Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 659 c.p.c. – Rapporto di locazione d’opera

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.

In sintesi

  • La norma si applica quando l'uso dell'immobile è il corrispettivo (anche parziale) di una prestazione d'opera.
  • In tal caso, l'intimazione di licenza o sfratto è ammessa per qualsiasi causa di cessazione del contratto.
  • Si applica il medesimo procedimento speciale degli articoli precedenti (intimazione con contestuale citazione per la convalida).
  • La fattispecie ricorre tipicamente nei contratti di portierato, custodia, comodato oneroso misto.
Indice dei contenuti

Quando il godimento di un immobile è corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, l'intimazione di licenza o sfratto è ammessa per qualsiasi causa di cessazione del contratto.

Ratio

L'articolo 659 c.p.c. estende il procedimento speciale di licenza e sfratto a una fattispecie contrattuale peculiare: quella in cui il godimento dell'immobile non è il corrispettivo di un canone in denaro o in natura, bensì di una prestazione d'opera. Tipici esempi sono i contratti di portierato (il portiere abita nell'immobile in cambio dei servizi di custodia), i contratti di custodia di immobili rurali, o i rapporti in cui il lavoratore gode di un alloggio aziendale come parte della retribuzione. In questi casi, il rapporto giuridico non è una locazione in senso tecnico, ma il legislatore ha ritenuto opportuno applicare le stesse procedure accelerate per il recupero del possesso dell'immobile.

La norma amplia l'ambito di applicazione del procedimento speciale rispetto agli artt. 657 e 658 c.p.c., che presuppongono un contratto di locazione o affitto in senso stretto. L'art. 659 c.p.c. considera sufficiente che il godimento dell'immobile sia il corrispettivo anche parziale della prestazione d'opera, estendendo così la tutela al locatore/datore di lavoro che voglia recuperare l'immobile alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa.

Analisi

Il presupposto applicativo è duplice: (i) il godimento dell'immobile deve essere il corrispettivo, anche parziale, di una prestazione d'opera; (ii) il contratto deve essere venuto a cessare per qualsiasi causa. Quest'ultimo requisito è significativo: a differenza degli artt. 657 e 658 c.p.c., che richiedono specificamente la finita locazione o la morosità, l'art. 659 c.p.c. ammette l'intimazione per qualsiasi causa di cessazione, semplificando così il ricorso alla procedura speciale. La dizione «per qualsiasi causa» ricomprende sia la scadenza del contratto sia la risoluzione per inadempimento, sia la revoca o il licenziamento nelle fattispecie lavoristiche.

Quando si applica

La norma si applica ai rapporti contrattuali in cui la concessione del godimento dell'immobile è collegata a una prestazione di fare (servizi, custodia, lavoro). Ricorre frequentemente nei contratti di portierato (L. 220/2012 sul condominio), nei rapporti di lavoro con alloggio, nei contratti di custodia di fondi rustici. Non si applica quando il godimento dell'immobile è gratuito (comodato puro) o quando costituisce l'unica prestazione del contratto senza corrispettivo in opera.

Connessioni

L'art. 659 c.p.c. si raccorda con gli artt. 657 e 658 c.p.c. (procedimento di licenza e sfratto), con l'art. 660 c.p.c. (forma dell'intimazione) e con l'art. 663 c.p.c. (convalida). Per il diritto sostanziale si rinvia agli artt. 1571 ss. c.c. (locazione), 2094 ss. c.c. (lavoro subordinato) e alla disciplina speciale del condominio per il rapporto di portierato.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è amministratore di un condominio che ha assunto Caio come portiere

Il contratto prevede che Caio abiti l'appartamento al piano terra come corrispettivo (parziale) dei servizi di custodia. Caio viene licenziato per giusta causa. Il condominio, attraverso Tizio, intima a Caio la licenza dell'appartamento con contestuale citazione per la convalida ex artt. 659 e 657 c.p.c. Il giudice, verificata la cessazione del rapporto per qualsiasi causa, convalida la licenza e ordina il rilascio dell'alloggio.

Caso 2: Caso 2

Sempronio è proprietario di un fondo agricolo e ha stipulato con Mevio un contratto di custodia: Mevio abita nella casa colonica in cambio della sorveglianza del fondo. Il contratto è scaduto e Sempronio non lo rinnova. Mevio non lascia l'immobile. Sempronio notifica intimazione di sfratto ex art. 659 c.p.c. (cessazione del contratto per scadenza), senza dover dimostrare morosità o altri inadempimenti. Il giudice convalida lo sfratto fissando il termine per il rilascio della casa colonica.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'godimento di un immobile come corrispettivo di prestazione d'opera'?

Si tratta di rapporti in cui l'occupazione dell'immobile è la (o parte della) contropartita di servizi o lavoro svolti dall'occupante, come nel portierato, nella custodia di fondi, o negli alloggi aziendali.

L'art. 659 c.p.c. si applica anche al portiere di condominio?

Sì: il contratto di portierato rientra tipicamente nell'ambito applicativo della norma, quando l'alloggio è concesso come corrispettivo (anche parziale) dei servizi di custodia e portineria.

Per quali cause di cessazione del contratto si può usare questa procedura?

Per qualsiasi causa di cessazione: scadenza, risoluzione per inadempimento, licenziamento, recesso. A differenza degli artt. 657-658 c.p.c., non è richiesta una causa specifica.

Il lavoratore con alloggio aziendale può essere sfrattato con questa procedura?

Sì, alla cessazione del rapporto di lavoro, se l'alloggio era corrispettivo (anche parziale) della prestazione lavorativa. Tuttavia, occorre coordinare la procedura con la normativa giuslavoristica applicabile.

Il godimento dell'immobile deve essere il corrispettivo esclusivo della prestazione d'opera?

No: la norma prevede espressamente 'anche parziale'. È quindi sufficiente che il godimento dell'immobile concorra, insieme ad altri elementi (es. stipendio), a costituire il corrispettivo della prestazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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