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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2409-bis c.c. – Revisione legale dei conti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 .
Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2407 - Articolo 2407 Codice Civile: Responsabilità→Cod. civ. art. 2409-ter - Art. 2409 ter Codice Civile: Funzioni di controllo contabile→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2409 quater Codice Civile: Conferimento e revoca dell’incar→Art. 2409 quinquies Codice Civile: Cause di ineleggibilità e di→Art. 2409 sexies Codice Civile: Responsabilità→Art. 2409 septies Codice Civile: Scambio di informazioni→Art. 2409 octies Codice Civile: Sistema basato su un consiglio d→Art. 2409 novies Codice Civile: Consiglio di gestione→Art. 2409 decies Codice Civile: Azione sociale di responsabilità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 2409-bis del codice civile si colloca nella disciplina della societa' per azioni dedicata al controllo, e in particolare alla revisione legale dei conti. La disposizione consente che, per le societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto preveda che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso, pero', il collegio sindacale deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. La norma definisce così un'eccezione alla regola generale dell'affidamento della revisione a un soggetto distinto dall'organo di controllo interno.
La distinzione tra controllo di legalita' e revisione legale
Il sistema dei controlli nella societa' per azioni si fonda su una distinzione fondamentale. Da un lato vi e' il controllo sulla gestione e sull'osservanza della legge e dello statuto, affidato al collegio sindacale, che vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Dall'altro vi e' la revisione legale dei conti, cioe' la verifica della regolare tenuta della contabilita' e della corrispondenza del bilancio alle scritture e ai principi contabili, che culmina nel giudizio sul bilancio. La regola generale vuole che queste due funzioni siano tenute distinte e affidate a soggetti diversi, a garanzia dell'indipendenza del giudizio sul bilancio.
La deroga consentita dall'art. 2409-bis
L'art. 2409-bis introduce una deroga a questa separazione. Per le societa' di dimensioni e complessita' contenute, identificate dalla norma in quelle non tenute al bilancio consolidato, lo statuto può concentrare nel collegio sindacale anche la revisione legale dei conti. La ratio e' di semplificazione ed economia organizzativa: per realta' che non presentano la complessita' tipica dei gruppi, può risultare proporzionato affidare a un unico organo entrambe le funzioni di controllo, evitando i costi e gli oneri connessi alla nomina di un revisore o di una societa' di revisione esterni. La scelta resta rimessa all'autonomia statutaria: non e' un obbligo, ma una facolta' che la societa' può esercitare.
Il presupposto soggettivo: collegio composto da revisori legali
La deroga e' subordinata a una condizione qualificante: quando il collegio sindacale e' incaricato anche della revisione legale, esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Questa previsione e' essenziale, perché la revisione legale richiede competenze tecniche specifiche e l'iscrizione nel registro dei revisori e' la garanzia formale del possesso di tali competenze e della soggezione alle relative regole. In altri termini, la concentrazione delle funzioni e' ammessa solo se i sindaci possiedono anche la qualifica di revisori legali: non si tratta di estendere la revisione a chiunque sia sindaco, ma di consentirla quando l'organo di controllo possiede già la professionalita' necessaria.
L'esclusione delle societa' con bilancio consolidato
Il limite oggettivo della norma e' significativo. La possibilita' di affidare la revisione al collegio sindacale e' riservata alle societa' che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. Le societa' che redigono il consolidato sono, di regola, capogruppo di realta' più articolate, per le quali l'ordinamento esige il più alto grado di garanzia e di indipendenza nella revisione. Per esse la concentrazione delle funzioni nel collegio sindacale non e' ammessa, e la revisione legale deve essere affidata a un soggetto esterno e indipendente. La distinzione riflette un principio di proporzionalita': il rigore dei controlli cresce con la complessita' e la rilevanza della realta' societaria.
L'evoluzione normativa della disposizione
La disposizione e' stata interessata, nel tempo, da interventi del legislatore che ne hanno modificato la portata letterale, anche con l'abrogazione di parti del testo. Resta tuttavia fermo il principio di fondo, che orienta l'interprete e l'operatore: la possibilita', per le societa' non tenute al consolidato, di prevedere statutariamente che la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, a condizione che questo sia composto da revisori legali iscritti. Nella redazione e nell'aggiornamento degli statuti e' opportuno tenere conto della formulazione vigente della norma e del quadro complessivo della disciplina della revisione legale, per evitare clausole non più coerenti con il dettato attuale.
Profili pratici nella scelta del sistema di controllo
Per le societa' che ricadono nell'ambito della norma, la scelta tra affidare la revisione al collegio sindacale o a un revisore esterno e' una decisione organizzativa rilevante. La concentrazione nel collegio sindacale può ridurre i costi e semplificare i rapporti con un unico organo, ma richiede che i sindaci siano revisori legali iscritti e comporta che lo stesso organo cumuli vigilanza e revisione. L'affidamento a un revisore esterno, viceversa, accentua la separazione e l'indipendenza del giudizio sul bilancio. La valutazione va condotta caso per caso, in funzione delle dimensioni, della complessita' e delle esigenze di governance della societa', e tradotta in clausole statutarie chiare e aggiornate.
Indipendenza e qualita' del controllo
La disciplina della revisione legale e' attraversata da una costante tensione verso l'indipendenza del soggetto che esprime il giudizio sul bilancio. L'indipendenza e' il presidio della affidabilita' del giudizio: solo un revisore svincolato da interessi confliggenti può garantire una verifica obiettiva. Quando la revisione e' affidata al collegio sindacale, l'ordinamento mantiene fermo questo principio attraverso il requisito dell'iscrizione dei sindaci nel registro dei revisori e l'applicazione delle regole che governano l'attività di revisione. La concentrazione delle funzioni, dunque, non attenua le esigenze di indipendenza e qualita': le declina semplicemente in un assetto organizzativo diverso, in cui lo stesso organo cumula vigilanza e revisione pur restando soggetto agli standard propri di quest'ultima.
Scelte statutarie e governance
La decisione di affidare la revisione al collegio sindacale o a un revisore esterno e' una scelta di governance che incide sull'assetto complessivo dei controlli. Essa va tradotta in clausole statutarie chiare, coordinate con la disciplina vigente e aggiornate rispetto alle modifiche normative che hanno interessato la materia. Nel valutare l'opzione, gli amministratori e i soci devono considerare le dimensioni e la complessita' della societa', le aspettative degli stakeholder, i costi e il grado di separazione tra le funzioni di controllo ritenuto opportuno. In molte realta' di dimensioni contenute la concentrazione nel collegio sindacale risulta proporzionata ed efficiente; in altre, anche al di sotto della soglia del consolidato, può essere preferito un revisore esterno per accentuare l'indipendenza del giudizio sul bilancio.
Domande frequenti
Chi svolge di regola la revisione legale dei conti in una S.p.A.?
Di regola la revisione legale e' affidata a un revisore legale o a una societa' di revisione esterni e indipendenti, distinti dal collegio sindacale che svolge il controllo di legalita' sulla gestione.
Quando puo' farla il collegio sindacale?
Quando lo statuto lo prevede e la societa' non e' tenuta al bilancio consolidato. In tal caso il collegio sindacale deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Perche' e' richiesta l'iscrizione al registro dei revisori?
Perche' la revisione legale richiede competenze tecniche specifiche; l'iscrizione nel registro garantisce il possesso di tali competenze e l'assoggettamento alle regole della professione.
Perche' le societa' con bilancio consolidato sono escluse?
Perche' sono realta' piu' complesse, di regola a capo di gruppi, per le quali l'ordinamento esige il massimo grado di indipendenza nella revisione, incompatibile con la concentrazione delle funzioni nel collegio sindacale.
Conviene affidare la revisione al collegio sindacale?
Dipende. Puo' ridurre costi e semplificare i rapporti, ma richiede sindaci-revisori e accentra vigilanza e revisione in un unico organo. La scelta va valutata in base a dimensioni, complessita' ed esigenze di governance della societa'.
Fonti consultate: 1 fonte verificate