Testo dell'articoloVigente
Art. 669-novies c.p.c. – Inefficacia del provvedimento cautelare
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto …
, dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e da le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
Il provvedimento cautelare perde altreì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all’articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giuidicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito del ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad un arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:
1) se la parte che l’aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera e del lodo arbitrale entro i termini ed eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 669-novies c.p.c. regola le cause di inefficacia del provvedimento cautelare e le modalità per ripristinare la situazione precedente alla sua concessione.
Ratio
L'art. 669-novies c.p.c. è la norma che presidia la strumentalità del provvedimento cautelare rispetto al giudizio di merito. Se la cautela è uno strumento provvisorio in attesa dell'accertamento definitivo, è logico che perda efficacia ogni volta che questo accertamento non avviene (per mancato inizio del giudizio o sua estinzione) o quando l'accertamento si è già concluso con un esito negativo per chi aveva chiesto la cautela (sentenza che dichiara inesistente il diritto tutelato).
La norma bilancia gli interessi contrapposti: da un lato il creditore che ha ottenuto la misura cautelare, dall'altro il debitore che ne subisce gli effetti e che ha diritto a liberarsi dal vincolo cautelare non appena viene meno il presupposto giustificativo. Il ripristino della situazione precedente tutela il debitore dai danni causati da un provvedimento che si è rivelato ingiusto o che non è più giustificato.
Analisi
Il primo comma individua le prime due cause di inefficacia: mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies, ed estinzione del giudizio di merito successivamente al suo inizio. In entrambi i casi, il provvedimento perde automaticamente efficacia, senza necessità di un'ulteriore pronuncia costitutiva.
Il secondo comma disciplina il procedimento per la dichiarazione di inefficacia: la parte interessata (il debitore) presenta ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale convoca le parti con decreto in calce al ricorso. Se non c'è contestazione, il giudice dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni per il ripristino. In caso di contestazione, l'ufficio giudiziario decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, con possibilità di provvedimenti provvisori durante la causa ex art. 669-decies.
Il terzo comma aggiunge due ulteriori cause di inefficacia: mancato versamento della cauzione ex art. 669-undecies; sentenza (anche non definitiva) che dichiari inesistente il diritto cautelare. In questi casi i provvedimenti di dichiarazione e ripristino sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso. Il quarto comma disciplina le cause speciali di inefficacia per i casi di giurisdizione straniera o arbitrale: mancata domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo nei termini di decadenza; sentenza straniera o lodo (anche non definitivi) che dichiarano inesistente il diritto cautelare.
Quando si applica
La norma si applica in tutte le situazioni in cui il provvedimento cautelare, pur legittimamente concesso, viene meno retroattivamente per sopravvenuto difetto delle condizioni che ne giustificavano il mantenimento. Il caso più frequente è quello del creditore che, ottenuto il sequestro conservativo, non inicia la causa di merito entro i sessanta giorni: il debitore può chiedere al giudice la dichiarazione di inefficacia e la restituzione dei beni sequestrati.
Particolarmente complesso è il caso di estinzione del giudizio di merito: l'estinzione per rinuncia agli atti o per inattività delle parti (art. 307 c.p.c.) determina l'inefficacia della misura cautelare, anche se questa era stata concessa durante la causa. Il debitore ha quindi interesse a non opporsi all'estinzione se il credito è dubbio e la misura cautelare è pesante.
Connessioni
L'art. 669-novies si coordina con l'art. 669-octies (termini per l'inizio del merito), con l'art. 669-undecies (cauzione), con l'art. 669-decies (revoca e modifica durante il giudizio di ripristino), con l'art. 669-terdecies (reclamo avverso la sentenza in caso di contestazione). Le norme sull'estinzione del processo (artt. 306-310 c.p.c.) sono determinanti per l'applicazione del primo comma. Per i profili internazionali, rilevano la L. 218/1995 (riforma del diritto internazionale privato) e il Regolamento Bruxelles I-bis per il riconoscimento delle sentenze straniere.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ottiene il sequestro conservativo ante causam sull'immobile di Caio il 15 marzo. Il termine di 60 giorni per iniziare la causa di merito scade il 14 maggio. Tizio, per negligenza del proprio legale, non deposita l'atto di citazione entro tale data. Il 20 maggio, Caio presenta ricorso al giudice che aveva emesso il sequestro, chiedendo la dichiarazione di inefficacia ex art. 669-novies. Non essendo contestato il mancato rispetto del termine, il giudice emette ordinanza esecutiva che dichiara l'inefficacia del sequestro e ordina la cancellazione del vincolo dal registro immobiliare.
Caso 2: Caso 2
Sempronio ha ottenuto un sequestro giudiziario sull'azienda di Mevio durante la causa di merito. Le parti raggiungono un accordo transattivo e Sempronio rinuncia agli atti del giudizio; la causa si estingue. Mevio chiede al giudice la dichiarazione di inefficacia del sequestro ai sensi dell'art. 669-novies, primo comma, seconda ipotesi. Il giudice, dopo aver convocato le parti, accerta l'estinzione del giudizio di merito e dichiara con ordinanza l'inefficacia del sequestro, disponendo la restituzione dell'azienda a Mevio e le misure necessarie per ripristinare la gestione autonoma.
Domande frequenti
Cosa succede al sequestro se non avvio la causa di merito nei termini?
Il sequestro perde automaticamente efficacia. Il debitore può chiedere al giudice la dichiarazione di inefficacia e le disposizioni per il ripristino della situazione precedente, inclusa la cancellazione dei vincoli.
Se ottengo una sentenza che mi dà ragione nel merito, il sequestro conservativo rimane?
No, in senso tecnico il sequestro perde la propria funzione cautelare e si converte in pignoramento. Se invece la sentenza vi dà torto (dichiara inesistente il diritto), il sequestro perde efficacia.
Come si chiede la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare?
Con ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Il giudice convoca le parti: se non c'è contestazione, decide con ordinanza; se c'è contestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva.
La mancata costituzione della cauzione fa perdere efficacia al provvedimento cautelare?
Sì. L'art. 669-novies, terzo comma, prevede espressamente l'inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato versamento della cauzione ordinata dal giudice ai sensi dell'art. 669-undecies.
Se la causa di merito si estingue, posso comunque mantenere il provvedimento cautelare?
In generale no: l'estinzione del giudizio di merito determina l'inefficacia del provvedimento cautelare. Fanno eccezione i provvedimenti anticipatori ex art. 700 e quelli analoghi, per i quali l'estinzione del merito non determina inefficacia (art. 669-octies, settimo comma).