza ambiguità il soggetto e fornisca la sua localizzazione. L'IBAN ha priorità perché identifica con maggiore precisione la giurisdizione del soggetto. In subordine, quando l'IBAN non è disponibile, si guarda al BIC del PSP che agisce per conto del soggetto.
Quando si applica il criterio sussidiario del BIC?
Quando il soggetto (pagatore o beneficiario) non ha un IBAN identificabile o un altro identificativo univoco. Tipicamente nei money transfer (rimesse di denaro) dove il pagatore versa contanti a uno sportello, o nei pagamenti dove il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento. Si guarda allora al BIC del PSP che gestisce l'incasso o l'erogazione, da cui si ricava la localizzazione.
I territori terzi UE sono trattati come pagamenti transfrontalieri?
Sì. I territori terzi (Antille Olandesi, Gibilterra, Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Dipartimenti d'Oltremare francesi, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino) sono esclusi dal campo di applicazione territoriale dell'IVA UE. I pagamenti verso o da questi territori sono trattati come transfrontalieri ai fini CESOP anche se geograficamente appartengono allo stesso Stato membro UE.
Come si gestiscono i pagamenti in criptovalute?
Il pacchetto MiCA UE 2024 (regolamento 2023/1114) inquadra i Crypto-Asset Service Providers (CASP) come PSP per finalità prudenziali, e il sistema CESOP è in fase di estensione a tali operatori. Nelle more, le operazioni in criptovalute fra wallet identificati restano fuori dal CESOP. Le operazioni che passano da exchange centralizzati con IBAN/BIC tradizionali rientrano invece nelle regole standard di localizzazione dell'art. 40-quinquies.
Vedi anche