Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 646 - Art. 646 c.p.c.: Opposizione ai decreti riguardanti crediti di l→Cod. proc. civ. art. 648 - Art. 648 c.p.c.: Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizio→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 645 Codice di Procedura Civile: Opposizione→Art. 649 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione provvisoria→Art. 644 c.p.c.: Mancata notificazione del decreto→Articolo 650 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva→Articolo 643 Codice di Procedura Civile: Notificazione del decreto→Articolo 651 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 642 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se il debitore non propone opposizione o non si costituisce, il giudice dichiara esecutivo il decreto su istanza del creditore; l'opposizione successiva non è più ammessa salvo i casi dell'art. 650.
Ratio
L'art. 647 c.p.c. regola la fase conclusiva del procedimento monitorio non contestato: quando il debitore non reagisce, il decreto passa in giudicato sostanziale e il creditore ottiene il titolo esecutivo definitivo. La norma bilancia l'interesse del creditore alla definitiva realizzazione del suo diritto con la tutela del debitore che potrebbe non aver avuto effettiva conoscenza del decreto, prevedendo il controllo giudiziale sulla regolarità della notificazione prima della dichiarazione di esecutorietà.
La preclusione dell'opposizione successiva alla dichiarazione di esecutorietà è funzionale alla certezza del diritto: una volta che il decreto è divenuto definitivo, il debitore non può più contestarlo se non nei ristrettissimi limiti dell'opposizione tardiva ex art. 650.
Analisi
Il primo comma disciplina le due ipotesi in cui il giudice dichiara esecutivo il decreto: mancata opposizione nel termine e mancata costituzione dell'opponente. In entrambi i casi l'istanza del creditore può essere anche verbale, semplificando l'adempimento formale. Cruciale è l'inciso del primo caso: il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione quando risulta o appare probabile che il debitore non abbia avuto conoscenza del decreto. Questo controllo officioso tutela il diritto di difesa anche nella fase post-termine.
Il secondo comma sancisce la preclusione dell'opposizione dopo la dichiarazione di esecutorietà, con l'unica eccezione dell'art. 650 (opposizione tardiva per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore). La cauzione eventualmente prestata ex art. 642 viene liberata, non avendo più ragione di esistere una volta che il titolo è definitivo.
Quando si applica
La norma si applica allo scadere del termine per l'opposizione senza che questa sia stata proposta, ovvero quando l'opponente, pur avendo proposto opposizione, non si sia poi costituito in giudizio. Il creditore deve presentare istanza (anche verbale) al giudice che ha emesso il decreto, il quale verifica d'ufficio la regolarità della notificazione prima di apporre la formula esecutiva.
Nella prassi, la dichiarazione di esecutorietà avviene con provvedimento camerale del giudice (decreto), che viene annotato sull'originale del decreto depositato in cancelleria. Il decreto divenuto esecutivo ex art. 647 costituisce titolo esecutivo pieno ai sensi dell'art. 474 c.p.c., al pari di una sentenza di condanna passata in giudicato.
Connessioni
La norma si collega all'art. 641 (termine per l'opposizione), all'art. 643 (notificazione del decreto), all'art. 645 (opposizione), all'art. 648 (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione), all'art. 650 (opposizione tardiva) e all'art. 474 (titoli esecutivi). Rilevante anche l'art. 479 ss. per le modalità dell'esecuzione forzata avviabile dopo la dichiarazione di esecutorietà.
Casi pratici
Caso 1: Tizio ottiene decreto ingiuntivo contro Caio per € 7.500
Caio riceve regolarmente la notifica ma, ritenendo di non avere argomenti difensivi validi, lascia scadere il termine di quaranta giorni senza proporre opposizione. Tizio presenta istanza verbale al giudice che ha emesso il decreto, il quale verifica la regolarità della notificazione e dichiara il decreto esecutivo. Tizio può ora procedere a pignoramento dei beni di Caio. Caio non può più proporre opposizione ordinaria, ma solo quella tardiva ex art. 650 se dimostrasse di non aver avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione.
Caso 2: Caso 2
Sempronia ottiene decreto ingiuntivo contro Mevio, che propone opposizione ma poi non si costituisce in giudizio all'udienza fissata. Sempronia chiede al giudice di dichiarare il decreto esecutivo per mancata costituzione dell'opponente. Il giudice accoglie l'istanza, dichiara il decreto esecutivo e libera la cauzione eventualmente prestata. Mevio perde definitivamente la possibilità di contestare il decreto, salvo ricorrere alle vie straordinarie previste dall'art. 650.
Domande frequenti
Come si rende esecutivo un decreto ingiuntivo non opposto?
Il creditore presenta istanza (anche verbale) al giudice che ha emesso il decreto. Il giudice verifica che la notificazione sia stata regolare e, in caso positivo, appone la formula esecutiva: da quel momento il decreto vale come titolo esecutivo definitivo.
Cosa succede se il debitore propone opposizione ma poi non si presenta in giudizio?
Se l'opponente non si costituisce, il giudice dichiara ugualmente esecutivo il decreto su istanza del creditore, con gli stessi effetti della mancata opposizione: il decreto diventa definitivo e non può più essere contestato.
Il giudice verifica sempre che il debitore abbia ricevuto il decreto prima di dichiararlo esecutivo?
Sì. Nel caso di mancata opposizione, il giudice deve controllare che non risulti o appaia probabile che il debitore non abbia avuto conoscenza del decreto. In caso di dubbio, ordina la rinnovazione della notificazione.
Dopo la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647, il debitore può ancora fare qualcosa?
L'opposizione ordinaria non è più ammessa. Rimane la possibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 se il debitore dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore, ma entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 equivale a una sentenza?
Ai fini esecutivi sì: costituisce titolo esecutivo al pari di una sentenza di condanna ex art. 474 c.p.c. Tuttavia, a differenza della sentenza, non ha l'autorità di cosa giudicata in senso tecnico sul rapporto sostanziale sottostante.