Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 5 del TUIR fissa la trasparenza fiscale delle società di persone: i redditi di s.s., s.n.c. e s.a.s. residenti sono imputati a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione. Le quote si presumono proporzionali ai conferimenti se non risultano diversamente da atto pubblico o scrittura autenticata; i redditi delle associazioni professionali seguono la stessa regola.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 5 TUIR – Redditi prodotti in forma associata (N.D.R.: Vedi artt. 7, 8 e 9 L. 27 dicembre 2002 n. 289.)

In vigore dal 29/12/2023

Modificato da: Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209 Articolo 2

“1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’associazione nel suo complesso.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.”

Commento del professionista

Redditi prodotti in forma associata: guida pratica all’art. 5 del TUIR

L’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 è la norma cardine attorno alla quale ruota l’intera tassazione delle società di persone e dell’impresa familiare nel nostro ordinamento. La sua logica è radicalmente diversa da quella che governa le società di capitali: niente IRES, niente imposta pagata dalla società, nessuna delibera di distribuzione necessaria. Il reddito prodotto dalla struttura associata “attraversa” la società e atterra direttamente in capo ai soci, che lo dichiarano e lo tassano come proprio nel medesimo anno in cui quel reddito è stato prodotto. È il cosiddetto principio di trasparenza fiscale, e comprenderne la meccanica profonda è indispensabile per chiunque operi con queste forme societarie che si tratti di assisterle fiscalmente, gestirle o semplicemente parteciparvi.

I. La logica sottostante: perché la trasparenza e non la tassazione diretta

Le società di persone non sono soggette alle imposte sul reddito né IRES né IRPEF in quanto per il reddito prodotto saranno i soci, in proporzione alla quota di partecipazione detenuta nella società, a dover versare le relative imposte.

La scelta del legislatore risponde a una precisa esigenza: evitare la doppia imposizione economica della ricchezza prodotta. Nelle società di capitali, il problema si risolve in modo diverso (esclusione parziale dei dividendi dalla base imponibile del socio); nelle società di persone, si adotta invece un approccio radicale: la società è un soggetto “trasparente”, uno schermo attraverso cui il reddito fluisce direttamente ai soci. Il risultato è che la società provvede a determinare il proprio reddito seguendo le regole fiscali applicabili, ma non ne paga l’imposta. Sarà ciascun socio a dichiarare la propria quota nel modello REDDITI quadro RH e a versare la corrispondente IRPEF.

Un effetto pratico spesso sottovalutato: il reddito è tassato in capo al socio indipendentemente dal fatto che sia stato materialmente incassato. Se la società ha prodotto utili ma non li ha distribuiti, il socio paga l’IRPEF lo stesso. Questo è il cuore del principio di trasparenza, e anche la sua principale fonte di tensione con i soci che non partecipano alla gestione tema su cui si tornerà.

II. I soggetti: chi è “dentro” l’art. 5

L’ambito applicativo della norma comprende, in prima battuta, le società di persone residenti in Italia: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Ma il comma 3 estende il meccanismo ad altri soggetti equiparati:

Le società di armamento sono equiparate alla s.n.c. o alla s.a.s. a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza. Le società di fatto quelle aggregazioni informali che pur senza un atto costitutivo realizzano nei fatti tutti gli elementi del contratto di società sono equiparate alla s.n.c. se esercitano attività commerciale, alla società semplice in caso contrario. La Corte di Cassazione ha chiarito che la prova dell’esistenza di una società di fatto può essere fornita attraverso elementi comportamentali la gestione comune, la comunione dei rischi, l’esteriorizzazione del vincolo senza necessità di prova scritta del contratto.

Le associazioni senza personalità giuridica tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (studi associati, associazioni professionali) sono equiparate alle società semplici. Non potendo produrre reddito d’impresa, producono esclusivamente reddito di lavoro autonomo, che viene poi imputato per trasparenza agli associati.

Un’ulteriore categoria merita menzione: il GEIE (Gruppo Europeo d’Interesse Economico), il cui regime fiscale è ispirato al principio di trasparenza dell’art. 5 TUIR. Il risultato dell’attività del GEIE non rileva come reddito del gruppo ma viene attribuito direttamente ai singoli membri, che lo dichiarano nella propria dichiarazione.

III. Il principio di trasparenza in concreto: come funziona l’imputazione

Il meccanismo è semplice da descrivere, ma denso di implicazioni pratiche. La società determina il proprio reddito imponibile (seguendo le norme del TUIR applicabili alla sua categoria) e lo imputa ai soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Non vi è alcuna imposta da versare a livello societario, ma la società resta obbligata agli adempimenti connessi alla determinazione del reddito: contabilità, dichiarazione dei redditi, obblighi IRAP.

Per s.n.c. e s.a.s. opera una presunzione assoluta di commercialità: i redditi prodotti sono in ogni caso considerati redditi d’impresa. L’imputazione ai soci avviene poi in modo proporzionale alle quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione.

Per la società semplice, invece, vale l’opposto: non può produrre reddito d’impresa (l’art. 2249 c.c. le preclude l’esercizio di attività commerciali), quindi il suo reddito complessivo è determinato come sommatoria di redditi fondiari, di capitale, di lavoro autonomo e diversi, esattamente come avviene per le persone fisiche.

La trasparenza si estende non solo al reddito, ma anche alle perdite (ripartite tra i soci nelle stesse proporzioni degli utili), alle ritenute d’acconto subite dalla società (scomputabili dall’imposta personale del socio), e ai crediti d’imposta maturati in capo alla struttura. L’Agenzia delle Entrate ha confermato (risposta a interpello n. 85/2020) che i crediti d’imposta concessi alle imprese possono essere trasferiti ai soci della società di persone e, analogicamente, ai collaboratori dell’impresa familiare.

Un aspetto rilevante sul piano del costo fiscale della partecipazione: l’art. 68, comma 6, TUIR stabilisce che il costo della quota è aumentato dei redditi imputati per trasparenza e diminuito delle perdite, e che gli utili successivamente distribuiti riducono tale costo. In questo modo si evita la doppia tassazione: il reddito già tassato per trasparenza non genera plusvalenza tassabile al momento della cessione della partecipazione.

IV. Le quote di partecipazione e il momento dell’imputazione: profili critici

Il comma 2 disciplina i criteri di ripartizione degli utili stabilendo una gerarchia chiara. Le quote si presumono proporzionate al valore dei conferimenti; in caso di valore dei conferimenti non determinato, si presumono uguali. Ma se l’atto costitutivo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero un atto successivo di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta stabilisce quote diverse, queste prevalgono.

La finalità è anti-elusiva: evitare che le quote di utili vengano modificate a fine anno per spostare reddito verso soci con aliquote marginali più basse. Se l’atto di variazione delle quote è stipulato nel corso dell’anno, i suoi effetti valgono solo dal periodo d’imposta successivo.

Sul momento dell’imputazione si registra un contrasto tra prassi amministrativa e giurisprudenza di legittimità. Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, ciò che conta è la compagine sociale esistente alla chiusura del periodo d’imposta (il 31 dicembre). La Cassazione ha invece affermato più volte che il reddito va imputato al socio che riveste tale qualità al momento dell’approvazione del rendiconto, poiché è solo in quel momento che il diritto agli utili si concretizza. La questione ha risvolti pratici rilevanti in caso di cessione di quote infra-annuale.

V. La questione di legittimità costituzionale: il socio accomandante “paga” anche senza aver percepito nulla

L’art. 5 ha da sempre generato tensioni sul piano costituzionale, specialmente con riferimento ai soci accomandanti delle s.a.s., che non partecipano all’amministrazione della società e non hanno accesso diretto alle informazioni contabili, ma sono ugualmente assoggettati a IRPEF sui redditi imputati per trasparenza anche su quelli accertati dall’Ufficio, che non hanno mai visto un centesimo.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 201/2020, aveva dichiarato non fondata la prima questione di legittimità sollevata, affermando che i soci sono assoggettati a tassazione in relazione a un incremento patrimoniale rispetto al quale hanno un potere e un onere di controllo. La questione è stata però risollevata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine nel 2024, in un caso in cui la socia accomandante non partecipava in alcun modo alla gestione per il deteriorarsi dei rapporti con il marito accomandatario.

Con l’ordinanza n. 50 depositata il 17 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità dell’art. 5 comma 1 del TUIR nella parte in cui attribuisce i redditi della società in accomandita semplice ai soci accomandanti indipendentemente dalla loro percezione, dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Udine.

Il tema, pur chiuso sul piano della legittimità costituzionale, rimane aperto sul piano dell’equità sostanziale: un sistema che tassa il reddito di chi non lo ha percepito e non ha potuto incidere sulla sua formazione presenta evidenti profili di criticità pratica, che il professionista deve tenere presente nella propria attività di consulenza.

VI. Accertamento e litisconsorzio: quando il Fisco batte alla porta di soci e società

Il regime di trasparenza dell’art. 5 ha conseguenze dirette sul piano procedimentale. L’accertamento del maggior reddito societario si “trasmette” automaticamente ai soci, che si trovano esposti a rettifiche derivanti da accertamenti condotti sulla società. Si configura un litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci: le sorti del giudizio instaurato dalla società si riflettono su quelle dei soci e viceversa.

La Cassazione ha chiarito che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio per un maggior reddito di partecipazione non è nullo se non viene allegato l’accertamento sul maggior reddito sociale: il socio ha il potere di consultare la documentazione sociale ai sensi dell’art. 2261 c.c. Tuttavia, se il giudizio instaurato dalla società si chiude con una sentenza favorevole al Fisco passata in giudicato, questo ha effetto riflesso anche sui soci che avevano separatamente impugnato.

VII. La residenza delle società di persone: novità dal D.Lgs. n. 209/2023

L’ultima modifica rilevante all’art. 5 è stata introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023 (di riforma della fiscalità internazionale), che ha ridefinito i criteri di residenza delle società e associazioni. In base alla versione vigente, si considerano residenti le società e le associazioni che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva intesa come il luogo dove avviene la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche o la gestione ordinaria in via principale intesa come il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente. La modifica ha rilevanza pratica soprattutto per le strutture con soci o amministratori esteri, rispetto alle quali il rischio di residenza fiscale italiana deve essere attentamente valutato.

VIII. L’impresa familiare: il meccanismo di “trasparenza parziale” e le sue condizioni

Il comma 4 dell’art. 5 si occupa dell’impresa familiare quella disciplinata dall’art. 230-bis c.c. introducendo un regime di trasparenza “parziale” e condizionato, profondamente diverso da quello applicabile alle società di persone.

Alcune premesse strutturali: l’impresa familiare è e rimane un’impresa individuale. L’imprenditore è solo il titolare: a lui fanno capo tutti gli obblighi fiscali (IVA, sostituto d’imposta, dichiarazione del reddito d’impresa). I collaboratori familiari non sono imprenditori, e i compensi loro attribuiti sono considerati dalla giurisprudenza prevalente come redditi di puro lavoro, non redditi d’impresa.

La particolarità è che, al ricorrere di precise condizioni, una parte del reddito limitata al 49% può essere imputata per trasparenza ai familiari collaboratori, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili. Il titolare conserva sempre almeno il 51%. I collaboratori familiari non partecipano alle perdite.

Le condizioni sono tassative e devono essere tutte soddisfatte contemporaneamente: la partecipazione dei familiari deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, sottoscritto da tutti i soggetti interessati, anteriore all’inizio del periodo d’imposta; la dichiarazione dei redditi del titolare deve attestare che le quote attribuite ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente; ciascun collaboratore deve attestare nella propria dichiarazione di aver prestato la propria attività in modo continuativo e prevalente. Se anche solo una di queste condizioni viene meno, il reddito rimane interamente tassato in capo al titolare.

Un punto fermo confermato da giurisprudenza costante: l’imputazione ai collaboratori familiari può avvenire solo sul reddito dichiarato, non su quello eventualmente accertato dall’Ufficio. Il maggior reddito accertato finisce tutto in capo al titolare.

Il titolare dell’impresa familiare non può avere una quota inferiore al 51% del reddito prodotto, e i familiari una quota di partecipazione superiore al 49% del reddito prodotto.

La plusvalenza da cessione dell’intera impresa familiare è invece tema controverso: l’Agenzia delle Entrate (ris. n. 78/2015) la imputa interamente al titolare; la Cassazione si è orientata per la ripartizione tra tutti i familiari. Il punto rimane aperto e richiede una valutazione caso per caso.

Da ultimo, per effetto della legge Cirinnà (L. n. 76/2016) e della pronuncia della Corte Costituzionale n. 148/2024, la disciplina dell’impresa familiare si estende oggi anche alle unioni civili e alle convivenze di fatto: una novità che amplia significativamente l’ambito applicativo dell’istituto.

IX. Chi sono i “familiari”: la definizione dell’art. 5, comma 5

Il comma 5 fornisce la definizione di “familiare” valida per tutto il TUIR, non solo per l’impresa familiare. Sono familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. In concreto: figli, genitori, nonni, bisnonni, fratelli, nipoti (figli di figli) e zii per i parenti; suoceri, generi, nuore, cognati, nonni del coniuge per gli affini. Con l’estensione conseguente alla legge Cirinnà e alla Corte Costituzionale, il perimetro si allarga ai partner di unioni civili e ai conviventi di fatto.

X. Lo sguardo al futuro: la tassazione proporzionale opzionale per le imprese IRPEF

L’art. 5, comma 1, lett. g) della legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023) prevede la possibilità di introdurre un regime opzionale di tassazione proporzionale per le imprese soggette a IRPEF in contabilità ordinaria un’aliquota flat analoga all’IRES, con partecipazione al reddito complessivo degli utili effettivamente prelevati. Non è la prima volta che questa idea viene abbozzata: l’IRI (Imposta sul Reddito Imprenditoriale) era stata introdotta con la legge di Bilancio 2017 per poi essere abrogata nel 2019. I decreti attuativi della delega del 2023, che avrebbero dovuto essere adottati entro due anni dalla sua entrata in vigore, non hanno ancora dato attuazione a questa specifica previsione. La partita rimane aperta, e il suo esito cambierebbe significativamente le regole del gioco per milioni di imprese di persone italiane.

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In sintesi

  • Principio di trasparenza fiscale. L'art. 5 TUIR stabilisce che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione. Il reddito è tassato in capo ai soci, non alla società.
  • Irrilevanza della distribuzione degli utili. L'imputazione avviene per competenza e per quota, non per cassa: anche se la società non distribuisce utili ai soci, il reddito prodotto nel periodo d'imposta è imputato pro quota a ciascun socio e deve essere dichiarato da quest'ultimo nella propria dichiarazione IRPEF o IRES.
  • Associazioni tra professionisti e soggetti assimilati. La norma si estende alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (studi associati), nonché alle società di armamento, alle società di fatto e ad altri soggetti assimilati.
  • Quote di partecipazione e presunzioni. Se le quote non sono stabilite dall'atto costitutivo, la norma presume che siano uguali tra tutti i soci. Le perdite sono imputate ai soci nella medesima proporzione e possono compensare altri redditi, salvo i limiti previsti per le perdite di impresa in contabilità ordinaria.
  • Rilevanza per i soci non residenti. L'art. 5 si applica anche quando i soci sono soggetti non residenti: il reddito imputato è considerato prodotto in Italia (art. 23 TUIR) e soggetto a tassazione italiana, con le eccezioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 5 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) realizza il principio di trasparenza fiscale per le società di persone e le associazioni professionali: la società non è soggetto passivo di alcuna imposta sul reddito, ma è il «tramite» attraverso il quale il reddito confluisce nella sfera patrimoniale dei soci e viene ivi tassato. Questo approccio - radicato nella tradizione giuridica italiana e coerente con la natura personale delle società di persone - si giustifica con la circostanza che nelle società di persone i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali (per i soci accomandatari e per i soci di S.n.c.): se già rispondono personalmente dei debiti sociali, è coerente che siano anche tassati personalmente sul reddito prodotto dalla società, senza un'ulteriore imposizione a livello societario.

Il principio di trasparenza elimina altresì la doppia imposizione economica che si verificherebbe se il reddito fosse tassato prima in capo alla società (con IRES) e poi, al momento della distribuzione, in capo ai soci (con IRPEF o IRES): nella trasparenza, il reddito è tassato una sola volta, in capo ai soci, al momento della sua produzione.

Analisi

L'art. 5, comma 1, TUIR individua i soggetti interessati: le società semplici (art. 2251 ss. c.c.), le società in nome collettivo (art. 2291 ss. c.c.) e le società in accomandita semplice (art. 2313 ss. c.c.), residenti nel territorio dello Stato. Il requisito della residenza è definito dall'art. 5, comma 3, lett. d) TUIR: si considera residente la società che per la maggior parte del periodo d'imposta ha la sede legale, o la sede dell'amministrazione, o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Il meccanismo della trasparenza opera nel modo seguente: la società determina il proprio reddito secondo le regole del Titolo I del TUIR (per la società semplice) o secondo le regole del reddito d'impresa (artt. 55-66 TUIR) per la S.n.c. e la S.a.s. Il reddito netto così determinato viene poi «imputato» a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, così come risulta dall'atto costitutivo o - in mancanza - in parti uguali. L'imputazione è indipendente dall'effettiva distribuzione: che gli utili vengano distribuiti ai soci o reinvestiti nella società, il reddito è tassabile in capo ai soci nell'anno in cui la società lo ha prodotto.

I soci persone fisiche aggiungono il reddito imputato dalla società al proprio reddito complessivo IRPEF, dove concorre con gli altri redditi alla formazione della base imponibile su cui si applicano le aliquote progressive. I soci che sono a loro volta società di persone o soggetti IRES applicano al reddito imputato le proprie regole di determinazione e di tassazione.

Un profilo di grande rilevanza pratica riguarda le perdite: anche le perdite fiscali della società di persone sono imputate ai soci nella medesima proporzione. Per le imprese in contabilità semplificata (la maggior parte delle piccole società di persone), le perdite possono essere compensate con gli altri redditi del socio nell'anno in cui si producono; per le imprese in contabilità ordinaria, le perdite eccedenti la somma degli altri redditi sono riportabili in avanti in misura limitata.

L'art. 5, comma 2, estende il principio di trasparenza alle associazioni senza personalità giuridica tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni: i cosiddetti «studi associati» tra avvocati, commercialisti, medici. I proventi delle associazioni professionali sono imputati per trasparenza ai singoli professionisti associati, che li dichiarano come redditi di lavoro autonomo nella propria dichiarazione IRPEF.

Merita attenzione il trattamento delle quote di partecipazione. La norma prevede che, in mancanza di indicazione specifica nell'atto costitutivo, le quote siano presuntivamente uguali. Questa presunzione può essere superata da prova contraria, documentata da accordi tra i soci. La qualifica della quota (ordinaria vs. di controllo) può influire su aspetti collegati come la presunzione di residenza fittizia all'estero per il socio e le regole di calcolo del valore delle partecipazioni ai fini delle plusvalenze.

Il comma 4 dell'art. 5 equipara al regime delle S.n.c. le società di fatto che esercitano attività commerciale: quando due o più soggetti esercitano di fatto un'attività commerciale in comune senza costituire formalmente una società, l'ordinamento li tratta fiscalmente come una S.n.c. irregolare, imputando il reddito pro quota a ciascun «socio di fatto».

Quando si applica

L'art. 5 TUIR si applica a tutte le società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.) e non commerciali (società semplice) residenti in Italia, nonché alle associazioni professionali tra persone fisiche e alle società di fatto commerciali. La norma si applica a prescindere dal volume d'affari o dalla dimensione dell'entità, e non è derogabile dalla volontà delle parti: la trasparenza è un regime legale obbligatorio per queste tipologie societarie, non una scelta.

Per i soci non residenti, il reddito imputato ex art. 5 TUIR si considera prodotto in Italia (art. 23, comma 1, lett. f), TUIR) ed è soggetto a tassazione italiana. Il socio non residente dovrà determinare se esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni che limiti o escluda questa tassazione e, in caso affermativo, richiedere l'applicazione del trattamento convenzionale.

Connessioni

L'art. 5 TUIR è al centro di un sistema normativo che coinvolge molteplici disposizioni:

- Artt. 2251-2323 c.c.: disciplinano civilisticamente le società semplici, le S.n.c. e le S.a.s. Le loro caratteristiche - in primis la responsabilità illimitata dei soci - giustificano il regime di trasparenza fiscale.

- Artt. 55-66 TUIR (Reddito d'impresa): le S.n.c. e le S.a.s. determinano il proprio reddito secondo le regole del reddito d'impresa, che vengono poi imputate ai soci ex art. 5.

- Art. 115 TUIR (Trasparenza fiscale per le società di capitali): estende, su opzione, il regime di trasparenza anche alle S.r.l. con determinate caratteristiche, replicando per le società di capitali piccole la logica dell'art. 5.

- Art. 116 TUIR (Trasparenza per S.r.l. a ristretta base): un'ulteriore estensione opzionale del regime di trasparenza, a condizioni meno restrittive dell'art. 115.

- Art. 23 TUIR: per i soci non residenti, il reddito imputato ex art. 5 si considera prodotto in Italia.

- Art. 68 TUIR (Plusvalenze): la cessione di quote di partecipazione in società di persone genera plusvalenze tassabili. Il costo fiscalmente riconosciuto della quota è influenzato dalle imputazioni di reddito e perdita effettuate negli anni precedenti ex art. 5.

- Art. 8 TUIR (Compensazione delle perdite): le regole di compensazione delle perdite di impresa imputate ai soci ex art. 5 si intrecciano con il quadro generale dell'art. 8, con differenze importanti tra contabilità semplificata (perdite compensabili nell'anno) e contabilità ordinaria (perdite riportabili in avanti).

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 201/2020

NON FONDATEZZA

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell'art. 5, comma 1, TUIR sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost. Il regime di trasparenza fiscale delle societa di persone, che imputa il reddito ai soci indipendentemente dalla percezione, e una tipizzazione legale giustificata dal potere di controllo dei soci e non viola il principio di capacita contributiva.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare

n. 53/E del 6 dicembre 2011

Chiarisce il regime di trasparenza fiscale delle societa di persone ex art. 5 TUIR, con particolare riferimento all'imputazione pro quota del reddito ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione. Indicazioni operative sulla determinazione delle quote di partecipazione agli utili.

Risposta a interpello

n. 489 del 20 luglio 2021

Affronta il tema dei redditi prodotti in forma associata e individuale, chiarendo i criteri di imputazione del reddito al socio nelle societa di persone ai sensi dell'art. 5 TUIR.

Casi pratici

Caso 1: S.n.c. con due soci e imputazione del reddito

Tizio e Caio sono soci paritetici (50% ciascuno) di una S.n.c. che esercita un'attività di commercio al dettaglio. Nel periodo d'imposta, la S.n.c. determina un reddito d'impresa netto di 80.000 euro. Ai sensi dell'art. 5 TUIR, 40.000 euro sono imputati a Tizio e 40.000 euro a Caio. Entrambi indicano il reddito imputato nel quadro RH della propria dichiarazione IRPEF, dove si cumula con gli altri eventuali redditi (es. redditi fondiari, redditi di capitale) per formare il reddito complessivo. Se Tizio ha già altri redditi nella fascia al 43%, i 40.000 euro imputati dalla S.n.c. saranno tassati integralmente al 43%.

Caso 2: Perdita di una S.a.s. imputata ai soci

Sempronio (socio accomandatario, quota 70%) e Mevio (socio accomandante, quota 30%) partecipano a una S.a.s. in contabilità semplificata. Nel periodo d'imposta la S.a.s. realizza una perdita fiscale di 30.000 euro. Ai sensi dell'art. 5 TUIR, 21.000 euro di perdita sono imputati a Sempronio e 9.000 euro a Mevio. Poiché la S.a.s. è in contabilità semplificata, le perdite possono essere compensate con gli altri redditi dei soci nell'anno. Sempronio, che ha anche redditi da lavoro dipendente per 35.000 euro, può portare in diminuzione i 21.000 euro di perdita, riducendo il proprio reddito complessivo IRPEF a 14.000 euro.

Domande frequenti

Come vengono tassati i soci di una S.n.c. o S.a.s.?

Per effetto dell'art. 5 TUIR, i soci di società di persone non vengono tassati sui dividendi distribuiti, ma direttamente sul reddito prodotto dalla società, in proporzione alla loro quota di partecipazione. Il reddito viene imputato nell'anno di produzione, indipendentemente dalla distribuzione effettiva, e i soci lo dichiarano nella propria dichiarazione IRPEF (o IRES se sono soggetti societari).

Se la S.n.c. non distribuisce utili, i soci pagano ugualmente le tasse?

Sì. L'imputazione del reddito ex art. 5 TUIR avviene per competenza (anno di produzione), non per cassa (anno di distribuzione). Anche se gli utili rimangono nella società e non vengono distribuiti, il reddito è tassato in capo ai soci nell'anno in cui la società lo ha prodotto.

Anche le perdite della società di persone vengono imputate ai soci?

Sì. Le perdite fiscali della società di persone sono imputate ai soci nella stessa proporzione del reddito (art. 5 TUIR). Per le società in contabilità semplificata, le perdite possono compensare altri redditi del socio nello stesso anno; per quelle in contabilità ordinaria, le perdite eccedenti gli altri redditi sono riportabili in avanti nei limiti di legge.

Uno studio associato tra professionisti segue le stesse regole?

Sì. Le associazioni senza personalità giuridica tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (studi associati) sono soggette all'art. 5 TUIR: il reddito dell'associazione è imputato per trasparenza a ciascun professionista, che lo dichiara come reddito di lavoro autonomo nella propria dichiarazione IRPEF.

Se un socio di una S.n.c. è residente all'estero, il reddito imputato è tassato in Italia?

In linea generale sì: ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. f), TUIR, il reddito imputato ex art. 5 da una società residente in Italia si considera prodotto nel territorio dello Stato ed è soggetto a tassazione italiana. L'eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese di residenza del socio può però escludere o limitare la tassazione italiana, attribuendo la potestà impositiva allo Stato di residenza.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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