Testo dell'articoloVigente
Art. 2433 BIS c.c. Acconti sui dividendi
In vigore
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico (1) . La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2) di un giudizio positivo sul bilancio dell’esercizio precedente e la sua approvazione. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall’ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all’esercizio o a esercizi precedenti. L’ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (3) . Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (3) debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso. I soci possono prenderne visione. Ancorché sia successivamente accertata l’inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2433-bis c.c. è una norma di equilibrio tra due interessi contrapposti: da un lato la tutela dell'integrità patrimoniale della società e dei creditori sociali, che tradizionalmente impone di attendere la chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio prima di distribuire utili; dall'altro, l'esigenza dei soci di poter fruire anticipatamente dei rendimenti del capitale investito, particolarmente sentita nelle società a struttura familiare o nelle holding dove i soci dipendono dai dividendi come fonte di reddito personale.
La norma rappresenta una deroga controllata al principio di intangibilità del capitale sociale: consente la distribuzione anticipata, ma la subordina a condizioni rigorose che garantiscono la presenza effettiva di risorse distribuibili al momento della delibera e assicurano la supervisione del revisore legale, soggetto professionale indipendente. La logica è analoga a quella degli acconti sul dividendo previsti in altri ordinamenti (interim dividend nel diritto anglosassone), adattata al contesto del sistema contabile italiano fondato sulla competenza economica.
Analisi
La competenza a deliberare la distribuzione di acconti spetta agli amministratori, non all'assemblea dei soci: si tratta di un atto gestionale qualificato, non di una decisione di natura assembleare. Lo statuto sociale deve tuttavia prevedere espressamente tale facoltà, perché in assenza di una clausola statutaria la distribuzione non è possibile.
I presupposti cumulativi per la distribuzione sono i seguenti. Primo, la società deve essere soggetta per legge a revisione legale: rientrano in questa categoria le SPA e le SRL che superano i limiti dimensionali dell'art. 2477 c.c. (totale attivo 4.400.000 euro oppure ricavi 8.800.000 euro oppure 50 dipendenti medi per due esercizi consecutivi, purché superate per due parametri su tre), nonché le società per azioni indipendentemente dalle dimensioni. Secondo, il revisore legale deve aver emesso un giudizio senza rilievi sul bilancio dell'esercizio precedente: questo presupposto garantisce che il punto di partenza contabile da cui si calcolano gli utili maturati sia affidabile. Terzo, non devono risultare perdite dell'esercizio corrente o di esercizi precedenti non ancora coperte.
L'ammontare massimo distribuibile è determinato dal doppio limite del minore tra: (a) utili maturati dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al netto delle quote destinate a riserva legale e alle altre riserve obbligatorie; e (b) ammontare delle riserve disponibili (riserve da utili distribuibili, riserve facoltative). Tizio è amministratore di una SPA con ricavi annui di 10 milioni di euro, soggetta a revisione legale. Al 30 settembre - a nove mesi di distanza dalla chiusura dell'esercizio precedente - elabora un prospetto contabile che evidenzia utili maturati pari a 600.000 euro, al netto di 30.000 euro di riserva legale obbligatoria (5%). Le riserve disponibili ammontano a 400.000 euro. Il doppio limite porta a individuare nell'importo minore (400.000 euro) il tetto massimo distribuibile come acconto. Gli amministratori deliberano la distribuzione di 350.000 euro.
Il prospetto contabile deve essere redatto dagli amministratori con la stessa diligenza richiesta per il bilancio di esercizio: esso deve riflettere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società in modo veritiero e corretto. Il revisore legale, chiamato ad esprimere il proprio parere sul prospetto, svolge una verifica professionale - non necessariamente una revisione completa - che attesta la ragionevole correttezza dei dati presentati.
Se a consuntivo, al momento dell'approvazione del bilancio annuale, gli utili risultano inferiori all'acconto distribuito, i soci non sono tenuti alla restituzione delle somme percepite in buona fede. La tutela della buona fede del percettore è principio cardine della norma; chi intende agire in ripetizione ha l'onere di provare la malafede del socio.
Quando si applica
L'art. 2433-bis c.c. si applica esclusivamente alle società soggette per legge a revisione legale dei conti. La distribuzione può avvenire durante il corso dell'esercizio, in qualsiasi momento successivo alla chiusura e all'approvazione del bilancio precedente. La norma non fissa un numero massimo di distribuzioni infra-annuali: è teoricamente possibile deliberare più acconti nel corso dello stesso esercizio, purché ciascuno rispetti i limiti di legge al momento della relativa delibera. In pratica, la complessità operativa e i costi del prospetto e del parere del revisore rendono rara la distribuzione multipla.
Connessioni
L'art. 2433-bis si inserisce nel sistema della distribuzione degli utili disciplinato dall'art. 2433 c.c. e si coordina con le disposizioni sulla revisione legale (art. 2409-bis c.c. per le SPA; art. 2477 c.c. per le SRL; D.Lgs. 39/2010 per la disciplina generale della revisione). Il principio di intangibilità del capitale sociale (art. 2357 c.c.) rimane il limite esterno entro cui opera la norma: la distribuzione non può mai intaccare il capitale nominale o le riserve indisponibili. Si collega anche all'art. 2393 c.c. sulla responsabilità degli amministratori: se il prospetto contabile è redatto in modo non veritiero e la distribuzione avviene sulla base di dati falsati, gli amministratori rispondono dei danni causati alla società e ai terzi, indipendentemente dalla buona fede dei soci percettori.
Casi pratici
Caso 1: Distribuzione regolare e verifica del doppio limite
Tizio, socio al 60% e amministratore unico di una SRL con revisore legale obbligatorio, elabora a luglio 2024 un prospetto contabile che evidenzia utili maturati al 30 giugno pari a 180.000 euro, al netto della quota di riserva legale. Le riserve disponibili ammontano a 120.000 euro. Il doppio limite porta a individuare il tetto di 120.000 euro. Il revisore Caio esamina il prospetto e rilascia parere favorevole. Gli amministratori deliberano un acconto di 100.000 euro, distribuito proporzionalmente tra i soci. Il prospetto, la relazione e il parere restano depositati in sede per la visione dei soci. Il bilancio annuale, approvato ad aprile 2025, conferma utili superiori all'acconto distribuito: nessuna irregolarità.
Caso 2: Acconto distribuito, bilancio chiuso in perdita
Sempronio è socio al 100% di una SPA soggetta a revisione. A settembre 2024 percepisce un acconto dividendo di 200.000 euro, sulla base di un prospetto che evidenziava utili maturati nel periodo gennaio-agosto. Tuttavia, nel quarto trimestre si verifica un evento eccezionale - un incendio che distrugge parte dello stabilimento - che porta il bilancio 2024 a chiudersi in perdita di 80.000 euro. Il revisore certifica che il prospetto di settembre era corretto al momento della sua redazione. Sempronio non deve restituire l'acconto percepito, avendo agito in buona fede e sulla base di dati contabili corretti al momento della distribuzione.
Domande frequenti
Chi può distribuire acconti sui dividendi?
Solo le società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti. Sono quindi escluse le SRL e le SPA che non superano le soglie dimensionali che rendono obbligatoria la revisione, salvo che non abbiano volontariamente nominato un revisore con tale funzione.
È sufficiente la delibera assembleare per distribuire l'acconto?
No. La competenza spetta agli amministratori, non all'assemblea. È però indispensabile che lo statuto preveda espressamente tale facoltà e che il revisore legale abbia rilasciato un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente già approvato.
Qual è il limite massimo dell'acconto distribuibile?
L'acconto non può superare il minore tra: (a) gli utili maturati dalla chiusura dell'ultimo esercizio, ridotti delle quote destinate a riserva obbligatoria; e (b) l'ammontare delle riserve disponibili. Il doppio limite garantisce che la distribuzione non intacchi il capitale sociale e le riserve indisponibili.
Se gli utili risultano inesistenti a consuntivo, i soci devono restituire l'acconto?
No, se i soci lo hanno percepito in buona fede. La norma tutela l'affidamento del socio che ha ricevuto l'acconto in conformità alle condizioni di legge. La buona fede è presunta; spetta a chi intende agire in ripetizione dimostrare la malafede del percettore.
Il revisore deve svolgere una revisione completa del prospetto o è sufficiente un controllo semplificato?
Il parere del revisore sul prospetto contabile non è equiparato alla revisione completa del bilancio annuale. Si tratta di una verifica professionale - spesso denominata 'esame limitato' - che accerta la ragionevole correttezza del prospetto sulla base delle procedure di analisi concordate. Il revisore attesta che non sono emersi elementi tali da far ritenere il prospetto non veritiero e corretto.
Fonti consultate: 1 fonte verificate