Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 811 c.p.c. – Sostituzione di arbitri

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d’arbitrato.

Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d’arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

In sintesi

  • La sostituzione degli arbitri segue le stesse regole della nomina previste nella convenzione d'arbitrato.
  • Se la parte o il terzo competente non provvedono, si applicano le disposizioni dell'art. 810.
  • La norma tutela la continuità del procedimento arbitrale da eventi che colpiscono i singoli arbitri.
  • Si applica per qualsiasi motivo di cessazione, inclusi decadenza, rinuncia, decesso e incapacità sopravvenuta.
Indice dei contenuti

Se uno o più arbitri vengono meno per qualsiasi causa, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina originaria nella convenzione d'arbitrato.

Ratio

L'art. 811 garantisce la continuità del procedimento arbitrale di fronte a vicende che colpiscono la persona degli arbitri. La sostituzione di un arbitro può rendersi necessaria per morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o decadenza ai sensi dell'art. 813-bis. La norma evita che tali eventi comportino l'estinzione del procedimento, assicurando la prosecuzione dell'arbitrato con un nuovo arbitro nominato secondo le regole già scelte dalle parti.

Analisi

Il testo è sintetico e di rinvio: «per qualsiasi motivo» vengano meno tutti o alcuni degli arbitri, si provvede alla sostituzione secondo la convenzione d'arbitrato. La formula «per qualsiasi motivo» ha portata omnicomprensiva: copre tutte le cause di cessazione, volontarie o involontarie. Il meccanismo primario è quello convenzionale; solo in via sussidiaria, quando la parte a cui spetta o il terzo non provvedono, oppure quando la convenzione nulla dispone, si ricorre all'art. 810. La sostituzione dell'arbitro non determina, in linea di principio, la rimessione in termini delle attività già svolte, ma le parti e gli arbitri devono valutare se ripetere le attività istruttorie già compiute in ragione del principio del contraddittorio.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi di sopravvenuta mancanza di arbitri in corso di procedimento: rinuncia spontanea, decadenza dichiarata ai sensi dell'art. 813-bis, decesso, sopravvenuta incapacità ex art. 812, ricusazione accolta. È rilevante in ogni procedimento arbitrale in cui si verifichino interruzioni nella composizione del collegio.

Connessioni

L'art. 811 si coordina con l'art. 810 (nomina degli arbitri, applicato in via sussidiaria), con l'art. 813-bis (decadenza degli arbitri per omissione o ritardo), con l'art. 812 (incapacità sopravvenuta) e con l'art. 815 (ricusazione degli arbitri). La sostituzione può comportare la necessità di rinnovare atti processuali già compiuti, con riflessi sui termini di cui all'art. 820.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

In un procedimento arbitrale con collegio di tre arbitri, uno degli arbitri nominati da Tizio rinuncia all'incarico per motivi personali. La convenzione d'arbitrato prevede che la sostituzione avvenga con le stesse modalità della nomina originaria. Tizio notifica a Caio il nominativo del nuovo arbitro designato entro il termine previsto. Il procedimento riprende con il collegio al completo, senza necessità di ricorrere al presidente del tribunale.

Caso 2: Caso 2

Sempronia e Mevio hanno devoluto la nomina del collegio a un'associazione di categoria, la quale però non provvede alla sostituzione di un arbitro deceduto nel corso del procedimento. Sempronia presenta ricorso al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 811, secondo periodo, che rinvia all'art. 810. Il presidente nomina il nuovo arbitro, consentendo la prosecuzione del procedimento. Le parti devono poi valutare con il collegio rinnovato se ripetere le udienze già tenute.

Domande frequenti

Se un arbitro si dimette, il procedimento si blocca?

No. L'art. 811 prevede che la sostituzione avvenga secondo le modalità fissate dalla convenzione d'arbitrato. Solo se la parte competente o il terzo non provvedono si ricorre al presidente del tribunale ex art. 810.

La sostituzione dell'arbitro obbliga a ricominciare il procedimento da capo?

Non automaticamente. Il collegio rinnovato, insieme alle parti, valuta se le attività già svolte siano da confermare o ripetere, specie quelle istruttorie, in ossequio al principio del contraddittorio.

Chi può chiedere la sostituzione dell'arbitro inattivo?

Ai sensi dell'art. 813-bis, ciascuna parte può, dopo aver diffidato l'arbitro e decorso il termine di quindici giorni, proporre ricorso al presidente del tribunale perché dichiari la decadenza e provveda alla sostituzione.

Cosa si intende per 'qualsiasi motivo' nella norma?

La formula copre tutte le cause di cessazione: rinuncia, decesso, sopravvenuta incapacità ex art. 812, decadenza ex art. 813-bis, ricusazione accolta. Non è richiesta alcuna specifica causale per attivare il meccanismo sostitutivo.

Se la convenzione non prevede nulla sulla sostituzione, cosa succede?

Si applica direttamente l'art. 810: la parte che deve nominare il nuovo arbitro lo fa con atto notificato; in caso di inerzia, l'altra parte ricorre al presidente del tribunale competente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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