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Testo dell'articoloVigente
Art. 2475-ter c.c. – Conflitto di interessi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2475-ter c.c. affronta uno dei problemi più delicati del diritto societario: il conflitto di interessi dell'amministratore, soggetto che, per definizione, agisce nell'interesse della società ma che può trovarsi in situazioni di interesse contrario o coincidente che distorcono le sue decisioni. Nella SRL, dove spesso l'amministratore è anche socio di riferimento, il rischio è amplificato: la stessa persona può trovarsi a decidere operazioni dalle quali trae vantaggio personale a scapito della società e degli altri soci. Il legislatore ha costruito un sistema di rimedi graduati: l'annullabilità per i contratti e l'impugnabilità per le delibere, con requisiti diversi che tengono conto della diversa natura degli atti e della diversa posizione dei terzi coinvolti. Il criterio della conoscibilità per i contratti e quello cumulativo del voto determinante e del danno per le delibere riflettono la volontà di circoscrivere i rimedi ai casi di effettiva lesione patrimoniale, evitando un'eccessiva instabilità delle decisioni societarie.
Analisi
La norma disciplina due fattispecie distinte. La prima concerne i contratti conclusi dagli amministratori dotati di potere rappresentativo quando versino in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi. Il rimedio è l'annullabilità del contratto, azionabile dalla società. La condizione dell'annullabilità è che il conflitto fosse noto al terzo contraente o quantomeno percepibile con l'ordinaria diligenza. Se il terzo era genuinamente ignaro del conflitto e questo non era oggettivamente riconoscibile, il contratto non può essere annullato: la certezza dei traffici giuridici prevale sulla tutela interna della società. L'onere della prova della conoscibilità grava sulla società. La seconda fattispecie riguarda le delibere del consiglio di amministrazione adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi. Qui la norma è ancora più selettiva: occorrono due requisiti cumulativi. Il primo è la determinanza del voto: senza il voto dell'amministratore in conflitto, la delibera non avrebbe raggiunto la maggioranza necessaria. Il secondo è il danno patrimoniale alla società: la delibera deve aver causato un pregiudizio economico concreto e quantificabile. Questi due requisiti cumulativi riflettono la volontà di limitare l'impugnazione ai soli casi di effettiva lesione, escludendo le impugnazioni puramente tattiche o strumentali. Il termine per impugnare è di novanta giorni dall'adozione della delibera: termine breve e decadenziale, trascorso il quale l'impugnazione non è più proponibile. Legittimati attivi sono gli amministratori non in conflitto e, ove nominati, il revisore legale o l'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c. Il terzo comma della norma stabilisce che i diritti acquistati in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera impugnata sono fatti salvi anche in caso di annullamento. Questo principio di tutela dell'affidamento dei terzi è un cardine del sistema: l'annullamento non retroagisce a danno di chi abbia contrattato in buona fede con la società in esecuzione di quella delibera.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le società a responsabilità limitata, indipendentemente dalla dimensione e dalla struttura societaria. Il conflitto di interessi rileva oggettivamente: basta la situazione di interesse divergente, indipendentemente dal fatto che l'amministratore abbia agito in malafede o meno. Le situazioni tipiche di conflitto comprendono: l'amministratore che contratta con una propria società, con un proprio familiare, che vende beni propri alla società o acquista beni sociali per sé, che finanzia operazioni di cui è beneficiario. Non si applica ai rapporti tra l'amministratore e i soci, né all'assemblea dei soci, per la quale vigono altre disposizioni. Non si applica neppure quando il conflitto sia stato preventivamente autorizzato dall'assemblea con apposita delibera.
Connessioni
L'art. 2475-ter c.c. si coordina con l'art. 2391 c.c., disciplina speculare dettata per le società per azioni, e con l'art. 2392 c.c. sulla responsabilità degli amministratori, che costituisce il rimedio principale nei rapporti interni. Si collega all'art. 2476 c.c. sull'azione di responsabilità contro gli amministratori di SRL, azionabile dai soci e dai creditori. Il richiamo all'art. 2477 c.c. per gli organi di controllo inserisce la norma nel più ampio sistema di governance della SRL. In ambito di crisi d'impresa, le operazioni in conflitto possono assumere rilevanza ai sensi del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), in particolare per i profili di inefficacia degli atti ai sensi dell'art. 166 D.Lgs. 14/2019 sull'azione revocatoria.
Casi pratici
Caso 1: Contratto tra amministratore e società in conflitto
Tizio è amministratore unico e socio di maggioranza di una SRL di costruzioni. La società ha bisogno di acquistare materiale edile. Tizio, senza informare i soci, stipula un contratto di fornitura con una ditta individuale di sua proprietà, praticando prezzi superiori al mercato. La società scopre il conflitto sei mesi dopo. Il conflitto era insito nella struttura del contratto: il terzo contraente era la stessa persona dell'amministratore in conflitto. La società agisce in annullamento del contratto: il tribunale ritiene soddisfatta la condizione di conoscibilità del conflitto e annulla il contratto, condannando Tizio a restituire i pagamenti ricevuti in eccesso.
Caso 2: Delibera consiliare con voto determinante dell'amministratore in conflitto
Il consiglio di amministrazione di una SRL immobiliare è composto da tre membri. Sempronio, uno dei consiglieri, è anche socio di una società acquirente. Il CdA delibera la vendita di un immobile sociale alla società di Sempronio a un prezzo inferiore al valore di mercato. La delibera è approvata con il voto favorevole di Sempronio e di un secondo consigliere; il terzo si oppone. Il voto di Sempronio era determinante. La vendita causa un danno patrimoniale alla SRL quantificato in 80.000 euro. Gli amministratori non in conflitto impugnano la delibera entro novanta giorni. Il tribunale accerta la determinanza del voto e il danno patrimoniale, annulla la delibera e condanna Sempronio al risarcimento.
Domande frequenti
Quando può essere annullato un contratto stipulato da un amministratore in conflitto di interessi?
Il contratto può essere annullato su domanda della società quando l'amministratore era in conflitto di interessi e il terzo contraente conosceva o avrebbe potuto conoscere tale conflitto usando l'ordinaria diligenza. Se il terzo era in buona fede e il conflitto non era percepibile, il contratto rimane valido.
Chi può impugnare una delibera del CdA adottata con voto determinante in conflitto di interessi?
Possono impugnarla gli amministratori non in conflitto e, ove esistenti, il revisore legale o il collegio sindacale se nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c. L'impugnazione deve essere proposta entro novanta giorni dall'adozione della decisione, pena la decadenza.
Cosa significa che il voto deve essere determinante?
Il voto è determinante quando, eliminandolo dal computo, la delibera non avrebbe raggiunto la maggioranza necessaria per essere approvata. Se la delibera sarebbe passata comunque anche senza il voto dell'amministratore in conflitto, il vizio non sussiste e la delibera non è impugnabile ai sensi di questa norma.
I terzi che hanno acquistato diritti in base alla delibera poi annullata sono tutelati?
Sì. L'art. 2475-ter, terzo comma, c.c. salva espressamente i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione impugnata. L'annullamento produce effetti risarcitori interni ma non pregiudica chi ha contrattato in buona fede.
Un conflitto di interessi preventivamente autorizzato dall'assemblea può essere impugnato?
No. Se l'assemblea ha preventivamente autorizzato l'operazione in conflitto con delibera adottata nel rispetto delle norme procedurali, l'amministratore che agisce in esecuzione di tale autorizzazione non incorre nel divieto dell'art. 2475-ter c.c. L'autorizzazione preventiva elimina il carattere illecito del conflitto.
Fonti consultate: 1 fonte verificate