Testo dell'articoloAbrogato
Art. 2409-quater c.c. – Conferimento e revoca dell’incarico
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010,n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell’articolo 2328, l’incarico del controllo contabile è conferito dall’assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
L’incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale.
La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato
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In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 2409-quater Codice Civile: norma abrogata. Originariamente regolava conferimento e revoca incarichi di controllo contabile.
Ratio
L'abrogazione risponde alla riforma complessiva dei meccanismi di controllo interno ed esterno delle società. Le procedure di conferimento e revoca sono state semplificate e armonizzate con il regime europeo di revisione legale professionale, non più basate su organi generici interni ma su soggetti qualificati iscritti.
Analisi
L'art. 2409-quater regolava storicamente le modalità di incarico e rinnovo del controllo contabile, con vincoli di temporalità e deliberative assembleari. È stato interamente abrogato perché: (i) la revisione legale è ora disciplinata da norme specifiche di designazione professionale; (ii) il collegio sindacale ha poteri autonomi non più legati a incarichi temporanei specifici; (iii) le procedure europee hanno standardizzato requisiti e termini.
Quando si applica
Non si applica a nessun caso vigente. Società costituite dopo l'abrogazione non lo incontrano mai. Società antecedenti possono avere statuti che lo citano, ma è una lacuna formale facilmente colmabile. Le pratiche operative moderne seguono integralmente il regime vigente di revisione legale.
Connessioni
Correlato storicamente agli artt. 2403 (collegio sindacale e mandato), 2396-novies (revisione legale moderna), 2409-bis (designazione sindaci-revisori), 2409-quater-bis, 2409-quinquies (anch'essi abrogati). La materia è completamente ricondotta alle disposizioni attuali sulla revisione legale professionale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è notaio che redige lo statuto di una S.p.A
nel 1995. Usa l'art. 2409-quater per disciplinare le modalità di conferimento del controllo contabile. Nel 2025, riesamina vecchi statuti: scopre che l'articolo è abrogato. Consiglia al cliente di aggiornare il documento per conformarsi alle norme vigenti sulla revisione legale.
Caso 2: Caio è uno storico del diritto che studia l'evoluzione delle leggi societarie
Analizza l'art. 2409-quater per capire come le procedure di controllo sono cambiate dagli anni '90 a oggi. Constata che l'abrogazione ha semplificato e professionalizzato il sistema.
Domande frequenti
L'abrogazione dell'articolo ha dato un effetto retroattivo?
No. Per le società già costituite e operanti sotto il vecchio regime, la transizione è stata adattiva. Gli statuti antecedenti rimangono operanti fino all'aggiornamento, ma devono rispettare i principi vigenti di revisione legale.
Cosa disciplina ora il conferimento della revisione legale?
Le modalità sono disciplinate dagli artt. 2396-novies (revisore legale designato), 2409-bis (opzione collegio sindacale-revisore), e da normative specifiche sui criteri di scelta (statuto, assemblea, procedura competitiva per società quotate).
Se uno statuto ancora cita l'art. 2409-quater, è nullo?
No, non è nullo. La società agisce comunque secondo il regime vigente. Tuttavia, il riferimento è formalmente inesatto e dovrebbe essere rimosso in sede di revisione statutaria per chiarezza legale.
Quali erano le differenze principali tra il vecchio e il nuovo sistema di revisione?
Il vecchio sistema permetteva organi di controllo interni generici e temporanei. Il nuovo richiede revisori legali professionali iscritti, con standard internazionali di revisione, responsabilità civili e penali specifiche, e indipendenza maggiore.
Una società può comunque scegliere liberamente il revisore legale?
Sì, con vincoli: deve essere un soggetto iscritto nel registro competente. Per società quotate, la procedura è più ristretta (gara competitiva). Per private, la nomina assemblea rimane libera entro il vincolo di professionalità.