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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 138 T.U.B. – Aggiotaggio bancario.

In vigore dal 19/10/1999 al 11/04/2002

Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 31

Soppresso dal 11/04/2002 da: Decreto legislativo del 11/04/2002 n. 61 Articolo 8

“1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e’ punito con le pene stabilite dall’art. 501 del codice penale. Restano fermi l’art. 501 del codice penale, l’art. 2628 del codice civile e l’articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

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In sintesi

  • Norma soppressa: l'art. 138 TUB, che disciplinava l'aggiotaggio bancario, è stato abrogato dal D.Lgs. 61/2002 (riforma dei reati societari).
  • Condotta storica: divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose su banche o gruppi bancari, idonee a turbare i mercati o a indurre panico nei depositanti.
  • Sanzione: rinvio alle pene dell'art. 501 c.p. (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi di valori).
  • Quadro attuale: tutela analoga garantita oggi dall'art. 185 TUF (manipolazione del mercato) e dall'art. 2637 c.c. (aggiotaggio).
  • Cornice europea: Regolamento MAR (UE) 596/2014 e Direttiva MAD II sulla repressione degli abusi di mercato.
  • Bene giuridico: fiducia del pubblico nel sistema bancario e integrità dei mercati finanziari.
  • Rilevanza pratica: norma di interesse storico-evolutivo, fondamentale per ricostruire l'evoluzione della tutela penale del risparmio.

Art. 138 TUB: una norma soppressa che racconta l'evoluzione della tutela penale del risparmio

L'art. 138 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) rappresenta una tappa significativa nel percorso di tutela penale del mercato bancario e finanziario italiano. La disposizione, oggi soppressa dall'art. 8 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (riforma dei reati societari), puniva specificamente l'aggiotaggio bancario, ossia la divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari, a indurre panico nei depositanti o, comunque, a menomare la fiducia del pubblico.

Inquadramento normativo e bene giuridico tutelato

Nella versione vigente fino al 2002 (modificata dall'art. 31 del D.Lgs. 342/1999), la norma rinviava quoad poenam all'art. 501 c.p. (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio), facendo salvi sia l'art. 501 c.p. sia l'art. 2628 c.c. (vecchia formulazione dell'aggiotaggio societario) sia l'art. 181 del D.Lgs. 58/1998 (allora rubricato come aggiotaggio su strumenti finanziari). Il bene giuridico protetto era duplice: la fiducia del pubblico nelle banche, presupposto della raccolta del risparmio tutelata dall'art. 47 Cost., e la integrità dei mercati finanziari, intesa come trasparenza nella formazione dei prezzi.

Soppressione e razionalizzazione: il D.Lgs. 61/2002

La riforma dei reati societari attuata con il D.Lgs. 61/2002 ha operato una razionalizzazione sistematica, abrogando l'art. 138 TUB e accentrando la disciplina dell'aggiotaggio in tre fattispecie complementari:

  • Art. 2637 c.c. (aggiotaggio): punisce chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
  • Art. 185 TUF (manipolazione del mercato): reato che colpisce le condotte manipolative su strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati.
  • Art. 187-ter TUF: illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in parallelo alla sanzione penale, ai fini del cosiddetto double track sanzionatorio.

La dimensione sovranazionale: MAR e MAD II

La tutela contro la manipolazione del mercato e' oggi armonizzata a livello europeo dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR - Market Abuse Regulation), direttamente applicabile, e dalla Direttiva 2014/57/UE (MAD II), recepita in Italia con il D.Lgs. 107/2018, che ha rafforzato la cornice sanzionatoria penale. Il MAR definisce in modo puntuale le condotte di market manipulation (art. 12) e prevede regimi di whistleblowing, obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e poteri ispettivi delle autorità di vigilanza.

Profili giurisprudenziali

La giurisprudenza penale di legittimita' ha consolidato, soprattutto in materia di manipolazione del mercato ex art. 185 TUF, principi rilevanti anche per la ricostruzione storica dell'aggiotaggio bancario. La Cass. pen., Sez. V, in numerose pronunce, ha chiarito che la condotta manipolativa richiede una price sensitivity concreta e una idoneita' ex ante a alterare il prezzo o l'affidamento del pubblico. Sul tema del cumulo tra sanzioni penali e amministrative, la Corte Costituzionale (sent. n. 222/2019) e la Corte di Giustizia UE (caso Di Puma e Zecca, C-596/16) hanno richiamato il principio del ne bis in idem sostanziale, imponendo un coordinamento tra binari sanzionatori.

Rilevanza pratica per operatori e professionisti

Pur essendo formalmente abrogato, l'art. 138 TUB conserva un'importanza significativa per gli operatori del diritto bancario e per i professionisti della compliance. La sua ricostruzione e' utile per comprendere come la tutela della stabilità del sistema bancario si sia progressivamente integrata nella più ampia disciplina degli abusi di mercato, anche in relazione alle banche quotate, ai gruppi bancari sistemici e agli emittenti obbligazioni subordinate. Nell'analisi di casi di bank run, di crisi reputazionali e di diffusione di informazioni distorte (anche tramite social media), gli operatori devono oggi confrontarsi con il combinato disposto di art. 2637 c.c., art. 185 TUF e MAR, ferma restando la rilevanza dell'art. 501 c.p. per le condotte estranee all'area dei mercati regolamentati.

Conclusione

L'art. 138 TUB rimane una norma di rilevante interesse storico-sistematico: la sua soppressione non ha lasciato un vuoto di tutela ma, al contrario, ha contribuito a un assetto più organico e armonizzato, capace di rispondere alle sfide della finanza globale, della disintermediazione digitale e dei rischi reputazionali per il settore bancario.

Domande frequenti

L'art. 138 TUB e' ancora in vigore?

No. L'art. 138 TUB e' stato soppresso dall'art. 8 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma dei reati societari. La condotta di aggiotaggio bancario e' oggi punita dall'art. 2637 c.c. e, per i mercati regolamentati, dall'art. 185 TUF e dal Regolamento UE 596/2014 (MAR).

Cosa puniva esattamente l'art. 138 TUB?

Puniva chiunque divulgasse, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose su banche o gruppi bancari, idonee a turbare i mercati finanziari, a indurre panico nei depositanti o a menomare la fiducia del pubblico. La sanzione rinviava all'art. 501 c.p.

Qual e' oggi la norma di riferimento per l'aggiotaggio bancario?

Per le condotte che incidono sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari si applica l'art. 2637 c.c.; per la manipolazione del mercato su strumenti quotati l'art. 185 TUF; sul piano amministrativo l'art. 187-ter TUF e il Regolamento MAR.

Come si coordinano sanzione penale e amministrativa per la manipolazione del mercato?

Il sistema italiano prevede un doppio binario sanzionatorio (art. 185 TUF penale e art. 187-ter TUF amministrativo). Cassazione, Corte Costituzionale e CGUE hanno richiamato il principio del ne bis in idem sostanziale, imponendo proporzionalita' e coordinamento tra i due procedimenti.

Il MAR si applica alle banche italiane?

Si'. Il Regolamento (UE) 596/2014 e' direttamente applicabile a tutte le banche emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, MTF o OTF UE. Impone obblighi di gestione di informazioni privilegiate, segnalazione di operazioni sospette e controlli interni anti-manipolazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.