Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 736 c.p.c. – Procedimento
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 735 - Art. 735 c.p.c.: Sostituzione dell’amministratore del patrimonio→Cod. proc. civ. art. 737 - Art. 737 c.p.c.: Forma della domanda e del provvedimento→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 734 c.p.c.: Esito negativo dell’incanto→Articolo 738 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Articolo 733 Codice di Procedura Civile: Vendita di beni→Articolo 739 Codice di Procedura Civile: Reclami delle parti→Art. 740 c.p.c.: Reclami del pubblico ministero→Art. 731 c.p.c.: Comunicazione all’ufficio di stato civile→Articolo 741 Codice di Procedura Civile: Efficacia dei provvedimenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La domanda di sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare si propone con ricorso; il presidente fissa l'udienza e il tribunale decide in camera di consiglio.
Ratio
L'art. 736 c.p.c. disciplina il procedimento per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare, adottando il rito camerale tipico dei procedimenti di giurisdizione volontaria in materia familiare. La scelta del rito camerale risponde all'esigenza di un procedimento snello, riservato e rapido, che tenga conto della natura tutelativa dell'interesse in gioco e della necessità di evitare che la contenziosità formale pregiudichi la gestione corrente del patrimonio. Il contraddittorio è comunque garantito attraverso la fissazione dell'udienza e l'audizione delle parti.
Analisi
Il primo comma stabilisce la forma della domanda: ricorso (non citazione), coerentemente con il modello camerale dei procedimenti in materia di stato e famiglia. Il secondo comma disciplina l'attività presidenziale: il presidente del tribunale fissa con decreto la data di comparizione davanti a sé o al giudice delegato, e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto al o ai soggetti interessati. Il terzo comma descrive la fase istruttoria informale: dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice delegato assume le informazioni «che crede opportune» (formula che rimanda a un'ampia discrezionalità istruttoria) e poi riferisce al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile, chiudendo definitivamente il procedimento.
Quando si applica
Il procedimento si applica alle domande di sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare ex art. 735 c.p.c., vale a dire nelle ipotesi degli artt. 174 e 176 c.c. Il procedimento è altresì applicabile per analogia ad altri casi di sostituzione di amministratori di enti familiari o patrimoniali quando la legge non preveda una procedura specifica, trattandosi di procedimento camerale tipico della giurisdizione volontaria in materia familiare.
Connessioni
La norma si collega all'art. 735 c.p.c. che individua i legittimati attivi, agli artt. 174 e 176 c.c. che fissano i presupposti sostanziali, e agli artt. 737-740 c.p.c. che disciplinano le regole generali del procedimento camerale. La struttura procedimentale rispecchia quella prevista per i procedimenti camerali ordinari: ricorso, decreto presidenziale, istruttoria informale, decisione collegiale. L'«ordinanza non impugnabile» è espressione dell'irreversibilità del provvedimento nell'ambito del procedimento di primo grado, sebbene rimanga in linea di principio revocabile o modificabile ex art. 742 c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio presenta ricorso al Tribunale di Roma per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare, allegando documentazione di irregolarità gestionali. Il presidente del tribunale emette decreto fissando l'udienza di comparizione per il 15 del mese successivo davanti al giudice delegato Caio, e stabilisce che il ricorso e il decreto siano notificati all'amministratore Sempronio entro 10 giorni. All'udienza, sentite le parti e acquisite le informazioni necessarie, il giudice delegato Caio riferisce al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, ritenendo fondate le doglianze, dispone con ordinanza la sostituzione di Sempronio con Mevio, professionista di fiducia del collegio.
Caso 2: Caso 2
Filana, figlia maggiorenne dell'interessato, presenta ricorso per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare. L'amministratore non si presenta all'udienza di comparizione fissata dal presidente. Il giudice delegato, nell'ambito della discrezionalità istruttoria conferitagli dalla norma, acquisisce d'ufficio documenti contabili del fondo patrimoniale e li esamina. Riscontrate irregolarità rilevanti, il giudice riferisce al tribunale in camera di consiglio, che pronuncia ordinanza di sostituzione, non impugnabile ai sensi dell'art. 736 c.p.c.
Domande frequenti
Come si avvia il procedimento per sostituire l'amministratore del patrimonio familiare?
Con un ricorso scritto presentato al tribunale competente, secondo il modello camerale. Non si usa la citazione ordinaria. Il ricorso deve indicare le ragioni della domanda e i presupposti di legge (art. 174 o 176 c.c.).
Chi fissa la data dell'udienza?
Il presidente del tribunale, con decreto, fissa il giorno per la comparizione delle parti davanti a sé o a un giudice da lui delegato, e stabilisce il termine entro cui il ricorso e il decreto devono essere notificati agli interessati.
Il procedimento è contraddittorio?
Sì. Pur trattandosi di rito camerale, è garantito il contraddittorio: le parti vengono convocate e sentite. Solo dopo l'audizione il giudice assume ulteriori informazioni e riferisce al tribunale.
L'ordinanza del tribunale è impugnabile?
No. L'art. 736 qualifica espressamente l'ordinanza come non impugnabile. Tuttavia, in dottrina e giurisprudenza si ammette in linea generale la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti camerali ex art. 742 c.p.c. al mutare delle circostanze.
Quanto può durare il procedimento?
Non vi sono termini fissi. Trattandosi di procedimento camerale urgente con natura tutelativa, la prassi dei tribunali tende a celere definizione, di regola entro qualche mese dall'iscrizione del ricorso. L'urgenza della sostituzione può giustificare misure provvisorie immediate.