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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Ambito: contratti a lungo termine. L'art. 93 del TUIR (D.P.R. 917/1986) disciplina la valutazione fiscale delle rimanenze relative a opere, forniture e servizi la cui esecuzione si protrae oltre il periodo d'imposta (contratti cosiddetti «ultrannuali» o «long-term contracts»).
  • Metodo della percentuale di completamento. La norma prevede in via ordinaria il criterio della percentuale di completamento (o stato di avanzamento lavori): il corrispettivo contrattuale viene riconosciuto fiscalmente in proporzione al grado di completamento dell'opera raggiunto a fine esercizio, così da correlare i ricavi ai costi sostenuti nel medesimo periodo.
  • Metodo del costo: valutazione alternativa. In alternativa, il contribuente può optare per la valutazione al costo, simile a quella delle rimanenze ordinarie di merci. In tal caso, il reddito viene rilevato soltanto al momento della consegna o collaudo dell'opera.
  • Deroghe e opzioni. La scelta del metodo, una volta esercitata, deve essere applicata con continuità. La norma contiene regole specifiche per i contratti con la pubblica amministrazione e per le ipotesi in cui il corrispettivo sia determinato in modo fisso o a misura.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 93 TUIR – Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

In vigore dal 31/12/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 9

“1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall’inizio dell’esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

Abrogato [ 3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all’estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento . ]

4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell’esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

Abrogato [ 5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere autorizzate dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito. La richiesta dell’autorizzazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate e s’intende accolta se l’ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L’autorizzazione ha effetto a partire dall’esercizio in corso alla data in cui è rilasciata. L’autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi . ]

6. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito.

Abrogato [ 7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ancorché non risultanti in bilancio . ]”

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

Ratio

L'art. 93 del TUIR (D.P.R. 917/1986) risponde a una fondamentale esigenza di competenza economica: nei contratti di durata ultrannuale — si pensi alle grandi commesse di costruzione, alle forniture continuative, ai contratti di servizi pluriennali — l'attività produttiva si svolge su più esercizi, ma il corrispettivo viene liquidato in un unico momento o in rate che non rispecchiano necessariamente il progresso fisico dell'esecuzione. Senza una norma specifica, l'impresa che valuta al costo le proprie rimanenze in corso d'opera rileverebbe esclusivamente costi per diversi esercizi e soltanto all'ultimo anno i ricavi corrispondenti, con una distorsione del reddito imponibile per l'intero arco temporale del contratto. La norma mira dunque a garantire una rappresentazione più fedele del reddito prodotto anno per anno, allineando il criterio fiscale alla competenza economica.

Analisi

Il meccanismo principale introdotto dall'art. 93 TUIR è il criterio della percentuale di completamento: al termine di ciascun esercizio, la società deve determinare il grado di avanzamento dell'opera (tipicamente come rapporto tra i costi sostenuti alla data di chiusura dell'esercizio e i costi totali preventivati, oppure in base a misurazioni fisiche dello stato dei lavori) e rilevare come ricavo la quota del corrispettivo contrattuale corrispondente. Le rimanenze, in questo schema, non sono valutate al costo bensì al valore del corrispettivo contrattuale maturato, al netto dei corrispettivi già fatturati e rilevati come ricavi nei periodi precedenti.

Accanto al metodo principale, l'art. 93 TUIR ammette la valutazione al costo per le opere ultrannuali: le rimanenze vengono iscritte per il valore dei costi sostenuti (diretti e indiretti imputabili), e il ricavo complessivo sarà rilevato soltanto al completamento e alla consegna dell'opera. Questo metodo, più semplice dal punto di vista contabile, rinvia il riconoscimento fiscale del reddito e può generare un'asimmetria temporale tra la rilevazione dei costi (immediata) e quella dei ricavi (differita).

Le regole del TUIR si coordinano con i principi contabili nazionali: il principio contabile OIC 23 («Lavori in corso su ordinazione») prevede per i contratti a lungo termine la valutazione al corrispettivo maturato in base alla percentuale di completamento quale metodo ordinario, con facoltà di adottare il metodo della commessa completata in presenza di condizioni di incertezza. Dal punto di vista fiscale, l'art. 93 TUIR riconosce entrambi i metodi, con obbligo di uniformità e continuità nella scelta.

Un aspetto rilevante riguarda i contratti con enti pubblici: per le opere appaltate dalla pubblica amministrazione, spesso il meccanismo di liquidazione dei corrispettivi avviene tramite stati di avanzamento lavori (SAL) certificati dal direttore dei lavori, e la rilevazione fiscale segue di regola l'emissione dei SAL e delle relative fatture. L'art. 93 TUIR tiene conto di questa specificità, coordinandosi con le norme del Codice dei contratti pubblici.

Quando si applica

L'art. 93 TUIR si applica a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria che abbiano in corso, a fine esercizio, lavori relativi a opere, forniture o servizi la cui esecuzione non si esaurisce nell'arco del singolo periodo d'imposta. La norma è tipicamente rilevante per: imprese di costruzione (residenziale, industriale, infrastrutturale); imprese di impiantistica e ingegneria; fornitori di software personalizzati o sistemi informatici complessi; società di consulenza con contratti pluriennali a forfait. Non si applica alle imprese in regime di contabilità semplificata, le quali seguono criteri di cassa o di incasso.

Il presupposto fondamentale è la durata ultrannuale del contratto: se il lavoro inizia e si conclude nel medesimo esercizio, si applica il regime ordinario delle rimanenze di cui all'art. 92 TUIR. Per i contratti che iniziano nell'ultimo mese dell'esercizio e si concludono in quello successivo, la norma trova comunque applicazione anche se la durata effettiva è inferiore a dodici mesi, purché il contratto si estenda oltre la chiusura dell'esercizio.

Connessioni

L'art. 93 TUIR si inserisce nel quadro sistematico della determinazione del reddito d'impresa, in stretta connessione con l'art. 92 TUIR (rimanenze di beni), che costituisce la norma generale di valutazione delle giacenze di fine esercizio. Le due disposizioni sono complementari: l'art. 92 governa le rimanenze di beni fungibili (materie prime, semilavorati, prodotti finiti), mentre l'art. 93 si concentra sui lavori in corso su ordinazione. Il collegamento con l'art. 85 TUIR (componenti positivi di reddito) è diretto: i corrispettivi maturati in base alla percentuale di completamento concorrono ai ricavi dell'esercizio. Rilevano altresì l'art. 109 TUIR (criteri generali di competenza) e l'art. 110 TUIR (regole di valutazione). Sul piano contabile, il rinvio va all'OIC 23 e, per i soggetti IAS, allo IFRS 15 («Revenue from Contracts with Customers»).

Prassi e linee guida

Risoluzione · n. 129/E del 3 aprile 2008

Chiarisce i criteri di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ex art. 93 TUIR. La porzione coperta da stato avanzamento lavori liquidato si valuta al corrispettivo liquidato, la quota residua al corrispettivo pattuito; obbligo di prospetto separato per ciascuna commessa.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 493/2022

Riconosce l'applicazione dell'art. 93 TUIR a una commessa ultrannuale modificata in corso, ammettendo la rideterminazione delle rimanenze finali secondo il nuovo corrispettivo pattuito e fornendo indicazioni sulla documentazione di supporto.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Impresa di costruzioni, metodo percentuale di completamento

Tizio S.p.A. stipula nel 2023 un contratto di appalto per la costruzione di un capannone industriale, corrispettivo totale 2.000.000 euro, consegna prevista nel 2025. Al 31/12/2023 i costi sostenuti ammontano a 600.000 euro su un totale preventivato di 1.500.000 euro: la percentuale di completamento è del 40%. Tizio S.p.A. rileva ricavi per 800.000 euro (40% di 2.000.000) e iscrive in bilancio rimanenze per 0 euro (la valutazione avviene al corrispettivo maturato, al netto dei ricavi già fatturati). Il reddito di periodo riflette la competenza economica del lavoro eseguito nell'anno.

Caso 2: Software house, metodo del costo

Caio S.r.l., una società informatica, stipula un contratto pluriennale per lo sviluppo di un gestionale personalizzato, corrispettivo 500.000 euro, durata 18 mesi (luglio 2024 – dicembre 2025). Caio S.r.l. opta per la valutazione al costo. Al 31/12/2024 i costi sostenuti ammontano a 180.000 euro: tali costi vengono iscritti come rimanenze attive («lavori in corso») senza rilevazione di ricavi. Il ricavo complessivo di 500.000 euro verrà riconosciuto fiscalmente soltanto al completamento e al collaudo del software nel 2025.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra metodo della percentuale di completamento e metodo del costo nell'art. 93 TUIR?

Con il metodo della percentuale di completamento, il ricavo viene riconosciuto proporzionalmente allo stato di avanzamento dell'opera a fine esercizio. Con il metodo del costo, i lavori sono iscritti come rimanenze al valore dei costi sostenuti e il ricavo è rilevato soltanto al completamento. Il primo anticipa il riconoscimento del reddito, il secondo lo rinvia.

Un'impresa può cambiare metodo di valutazione da un anno all'altro?

No. L'art. 93 TUIR richiede uniformità e continuità nella scelta del metodo. Il cambiamento è possibile soltanto in presenza di motivate ragioni di ordine tecnico o gestionale, e deve essere illustrato nella nota integrativa, con le implicazioni fiscali del mutamento di criterio.

L'art. 93 TUIR si applica anche alle imprese in contabilità semplificata?

No. Le imprese in regime di contabilità semplificata non sono soggette all'art. 93 TUIR per la valutazione delle rimanenze ultrannuali; seguono criteri differenti basati in larga misura sull'incasso e sul pagamento effettivo.

Come si calcola la percentuale di completamento ai fini fiscali?

Il metodo più diffuso è quello «dei costi sostenuti»: rapporto tra i costi effettivamente sostenuti a fine esercizio e i costi totali preventivati. In alternativa si possono utilizzare misurazioni fisiche dello stato di avanzamento (metri quadri costruiti, fasi approvate, ecc.), purché il metodo sia coerente e documentabile.

Cosa succede se il contratto ultrannuale viene risolto anticipatamente?

In caso di risoluzione anticipata, le rimanenze iscritte (al corrispettivo maturato o al costo) vengono stornate e si rileva l'eventuale perdita o il minor ricavo conseguente. La norma non prevede una disciplina specifica per la risoluzione, che segue quindi i principi generali di competenza dell'art. 109 TUIR.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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