Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2497-septies c.c. – Coordinamento fra società
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.
Approfondimento pratico
Per il quadro applicativo di questa norma su SRL, partite IVA e investimenti - esempi numerici, casi pratici e adempimenti - consulta la guida Holding familiare 2026 su fiscoinvestimenti.it.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2497-sexies - Art. 2497 sexies Codice Civile: Presunzioni→Cod. civ. art. 2498 - Art. 2498 c.c.: Trasformazione in società aventi personalità giu→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2497 quinquies Codice Civile: Finanziamenti nell’attività d→Art. 2497 quater Codice Civile: Diritto di recesso→Art. 2497 ter Codice Civile: Motivazione delle decisioni→Art. 2497 bis Codice Civile: Pubblicità→Articolo 2497 Codice Civile: Scioglimento e liquidazione→Articolo 2496 Codice Civile: Riduzione del capitale→Articolo 2499 Codice Civile: Responsabilità dei soci
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2497-septies c.c. costituisce la clausola di chiusura del sistema normativo sulla direzione e coordinamento di società. Il legislatore, con gli artt. 2497-sexies e 2497-septies, ha voluto assicurare che il regime protettivo costruito dall'art. 2497 c.c. - responsabilità della capogruppo verso soci di minoranza e creditori della società eterodiretta - non potesse essere eluso semplicemente strutturando il controllo attraverso forme giuridiche diverse dal possesso azionario.
La ratio è dunque antielusiva: se una società può dirigere e coordinare un'altra senza detenerne il controllo azionario, ma attraverso un contratto di gestione, un accordo di concessione esclusiva, clausole statutarie di delega decisionale o meccanismi analoghi, i soci di minoranza e i creditori della società coordinata si trovano nella stessa posizione di vulnerabilità rispetto a quelli di una società tradizionalmente controllata. Non vi è ragione giuridica o economica per trattarli diversamente: il legislatore li tratta ugualmente, estendendo loro le stesse tutele.
Analisi
La disposizione opera mediante una formula inclusiva: «si applicano altresì» alle ipotesi in cui il coordinamento tra le società è stato convenzionalmente definito tra le stesse. Il termine «altresì» indica che la disciplina degli artt. 2497-2497-sexies si applica anche in questi casi, aggiuntivamente rispetto alle ipotesi già coperte da quelle norme.
Le fonti del coordinamento rilevante ai sensi dell'art. 2497-septies sono due. La prima è il contratto: può trattarsi di un contratto di gestione operativa (nel quale una società affida all'altra la propria direzione strategica e operativa), di un accordo di coordinamento aziendale (tipico nei gruppi orizzontali, dove due società si coordinano senza che l'una controlli l'altra), di un patto di sindacato che assegna a una società pivot le decisioni chiave di un gruppo paritetico, di un contratto di franchise con contenuto talmente pervasivo da attribuire al franchisor un controllo sostanziale sulla gestione del franchisee. La seconda fonte è lo statuto: clausole che attribuiscono a soggetti esterni (individui, altre società, enti) poteri di approvazione preventiva delle decisioni strategiche, diritti di veto, facoltà di nominare la maggioranza degli amministratori anche senza detenere quote.
In entrambi i casi, il discrimine tra coordinamento rilevante ex art. 2497-septies e semplice accordo commerciale è la sostanza: occorre che il contratto o la clausola attribuiscano concretamente poteri di direzione sulla gestione complessiva, sulle scelte strategiche, sugli investimenti e sulla politica commerciale della società coordinata. Un contratto di fornitura esclusiva non integra normalmente questa soglia, a meno che non contenga clausole così pervasive da rendere il fornitore l'effettivo decisore strategico dell'impresa. Occorre dunque una valutazione caso per caso, che guarda alla sostanza economica del rapporto piuttosto che alla sua forma giuridica.
Le conseguenze dell'applicazione del regime sono le medesime previste per la direzione e coordinamento di natura partecipativa: la società coordinante risponde ex art. 2497 c.c. verso soci di minoranza e creditori della coordinata per i danni causati da atti di direzione che abbiano violato i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale; deve motivare analiticamente le decisioni influenzate dal coordinatore ex art. 2497-ter; la coordinata deve adempiere gli obblighi di pubblicità ex art. 2497-bis. I soci della coordinata hanno il diritto di recesso ex art. 2497-quater se la qualità dei rischi è mutata per effetto del coordinamento.
Quando si applica
L'art. 2497-septies interviene ogniqualvolta il coordinamento tra società giuridicamente distinte e non in rapporto di controllo partecipativo deriva da accordi negoziali (contratti bilaterali o multilaterali) o da disposizioni statutarie. I presupposti applicativi sono: (a) due o più società giuridicamente autonome; (b) un accordo contrattuale o una clausola statutaria che disciplini il coordinamento; (c) il coordinamento produce effetti direttivi tangibili sulla gestione complessiva della società coordinata. Non occorre che il rapporto sia formalizzato come «direzione e coordinamento»: il nomen iuris usato dalle parti è irrilevante.
La norma non si applica ai rapporti di mero coordinamento commerciale (accordi di distribuzione, joint venture per singoli progetti, accordi di collaborazione puntuale) che non attribuiscono poteri direttivi sistematici. Non si applica ai gruppi di interesse economico (GEIE) che seguono la propria disciplina speciale. Non deroga alla normativa sui consorzi (art. 2602 ss. c.c.).
Connessioni
L'art. 2497-septies è il pendant contrattuale dell'art. 2497-sexies c.c. (presunzione da controllo partecipativo). Insieme, i due articoli chiudono il campo di applicazione soggettivo del sistema sulla direzione e coordinamento. Il cuore normativo rimane l'art. 2497 c.c. (responsabilità della capogruppo), integrato dagli artt. 2497-bis (pubblicità), 2497-ter (motivazione delle decisioni), 2497-quater (recesso del socio della coordinata) e 2497-quinquies (postergazione dei finanziamenti infragruppo). Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) estende ai gruppi - anche coordinati contrattualmente - obblighi di allerta e segnalazione precoce.
Casi pratici
Caso 1: Contratto di gestione come fonte di direzione e coordinamento
Tizio controlla la società Alpha S.r.l. e stipula con la Beta S.r.l. (nella quale non ha quote) un contratto di gestione pluriennale che attribuisce ad Alpha il potere di approvare preventivamente il piano industriale, il budget e le principali decisioni di investimento di Beta. Caio, socio di minoranza al 30% di Beta, lamenta che alcune decisioni imposte da Alpha abbiano sacrificato la redditività di Beta a favore del gruppo. Caio agisce ex art. 2497 c.c., invocando l'art. 2497-septies: la direzione e coordinamento contrattuale di Alpha su Beta è accertata, e Alpha risponde dei danni causati da atti di direzione che violano la corretta gestione societaria.
Caso 2: Clausola statutaria di coordinamento
Lo statuto della Gamma S.r.l. prevede che alcune decisioni strategiche (ingresso in nuovi mercati, dismissione di asset significativi) richiedano l'approvazione preventiva della società Delta S.r.l., che non è socia di Gamma ma è la sua principale committente industriale. Sempronio, creditore di Gamma, lamenta che alcune decisioni imposte da Delta abbiano impoverito il patrimonio di Gamma rendendola insolvente. Anche in questo caso il regime dell'art. 2497-septies si applica: le clausole statutarie di coordinamento hanno creato un rapporto di direzione che espone Delta alle responsabilità previste dall'art. 2497 c.c.
Domande frequenti
Le norme sulla direzione e coordinamento si applicano solo ai gruppi con controllo azionario?
No. L'art. 2497-septies c.c. estende le stesse norme ai casi in cui la direzione e coordinamento deriva da un contratto tra le società o da clausole dei rispettivi statuti, anche in assenza di qualsiasi rapporto di controllo partecipativo.
Un contratto di franchising può integrare la direzione e coordinamento ex art. 2497-septies?
Dipende dal contenuto. Se il contratto attribuisce al franchisor poteri sistematici di direzione sulla gestione complessiva del franchisee (investimenti, personale, strategie), può integrare gli estremi del coordinamento rilevante. Un semplice accordo di formato commerciale non è sufficiente.
Cosa deve contenere una clausola statutaria per integrare la fattispecie?
La clausola deve attribuire a un soggetto esterno poteri di direzione effettiva sulla gestione complessiva della società, non solo di consultazione o collaborazione. Poteri di veto sistematico o di approvazione preventiva delle decisioni strategiche possono essere sufficienti.
Chi risponde dei danni in caso di coordinamento contrattuale?
La società che esercita il coordinamento contrattuale risponde verso i soci di minoranza e i creditori della società coordinata, ai sensi dell'art. 2497 c.c., per i danni causati da atti di direzione che violino i principi di corretta gestione societaria.
Qual è la differenza tra coordinamento contrattuale e accordo commerciale ordinario?
Il coordinamento rilevante implica un'influenza sistematica e rilevante sulla gestione complessiva della società coordinata. Un accordo commerciale ordinario (fornitura, distribuzione, collaborazione puntuale) non attribuisce poteri direttivi sufficienti a integrare la fattispecie dell'art. 2497-septies.
Fonti consultate: 1 fonte verificate