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Testo dell'articoloVigente
Art. 128 decies T.U.B. – Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.
“1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall’articolo 128-quater, comma 7, ai mediatori creditizi e ai dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 128-novies, comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d’Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.
2. L’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria, anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori. A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente titolo all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso l’agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all’articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l’esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’ articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE , secondo le disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall’ articolo 43, commi 3 e 4 e dall’articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.
3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d’Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall’articolo 43, comma 3 , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell’istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d’Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall’Organismo. A tali fini, l’Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.
Abrogato [ 5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori. ]”
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In sintesi
Indice dei contenuti
La trasparenza come architrave del rapporto banca-cliente
L'art. 128-decies T.U.B. è collocato nella Sezione III del Capo III del Titolo VI - "Soggetti operanti nel settore finanziario" - e svolge una funzione di chiusura sistematica: estende a tutta la filiera distributiva dei prodotti bancari e finanziari le regole di trasparenza che il Titolo VI riserva al rapporto diretto banca-cliente. La disposizione non disciplina l'Arbitro Bancario Finanziario - che è oggetto dell'autonomo art. 128-bis T.U.B. (e del Provv. Banca d'Italia 12/12/2011) - ma il regime di trasparenza e i poteri di controllo applicabili ad agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. La precisazione è importante perché la numerazione bis/ter/…/decies del Capo III scorre lungo una stessa Sezione con materie distinte ma intrecciate.
La norma e’ stata introdotta dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di attuazione della direttiva 2008/48/CE, e poi modificata da una sequenza di provvedimenti: D.Lgs. 218/2010, D.Lgs. 169/2012, D.Lgs. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 - PSD2, fino al recente D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 in vigore dal 10 gennaio 2026. Il continuo aggiornamento riflette l'evoluzione del quadro europeo sui servizi di pagamento e sui rapporti finanziari a distanza.
L'estensione del Titolo VI agli agenti e mediatori (comma 1)
Il comma 1 dispone che agli agenti in attività finanziaria (artt. 128-quater ss. T.U.B.), agli agenti per servizi di pagamento di cui all'art. 128-quater comma 7, ai mediatori creditizi (artt. 128-sexies ss.) e ai relativi dipendenti e collaboratori ex art. 128-novies comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI T.U.B. La Banca d'Italia è abilitata a stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. Il rinvio è esercitato in concreto attraverso il Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ("Provvedimento Trasparenza"), ripetutamente aggiornato fino al 2024.
La clausola di compatibilità svolge la funzione tecnica di adattare obblighi pensati per il rapporto banca-cliente alle peculiarità del rapporto cliente-agente (che è tipicamente un nuncius o un assistente). In pratica, l'agente o il mediatore deve:
La responsabilità di canale dell'intermediario mandante (comma 2)
Il comma 2 introduce il principio della responsabilità di canale ("responsabilità del mandante"): l'intermediario bancario o finanziario che si avvale di agenti in attività finanziaria risponde alla Banca d'Italia del rispetto del Titolo VI da parte di tali agenti, anche quando questi si avvalgono a loro volta di dipendenti e collaboratori. La regola è coerente con il principio civilistico ex artt. 1228 e 2049 c.c. e ha una doppia funzione:
Fermi restando i poteri di controllo dell'OAM ex art. 128-undecies, la Banca d'Italia conserva il potere di ispezionare direttamente gli agenti in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza. La GdF opera con i poteri tributari di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi (D.P.R. 633/1972 e D.P.R. 600/1973): è una scelta legislativa di estendere alle ispezioni di vigilanza i più ampi e immediati poteri investigativi propri del settore tributario, senza nuovi oneri di bilancio.
Il punto di contatto centrale e la libera prestazione UE (comma 2-bis)
Il comma 2-bis - introdotto dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 - PSD2 - impone alle banche, agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano servizi di pagamento in Italia in libera prestazione di servizi senza succursale tramite agenti ex art. 128-quater di designare in Italia un punto di contatto centrale (CCP - central contact point). La disciplina di dettaglio è rimessa alle norme tecniche di regolamentazione della Commissione europea adottate ai sensi dell'art. 29, paragrafo 7, della direttiva 2015/2366/UE (Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione del 7 maggio 2018), nonché alle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
Il punto di contatto centrale serve a tre scopi convergenti: (i) facilitare il dialogo tra l'autorità di vigilanza italiana e l'ente comunitario; (ii) assicurare un canale tracciabile per la trasparenza e la tutela del consumatore italiano; (iii) presidiare gli obblighi di antiriciclaggio (richiamati espressamente dai commi 3 e 4 dell'art. 43 e dall'art. 45 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dalle successive direttive AML).
Il regime transitorio e il passaggio di consegne all'OAM
I commi 3, 4 e 4-bis disciplinano il regime transitorio vigente fino al 30 giugno 2014. In quel periodo la Banca d'Italia ha conservato il controllo sugli agenti UE insediati in Italia (per conto di IMEL/IP comunitari) e sui mediatori creditizi, potendo effettuare ispezioni anche con la Guardia di Finanza. Dal 1° luglio 2014 il controllo è passato all'Organismo per gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi (OAM) di cui all'art. 128-undecies T.U.B., che esercita poteri di iscrizione, vigilanza ispettiva e potere disciplinare. L'OAM può ispezionare avvalendosi della GdF con i medesimi poteri tributari.
Il comma 4-ter (richiamato per relationem nel testo della disposizione) raccorda il quadro al d.lgs. antiriciclaggio: le ispezioni sugli agenti UE per finalità AML restano in capo agli organismi competenti per la prevenzione del riciclaggio (UIF, Banca d'Italia per la vigilanza antiriciclaggio degli enti finanziari).
L'aggiornamento del D.Lgs. 212/2025 e l'orizzonte PSD3/CCD2
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, in vigore dal 10 gennaio 2026, ha modificato la disposizione - insieme ad altri articoli del Titolo VI - per coordinare il T.U.B. con due evoluzioni europee:
Sul piano operativo, le novità per gli operatori italiani si traducono in:
Tutela del cliente e rimedi
Il cliente che subisce una violazione delle regole di trasparenza da parte di un agente o di un mediatore creditizio dispone di una cassetta degli attrezzi articolata:
Il quadro di responsabilità a cascata e di controllo multilivello (finanziatore mandante → agente → dipendenti) rende l'art. 128-decies una norma di sistema per la regolamentazione del distribution channel bancario e finanziario italiano, soprattutto alla luce della crescente rilevanza dei canali digitali e dei rapporti cross-border in libera prestazione di servizi.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
L'art. 128-decies T.U.B. disciplina l'<em>Arbitro Bancario Finanziario</em>?
No. L'ABF è disciplinato dall'autonomo art. 128-bis T.U.B. e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2011. L'art. 128-decies disciplina invece l'estensione delle regole di trasparenza del Titolo VI agli agenti in attività finanziaria, ai mediatori creditizi e ai relativi collaboratori, oltre ai poteri ispettivi della Banca d'Italia.
Chi risponde se l'agente di un finanziatore viola gli obblighi di trasparenza?
Il finanziatore mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria ("responsabilità di canale", comma 2 dell'art. 128-decies). Sul piano civilistico, il cliente può agire direttamente contro il finanziatore ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c. Restano ferme la responsabilità disciplinare dell'agente verso l'OAM e gli eventuali profili penali.
Cos'è il <em>punto di contatto centrale</em> previsto dal comma 2-bis?
È il central contact point (CCP) che banche, istituti di pagamento e IMEL comunitari operanti in Italia in libera prestazione tramite agenti devono designare nel territorio italiano ai sensi delle norme tecniche emanate dalla Commissione europea (Reg. delegato UE 2018/1108) in attuazione dell'art. 29, par. 7, della direttiva (UE) 2015/2366 - PSD2. Serve a presidiare vigilanza, trasparenza e obblighi antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
Chi controlla agenti e mediatori creditizi dopo il 1° luglio 2014?
L'OAM - Organismo per gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi di cui all'art. 128-undecies T.U.B. Tiene l'elenco, vigila sui requisiti, irroga sanzioni disciplinari e può effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza con i poteri tributari di accertamento. Restano fermi i poteri di intervento e ispezione della Banca d'Italia sugli intermediari mandanti e sugli agenti per i profili di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio.
Quali rimedi ha il cliente vittima di violazioni di trasparenza nella filiera?
Il cliente può cumulare più rimedi: civilistici (nullità parziale ex artt. 117 e 124 T.U.B., risarcimento verso il finanziatore mandante); extragiudiziali dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario (art. 128-bis T.U.B., fino a 200.000 euro); regolatori, con segnalazione all'OAM o alla Banca d'Italia per azioni ispettive e sanzioni; concorrenziali, con segnalazione all'AGCM per pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 18 ss. Codice del consumo.
Fonti consultate: 1 fonte verificate