Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 737 c.p.c. – Forma della domanda e del provvedimento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 736 - Articolo 736 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Cod. proc. civ. art. 738 - Articolo 738 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 735 c.p.c.: Sostituzione dell’amministratore del patrimonio→Articolo 739 Codice di Procedura Civile: Reclami delle parti→Art. 734 c.p.c.: Esito negativo dell’incanto→Art. 740 c.p.c.: Reclami del pubblico ministero→Articolo 733 Codice di Procedura Civile: Vendita di beni→Articolo 741 Codice di Procedura Civile: Efficacia dei provvedimenti→Art. 742 c.p.c.: Revocabilità dei provvedimenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I provvedimenti camerali si chiedono con ricorso e hanno forma di decreto motivato, salvo diversa disposizione di legge.
Ratio
L'art. 737 c.p.c. costituisce la norma cardine della disciplina generale del procedimento camerale, fissando le due regole fondamentali: la forma della domanda (ricorso) e la forma del provvedimento (decreto motivato). La scelta del ricorso, anziché della citazione, riflette la natura non contenziosa o tendenzialmente non contenziosa dei procedimenti camerali: si tratta perlopiù di giurisdizione volontaria in cui il giudice tutela interessi piuttosto che dirimere conflitti tra parti. La forma di decreto, invece del più formale dispositivo con motivazione separata della sentenza, si giustifica con la snellezza procedurale propria del rito camerale.
Analisi
La norma è articolata in una proposizione unica che combina tre elementi: (a) l'oggetto di applicazione, «i provvedimenti che devono essere pronunciati in camera di consiglio»; (b) la forma della domanda, ricorso al giudice competente; (c) la forma del provvedimento, decreto motivato. La clausola di riserva «salvo che la legge disponga altrimenti» conferma che la norma ha carattere residuale-suppletivo: si applica tutte le volte che una norma speciale non stabilisca una forma diversa. Questa struttura rende l'art. 737 una sorta di «statuto minimo» del procedimento camerale, applicabile in via generale nei casi non diversamente regolati.
Quando si applica
L'art. 737 si applica a tutti i procedimenti che il codice o la legislazione speciale qualificano come «camerali» o prevedono che debbano svolgersi «in camera di consiglio», in assenza di disposizioni derogatorie. Tra le ipotesi più rilevanti: procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, omologazione di statuti, nomina di curatori, procedimenti di adozione nelle fasi preliminari, procedimenti in materia di fallimento nelle fasi camerali. La norma trova applicazione generalizzata come riferimento procedurale di base per la giurisdizione volontaria.
Connessioni
La norma si raccorda con gli artt. 738-742 c.p.c. che completano la disciplina del procedimento camerale (procedimento, reclami, revoca e modifica dei provvedimenti). Viene frequentemente richiamata in materia di procedimenti speciali: artt. 706 ss. (separazione personale), artt. 720 ss. (dichiarazione di assenza e morte presunta), artt. 769 ss. (divisione). A livello sistematico, l'art. 737 è il punto di riferimento per stabilire se un provvedimento ha natura decisoria o non decisoria, con le relative conseguenze in punto di impugnabilità e stabilità.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio deve ottenere l'autorizzazione del tribunale per procedere alla divisione di beni ereditari in assenza di accordo unanime tra i coeredi. Poiché si tratta di un provvedimento da pronunciarsi in camera di consiglio, l'avvocato di Tizio presenta ricorso al tribunale competente ai sensi dell'art. 737 c.p.c. Il tribunale, istruita la causa nelle forme camerali, emette un decreto motivato che autorizza il procedimento divisionale. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere e può essere impugnato secondo le regole degli artt. 739-740 c.p.c.
Caso 2: Caso 2
Caio, tutore del minore Sempronio, deve chiedere al giudice tutelare la nomina di un protutore. La domanda viene proposta con ricorso ex art. 737 c.p.c., poiché il provvedimento di nomina del protutore è un provvedimento camerale tipico della giurisdizione volontaria. Il giudice tutelare, sentite le persone indicate da Caio e assunte le necessarie informazioni, emette decreto motivato nominando Mevio quale protutore del minore Sempronio. Il decreto, ai sensi della clausola di riserva dell'art. 737, segue la disciplina camerale ordinaria salvo norme speciali contrarie.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'provvedimento in camera di consiglio'?
È un provvedimento adottato dal tribunale nella sua composizione collegiale, senza formalità dibattimentali, nell'ambito di procedimenti di giurisdizione volontaria o non contenziosi in cui il giudice tutela interessi piuttosto che dirimere controversie tra parti contrapposte.
Perché si usa il ricorso invece della citazione nei procedimenti camerali?
Perché i procedimenti camerali non implicano necessariamente un convenuto da citare in giudizio: si tratta spesso di domande rivolte al giudice per ottenere autorizzazioni, nomine o provvedimenti tutelativi, che non presuppongono una controparte formale da evocare.
Il decreto camerale deve essere motivato?
Sì, l'art. 737 richiede espressamente che il provvedimento abbia 'forma di decreto motivato'. La motivazione è necessaria per consentire il controllo di legittimità e, ove previsto, il reclamo ai sensi degli artt. 739-740 c.p.c.
Cosa succede se la legge prevede una forma diversa dal decreto?
In base alla clausola di riserva dell'art. 737, la forma speciale prevista dalla legge prevale sul decreto motivato ordinario. Ad esempio, alcuni provvedimenti camerali possono assumere la forma di ordinanza (come quello previsto dall'art. 736 terzo comma).
Il decreto camerale può essere revocato o modificato?
In linea di principio sì, salvo che la legge non disponga diversamente. L'art. 742 c.p.c. prevede la revocabilità e modificabilità dei decreti camerali al mutare delle circostanze, tranne i casi in cui sia intervenuta decadenza o il provvedimento abbia prodotto effetti irreversibili.