Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 706 c.p.c. – Forma della domanda

Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • La domanda di separazione si propone con ricorso al tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi o del convenuto.
  • Se il convenuto risiede all'estero o è irreperibile, competente è il tribunale del ricorrente.
  • Il presidente fissa entro 5 giorni l'udienza di comparizione, da tenersi entro 90 giorni dal deposito.
  • Al ricorso e alla memoria difensiva vanno allegate le ultime dichiarazioni dei redditi.
  • Il ricorso deve indicare l'esistenza di figli comuni.
Indice dei contenuti

L'articolo 706 c.p.c. stabilisce le regole di forma e competenza per la domanda di separazione personale dei coniugi, proposta con ricorso al tribunale.

Ratio

L'articolo 706 c.p.c. è la norma cardine del procedimento di separazione personale giudiziale. Essa stabilisce le coordinate fondamentali del rito: la forma del ricorso (distinta dall'atto di citazione), la competenza territoriale e il contenuto minimo dell'atto introduttivo. La scelta del ricorso al presidente del tribunale riflette la natura non contenziosa originaria del procedimento di separazione, orientato in prima battuta alla conciliazione e alla tutela dei coniugi e della prole.

La previsione di termini acceleratori (5 giorni per la fissazione dell'udienza, 90 giorni per la sua tenuta) risponde all'esigenza di una rapida definizione della situazione familiare, particolarmente avvertita quando vi siano figli minori.

Analisi

Il primo comma individua il foro competente: in prima battuta, il tribunale dell'ultima residenza comune; in subordine, quello di residenza o domicilio del convenuto. Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti su cui la domanda è fondata. Il secondo comma disciplina i casi di convenuto residente all'estero o irreperibile, spostando la competenza al foro del ricorrente e, in ultima istanza, a qualsiasi tribunale della Repubblica.

Il terzo comma regola l'attività presidenziale successiva al deposito: entro 5 giorni il presidente fissa con decreto la data dell'udienza (entro 90 giorni), il termine per la notifica al convenuto e quello per il deposito della memoria difensiva da parte del convenuto. A ricorso e memoria vanno allegate le ultime dichiarazioni dei redditi, strumento essenziale per valutare le condizioni economiche dei coniugi in vista dei provvedimenti presidenziali. Il quarto comma impone di indicare nel ricorso l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio, dato rilevante per i provvedimenti sull'affidamento e il mantenimento.

Quando si applica

La norma si applica ogniqualvolta un coniuge intenda proporre domanda di separazione giudiziale (non consensuale) ai sensi dell'art. 150 c.c. Il procedimento di separazione consensuale segue invece il rito di volontaria giurisdizione. La disciplina riguarda anche le coppie con figli nati fuori dal matrimonio per la parte relativa all'affidamento, in forza dei rinvii operati dalla normativa speciale.

Connessioni

Norme collegate nel c.p.c.: art. 707 (comparizione personale), art. 708 (tentativo di conciliazione e provvedimenti presidenziali), art. 709 (notificazione e fissazione udienza), artt. 163-bis (termini a comparire), art. 166-167 (costituzione del convenuto). Nel diritto sostanziale: artt. 150-158 c.c. (separazione dei coniugi), art. 337-ter c.c. (provvedimenti sull'affidamento). Rilevante anche la L. 54/2006 sull'affidamento condiviso e le successive modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Tizia, coniugati e residenti a Milano, decidono di separarsi

Non raggiunto un accordo consensuale, Tizio incarica il proprio avvocato di depositare ricorso per separazione giudiziale. Il legale propone il ricorso al Tribunale di Milano (ultima residenza comune), esponendo i fatti fondanti la domanda e allegando le ultime dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi. Nel ricorso viene indicata la presenza di due figli minorenni nati durante il matrimonio. Il presidente fissa entro 5 giorni l'udienza di comparizione, da tenersi entro 90 giorni dal deposito, e stabilisce i termini per la notifica a Tizia e per il deposito della sua memoria difensiva.

Caso 2: Caso 2

Caio è coniugato con Sempronia, che si è trasferita all'estero e risulta irreperibile all'indirizzo italiano. Caio vuole proporre domanda di separazione giudiziale. Ai sensi dell'art. 706, secondo comma, il suo avvocato deposita il ricorso al Tribunale del luogo di residenza di Caio, competente in ragione dell'irreperibilità del convenuto. Al ricorso vengono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi di Caio; quella di Sempronia sarà reperita tramite l'Agenzia delle Entrate nel corso del procedimento. Il presidente emette decreto di fissazione dell'udienza entro i termini prescritti.

Domande frequenti

Dove si presenta il ricorso per la separazione giudiziale?

Al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi. Se non vi è stata una residenza comune o il convenuto risiede altrove, si ricorre al tribunale di residenza o domicilio del convenuto (art. 706 c.p.c.).

Quali documenti vanno allegati al ricorso di separazione?

Devono essere allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate da entrambi i coniugi. Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e indicare l'esistenza di figli comuni.

Entro quanto tempo viene fissata l'udienza dopo il deposito del ricorso?

Il presidente fissa l'udienza entro 5 giorni dal deposito in cancelleria. L'udienza deve tenersi entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

Cosa succede se il coniuge convenuto risiede all'estero?

Se il convenuto risiede all'estero o è irreperibile, il ricorso si propone al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Se anche questi è all'estero, a qualsiasi tribunale della Repubblica.

La separazione giudiziale e quella consensuale seguono lo stesso procedimento?

No. La separazione giudiziale segue il rito contenzioso degli artt. 706 ss. c.p.c. La separazione consensuale segue un procedimento semplificato (omologazione), che non prevede il contraddittorio ma richiede l'accordo di entrambi i coniugi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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