- L'art. 153 TUB è una norma di diritto transitorio che disciplina il regime applicabile fino all'emanazione delle disposizioni attuative della Banca d'Italia ex art. 38, comma 2, TUB in materia di credito fondiario.
- Le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi al credito fondiario fino al varo della disciplina secondaria di vigilanza.
- Le norme sulle cartelle fondiarie, ancorche' abrogate, continuano ad applicarsi alle cartelle in circolazione, eccettuati gli interventi della Banca d'Italia.
- Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario possono proseguirne l'esercizio entro i limiti dei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
- Le disposizioni del R.D.L. 1509/1927 (conv. L. 1760/1928) e del D.M. 23/1/1928 sul credito agrario continuano a integrare le norme statali e regionali che le richiamano.
- Fino alla stipulazione delle convenzioni ex art. 47 TUB, restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 153 T.U.B. – Disposizioni relative a particolari operazioni di credito.
In vigore dal 01/01/1994
“1. Fino all’emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia previste dall’art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.
2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorche’ abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d’Italia.
3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi. 4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall’art. 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.”
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Commento
L'art. 153 del Testo Unico Bancario costituisce una delle disposizioni transitorie più rilevanti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entrato in vigore il 1° gennaio 1994. La norma assolve la funzione - tecnica ma strategicamente cruciale - di garantire la continuità degli strumenti operativi del credito fondiario e agrario nella delicata fase di transizione tra il vecchio assetto, frammentato in una pluralità di leggi speciali (T.U. credito fondiario del 1905, R.D.L. 1509/1927 sul credito agrario, leggi su agevolazioni e fondi pubblici), e il nuovo ordinamento bancario unitario introdotto dal TUB. La sua attualita', a oltre trent'anni dall'entrata in vigore del TUB, e' ridotta ma non nulla, in particolare per le situazioni residuali ancora regolate dalle norme richiamate.
1. Funzione e ratio della norma transitoria
L'art. 153 TUB nasce dall'esigenza di evitare un vuoto normativo nel passaggio dal vecchio al nuovo regime del credito fondiario, agrario e delle agevolazioni creditizie. Il TUB ha unificato e razionalizzato la disciplina bancaria, sostituendo la previgente legge bancaria del 1936-1938 e numerose leggi speciali. In particolare, gli artt. 38-42 TUB hanno riscritto la disciplina del credito fondiario, mentre gli artt. 43-44 TUB hanno ridefinito il credito agrario e gli artt. 46-47 TUB hanno regolato le ipotesi di credito agevolato e con fondi pubblici. La piena operativita' del nuovo regime richiedeva però l'emanazione delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e la stipulazione delle convenzioni operative con i soggetti gestori delle agevolazioni creditizie. L'art. 153 TUB prevede dunque una "ultrattività regolata" della normativa previgente, finalizzata a non interrompere l'erogazione di credito specializzato durante la fase di transizione.
2. Comma 1: il credito fondiario nella fase transitoria
Il comma 1 dispone che, fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, TUB - relative ai criteri per la determinazione dell'ammontare massimo del finanziamento fondiario in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire - continui ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti. La disciplina di riferimento era costituita dal T.U. delle leggi sul credito fondiario di cui al R.D. 16 luglio 1905, n. 646, e dalle successive integrazioni. Le disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, TUB sono state effettivamente emanate (oggi confluite nella Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche), determinando il superamento del regime transitorio. Resta tuttavia di interesse storico-interpretativo per la qualificazione di rapporti sorti nella fase transitoria.
3. Comma 2: le cartelle fondiarie
Il comma 2 disciplina la sorte delle cartelle fondiarie, strumento finanziario tipico del vecchio ordinamento del credito fondiario. Le cartelle fondiarie erano titoli al portatore emessi dagli istituti di credito fondiario per raccogliere fondi da destinare ai mutui ipotecari fondiari, garantiti dai mutui medesimi e dai beni ipotecati. Con l'avvento del TUB, lo strumento e' stato abrogato; tuttavia, in considerazione dell'esistenza di cartelle ancora in circolazione presso il pubblico dei sottoscrittori, il comma 2 ne assicura la sopravvivenza giuridica fino al naturale esaurimento. La disciplina previgente continua dunque ad applicarsi alle cartelle in circolazione - per quanto riguarda diritti dei portatori, modalità di rimborso, vincoli sui beni a garanzia - con esclusione delle sole norme che prevedevano interventi della Banca d'Italia, oggi non più configurabili nel nuovo assetto. Trattasi tipicamente di strumenti ormai esauriti per scadenza dei titoli.
4. Comma 3: gli enti non bancari nel credito agrario
Il comma 3 affronta la peculiare situazione degli enti non bancari che, sotto la vigenza della normativa pre-TUB, erano stati abilitati a esercitare operazioni di credito agrario. Il TUB, sancendo il principio della riserva bancaria per l'attività creditizia (art. 10), avrebbe potuto comportare la cessazione immediata di tali abilitazioni. La norma transitoria salvaguarda invece il continuum operativo: gli enti non bancari abilitati continuano a esercitare il credito agrario, ma con le limitazioni già previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi. Si tratta di una soluzione di compromesso che ha consentito a strutture cooperative, consorzi e altri enti specializzati di mantenere la propria operativita' nel comparto agricolo, in attesa di un eventuale processo di trasformazione o ristrutturazione. Negli anni successivi, molte di queste strutture si sono trasformate in banche di credito cooperativo o sono confluite in gruppi bancari maggiori.
5. Comma 4: il rinvio al R.D.L. 1509/1927 e al D.M. 23/1/1928
Il comma 4 disciplina un profilo tecnico di particolare delicatezza: i rinvii normativi. Numerose disposizioni statali e regionali in materia di agricoltura, agevolazioni rurali, contributi a fondo perduto e altre forme di sostegno facevano (e in parte fanno tutt'oggi) riferimento al R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1928, n. 1760, e al D.M. 23 gennaio 1928, che costituivano il quadro normativo organico del credito agrario di esercizio e di miglioramento. Con l'introduzione degli artt. 43-44 TUB, tali fonti sono state superate sul piano della disciplina sostanziale, ma il comma 4 stabilisce che, ove norme statali o regionali rinviino ancora alle disposizioni abrogate, queste continuano a integrare la disciplina sostanziale richiamata, evitando vuoti normativi nei provvedimenti di settore. Si tratta di una tecnica di salvaguardia dei rinvii esterni di particolare importanza per la legislazione regionale agraria, spesso sedimentatasi su richiami al regime pre-TUB.
6. Comma 5: le convenzioni ex art. 47 TUB e i fondi pubblici di agevolazione
Il comma 5 chiude il quadro transitorio occupandosi delle agevolazioni creditizie con fondi pubblici. L'art. 47 TUB prevede che, per la gestione di fondi pubblici destinati a sostenere il credito, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici stipulino convenzioni con le banche, definendo modalità di assegnazione, gestione, rendicontazione e controllo. Fino alla stipulazione di tali convenzioni, il comma 5 sancisce la continuità delle disposizioni previgenti, garantendo che gli strumenti di sostegno pubblico al credito (fondi di rotazione, contributi in conto interessi, garanzie pubbliche) non subiscano interruzioni operative. La materia ha conosciuto, negli anni, una significativa evoluzione con la nascita di organismi specializzati come il Fondo di garanzia per le PMI (gestito da Mediocredito Centrale per il MISE), il Fondo ISMEA per l'agricoltura, e altri strumenti dedicati. Il regime transitorio dell'art. 153, comma 5, TUB ha esaurito la propria funzione nella misura in cui sono state stipulate le convenzioni attuative, ma rappresenta una norma di chiusura sistematica utile per qualificare rapporti pregressi e situazioni transitorie residuali.
7. L'evoluzione successiva e l'integrazione con la disciplina europea
A oltre trent'anni dall'entrata in vigore del TUB, l'assetto del credito fondiario e agrario e' stato profondamente trasformato dall'integrazione con la disciplina europea. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), attuata in Italia con il D.Lgs. 72/2015, hanno introdotto regole armonizzate sui requisiti patrimoniali, sulla valutazione delle garanzie immobiliari e sulla qualifica di "esposizioni garantite da immobili" ai fini del calcolo dei requisiti di capitale. Le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circ. 285/2013) hanno integrato e attuato tali principi nel contesto nazionale, sostituendo definitivamente, per la prassi operativa, le norme previgenti che l'art. 153 TUB aveva mantenuto in vita in via transitoria. Il credito agrario, dal canto suo, e' stato profondamente innovato dagli artt. 43-44 TUB e dalle disposizioni di vigilanza, mentre il sostegno pubblico al settore agricolo si e' organizzato attorno a strumenti come ISMEA e ai programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR.
8. Caso pratico
Tizio e' titolare di un'azienda agricola in Sicilia e nel 1995 aveva ottenuto un finanziamento agrario di esercizio da un ente cooperativo (non bancario) abilitato sotto la previgente disciplina, in base a un provvedimento autorizzativo regionale che richiamava il R.D.L. 1509/1927 e il D.M. 23 gennaio 1928. La controversia sorta in sede di rinegoziazione del rapporto - in particolare sui privilegi accordati al finanziatore sui prodotti agricoli - deve essere risolta applicando: (a) la disciplina sostanziale di cui al R.D.L. 1509/1927 e al D.M. del 1928, in virtù del rinvio operato dalla normativa regionale e della clausola di ultrattività del comma 4 dell'art. 153 TUB; (b) i limiti dell'autorizzazione regionale all'ente cooperativo, ai sensi del comma 3; (c) le eventuali integrazioni della disciplina sostanziale che siano state nel frattempo introdotte dal legislatore regionale. La norma transitoria evita un vuoto di regolamentazione per il rapporto ancora in essere.
9. Conclusioni
L'art. 153 TUB e' una disposizione transitoria di tecnica legislativa raffinata: assicura la continuità degli strumenti operativi del credito specializzato (fondiario, agrario, agevolato) nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento bancario unitario. La sua portata operativa attuale e' residuale, in quanto la maggior parte delle disposizioni di attuazione previste dal TUB sono state emanate (Circ. 285/2013) e le convenzioni con i soggetti pubblici per la gestione dei fondi di agevolazione sono state stipulate. Restano comunque rilevanti, in chiave interpretativa e per la qualificazione di rapporti sorti nella fase transitoria o per la lettura di norme statali e regionali che ancora rinviano alla legislazione pre-TUB, le clausole di salvaguardia contenute nei cinque commi della disposizione. La norma rappresenta inoltre un utile riferimento sistematico per comprendere la stratificazione storica della disciplina del credito specializzato italiano, alla luce dell'integrazione con la regolamentazione europea (CRR/CRD IV) e degli ulteriori sviluppi della vigilanza bancaria.
Domande frequenti
Qual e' la funzione dell'art. 153 TUB?
È una disposizione transitoria che garantisce la continuità degli strumenti operativi del credito fondiario, agrario e delle agevolazioni creditizie nel passaggio dal vecchio assetto normativo (T.U. credito fondiario 1905, R.D.L. 1509/1927 sul credito agrario, leggi speciali sulle agevolazioni) al nuovo ordinamento bancario unitario introdotto dal TUB nel 1994. La sua funzione e' evitare vuoti normativi durante la fase transitoria.
Le cartelle fondiarie sono ancora valide?
Le cartelle fondiarie - titoli al portatore emessi dagli istituti di credito fondiario sotto la vecchia disciplina - sono state abrogate dal TUB. Il comma 2 dell'art. 153 TUB ne assicura tuttavia la sopravvivenza giuridica per le cartelle in circolazione, applicando la disciplina previgente a diritti dei portatori, rimborsi e garanzie, con esclusione delle norme sugli interventi della Banca d'Italia. Si tratta ormai di strumenti residuali.
Cosa accade agli enti non bancari che esercitavano credito agrario prima del TUB?
Il comma 3 dell'art. 153 TUB consente loro di proseguire l'esercizio del credito agrario, ma entro i limiti dei rispettivi provvedimenti autorizzativi pre-TUB. Si tratta di una clausola di salvaguardia che ha consentito a strutture cooperative, consorzi e enti specializzati di mantenere l'operativita' nel comparto agricolo, in deroga al principio della riserva bancaria sancito dall'art. 10 TUB.
Cosa significa che il R.D.L. 1509/1927 e il D.M. 23/1/1928 'continuano a integrare le norme'?
Il comma 4 dell'art. 153 TUB salvaguarda i rinvii normativi: quando leggi statali o regionali in materia di agricoltura, agevolazioni rurali o contributi richiamano il R.D.L. 1509/1927 (conv. L. 1760/1928) o il D.M. 23 gennaio 1928, queste fonti - pur abrogate sul piano generale - continuano a fornire il contenuto sostanziale del rinvio, evitando vuoti normativi nei provvedimenti settoriali. La tecnica e' particolarmente rilevante per la legislazione regionale agraria.
Le convenzioni ex art. 47 TUB sono state stipulate?
Si', nel corso degli anni successivi all'entrata in vigore del TUB sono state stipulate convenzioni tra Stato, regioni, enti pubblici e banche per la gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia. Il regime transitorio del comma 5 dell'art. 153 TUB - che manteneva in vita le disposizioni previgenti in materia - ha pertanto esaurito la propria funzione operativa, salvo per situazioni pregresse o rapporti ancora in corso ai sensi di vecchie disposizioni.
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