Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 2501 SEXIES c.c. Relazione degli esperti
In vigore
Uno o più esperti per ciascuna società redigono (1) una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (2). (3) In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L’esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile. Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell’articolo 2343. La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto (4) di ciascuna società partecipante alla fusione. (5)
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2501-sexies c.c. introduce nella procedura di fusione un controllo esterno e indipendente sul rapporto di cambio, che è il parametro economico centrale dell'operazione: determina quante azioni o quote della società risultante spetteranno a ciascun socio delle società che si fondono. Gli amministratori propongono il rapporto di cambio nella relazione prevista dall'art. 2501-quinquies c.c., ma la loro valutazione è necessariamente interna e può essere influenzata da conflitti di interesse, in particolare nelle fusioni eterogenee tra società con azionariati diversi. La relazione degli esperti serve a colmare questo potenziale deficit di imparzialità: soggetti nominati dall'autorità giudiziaria, privi di legami con le società, verificano che il rapporto di cambio sia congruo rispetto ai valori effettivi delle partecipazioni e che i metodi adottati siano adeguati alle caratteristiche delle società interessate. Questa funzione di garanzia tutela in primo luogo i soci di minoranza, che non partecipano alla negoziazione dei termini dell'operazione e rischiano di subire un rapporto di cambio sfavorevole; ma tutela anche i soci in generale, che possono contare su un giudizio tecnico indipendente per formarsi un'opinione sulla bontà dell'operazione proposta dagli organi gestori.
Analisi
La norma impone che per ciascuna società partecipante alla fusione uno o più esperti redigano una relazione sulla congruità del rapporto di cambio. L'esperto è designato dal Tribunale competente - quello del luogo dove ha sede la rispettiva società - ed è scelto tra soggetti qualificati e privi di legami con le parti: in pratica, revisori legali, società di revisione iscritta all'Albo Consob, o esperti valutatori con comprovata competenza in materia di valutazione d'azienda. Su richiesta congiunta di tutte le società partecipanti, il Tribunale può nominare uno o più esperti comuni, evitando così che relazioni di società diverse possano pervenire a conclusioni contrastanti sulla stessa operazione. Per le società quotate in mercati regolamentati, la norma prescrive che l'esperto sia necessariamente una società di revisione iscritta nell'apposito registro tenuto dalla Consob, in ragione della maggiore complessità valutativa e dell'interesse del mercato a una verifica qualificata.
Il contenuto della relazione è definito in modo preciso. L'esperto deve descrivere il metodo o i metodi adottati per la valutazione delle partecipazioni, specificando i parametri utilizzati e le fonti dei dati. Se ha impiegato più metodi - ad esempio sia il metodo patrimoniale che quello reddituale o quello dei flussi di cassa attualizzati - deve indicare il valore risultante da ciascuno e spiegare perché ha privilegiato un metodo rispetto agli altri. Deve poi segnalare le difficoltà di valutazione incontrate: incertezze sulla composizione dell'attivo, contenzioso in corso che potrebbe incidere sul patrimonio, difficoltà nel proiettare i flussi reddituali futuri. Infine, deve esprimere un giudizio sull'adeguatezza del metodo o dei metodi prescelti rispetto alle caratteristiche delle società valutate, e sulla congruità del rapporto di cambio che ne risulta. La relazione non deve necessariamente confermare il rapporto di cambio proposto dagli amministratori: può suggerire variazioni o segnalare che il rapporto proposto penalizza i soci di una delle società, fornendo così agli organi assembleari le basi per una rinegoziazione.
Per svolgere il proprio incarico, gli esperti hanno diritto di accedere a tutti i documenti societari rilevanti e di richiedere informazioni agli organi gestori. Il diniego o la fornitura di informazioni incomplete non è privo di conseguenze: espone gli amministratori a responsabilità per l'impedimento di un controllo previsto dalla legge, e rende la relazione degli esperti formalmente viziata, con possibili ricadute sulla regolarità dell'intera procedura di fusione.
La norma prevede espressamente la responsabilità civile degli esperti verso la società, i soci e i terzi per i danni causati da valutazioni non veritiere o gravemente errate. Questa responsabilità presuppone un nesso causale tra la valutazione erronea e il danno subito: se la relazione dell'esperto ha attestato la congruità di un rapporto di cambio che in realtà penalizzava i soci di una società, e questi hanno approvato la fusione affidandosi alla relazione peritale, il danno derivante dall'esecuzione di un rapporto di cambio incongruo può essere imputato all'esperto negligente. L'art. 2501-sexies c.c. richiama l'applicazione dell'art. 64 c.p.c. in quanto compatibile: questa disposizione, relativa ai consulenti tecnici d'ufficio, prevede tra l'altro la possibilità di sanzioni disciplinari per i professionisti che rendono false dichiarazioni, introducendo un ulteriore presidio di integrità.
La relazione degli esperti può essere omessa in due ipotesi: quando tutti i soci di tutte le società partecipanti vi rinunciano all'unanimità, e nelle fusioni in cui tutte le società partecipanti sono interamente possedute dalla stessa società o dallo stesso socio (fusione per incorporazione di società interamente posseduta), dove il rapporto di cambio diventa irrilevante perché non vi sono altri soci cui assegnare partecipazioni della società risultante.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le fusioni societarie, indipendentemente dalla forma giuridica (società per azioni, società a responsabilità limitata, società di persone) e dal tipo di fusione (per incorporazione o per creazione di nuova società). Le eccezioni sono tassative: rinuncia unanime di tutti i soci, o fusione tra società interamente partecipate dallo stesso soggetto (art. 2505 e 2505-bis c.c.). Per le società quotate, l'obbligo è particolarmente stringente e richiede la designazione di una società di revisione vigilata Consob, senza possibilità di deroghe legate alla composizione dell'azionariato.
Connessioni
L'art. 2501-sexies c.c. è strettamente coordinato con l'art. 2501-ter c.c. (progetto di fusione, che contiene il rapporto di cambio su cui gli esperti devono pronunciarsi), con l'art. 2501-quinquies c.c. (relazione degli amministratori, che illustra i criteri di determinazione del rapporto che gli esperti verificano) e con l'art. 2501-septies c.c. (deposito documentale, che include anche la relazione degli esperti). La responsabilità civile degli esperti si innesta sul sistema generale della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Il richiamo all'art. 64 c.p.c. richiama il regime disciplinare dei consulenti tecnici d'ufficio nominati dall'autorità giudiziaria. Per le società quotate, il coordinamento con la disciplina Consob sulle società di revisione e sui conflitti di interesse è costante e rilevante.
Casi pratici
Caso 1: Relazione peritale che segnala incongruità del rapporto
Tizio è socio di minoranza di Lambda S.p.A., che si fonde per incorporazione in Mu S.p.A. L'esperto nominato dal Tribunale, nella propria relazione, rileva che il rapporto di cambio proposto dagli amministratori (1 azione Lambda = 1,2 azioni Mu) sottovaluta Lambda rispetto al suo valore patrimoniale netto, e suggerisce un rapporto corretto di 1 a 1,5. Tizio, letta la relazione, vota contro la fusione in assemblea; poiché la fusione viene comunque approvata dalla maggioranza, Tizio valuta se agire per danni contro gli amministratori che hanno proposto il rapporto incongruo.
Caso 2: Rifiuto di fornire informazioni all'esperto
Caio è amministratore di Nu S.r.l. e, temendo che una valutazione aggiornata del patrimonio riveli una svalutazione dei crediti commerciali, ritarda la consegna dei documenti richiesti dall'esperto nominato dal Tribunale per la relazione sulla fusione. L'esperto segnala nella propria relazione l'incompletezza delle informazioni ricevute e formula un giudizio con riserva. La relazione con riserva rende il procedimento formalmente viziato e i soci possono eccepire l'incompletezza dell'informativa prima della deliberazione assembleare.
Domande frequenti
Chi deve redigere la relazione degli esperti nella fusione e chi lo nomina?
Uno o più esperti indipendenti per ciascuna società partecipante, nominati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la rispettiva società; su richiesta congiunta delle società, il Tribunale può nominare esperti comuni a tutte le partecipanti.
Cosa deve contenere la relazione degli esperti nella fusione?
Il metodo o i metodi di valutazione adottati, i valori risultanti da ciascun metodo, le difficoltà di valutazione incontrate e un giudizio sull'adeguatezza del metodo e sulla congruità del rapporto di cambio proposto dagli amministratori.
Gli esperti possono accedere ai documenti e alle informazioni delle società partecipanti?
Sì, gli esperti hanno diritto di ottenere dalle società ogni documento utile e di richiedere informazioni; la mancata collaborazione delle società espone gli amministratori a responsabilità e può rendere la relazione formalmente viziata.
La relazione degli esperti può essere omessa nella fusione?
Sì, la relazione non è necessaria quando tutti i soci e i possessori di strumenti finanziari con diritto di voto vi rinunciano unanimemente, o nelle fusioni tra società interamente partecipate dallo stesso soggetto.
Gli esperti rispondono dei danni causati da una relazione errata o falsa?
Sì, l'art. 2501-sexies c.c. prevede esplicitamente la responsabilità civile degli esperti verso la società, i soci e i terzi per i danni causati da valutazioni non veritiere o gravemente errate, con richiamo all'art. 64 c.p.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate