Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 640 c.p.c. – Rigetto della domanda

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

In sintesi

  • Se la domanda è insufficientemente giustificata, il giudice invita il ricorrente a integrare la prova.
  • Se il ricorrente non risponde, non ritira il ricorso o la domanda è inaccoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
  • Il decreto di rigetto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
  • Il rigetto non forma giudicato e non impedisce una nuova azione.
Indice dei contenuti

L'art. 640 c.p.c. disciplina il rigetto della domanda di decreto ingiuntivo: il giudice può invitare il ricorrente a provvedere alla prova o rigettare con decreto motivato.

Ratio

L'art. 640 c.p.c. disciplina la fase di valutazione preliminare del ricorso monitorio da parte del giudice. La norma riflette la natura sommaria e inaudita altera parte del procedimento: il giudice, prima di emettere il decreto, deve verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti. Se li ritiene insufficienti, non rigetta immediatamente ma concede al ricorrente la possibilità di integrare la prova o di ritirare il ricorso, evitando così un rigetto inutile. Il decreto di rigetto ha un effetto limitato: non preclude la riproposizione della domanda nemmeno in via ordinaria.

Analisi

Il primo comma prevede una fase interlocutoria: se la domanda è insufficientemente giustificata (prove incomplete, documentazione manchevole, importo non suffragato), il cancelliere avvisa il ricorrente invitandolo a produrre ulteriore prova. Non è un contraddittorio con la controparte, ma un'interlocuzione interna del giudice con il ricorrente. Il secondo comma identifica tre ipotesi di rigetto: il ricorrente non risponde all'invito; il ricorrente non ritira il ricorso (pur potendo farlo); la domanda è strutturalmente inaccoglibile (difetta di un presupposto di legge, ad esempio mancanza di prova scritta). Il rigetto avviene con decreto motivato. Il terzo comma stabilisce la limitata efficacia del rigetto: non c'è giudicato sostanziale, il creditore può riproporre la stessa domanda (con prove più solide) sia in via monitoria sia in via ordinaria.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi in cui il giudice, esaminato il ricorso, non lo ritenga immediatamente fondato. Nella pratica può avvenire quando la documentazione allegata è incompleta, quando la prova scritta non è idonea ai sensi degli artt. 634-636, quando mancano le condizioni di procedibilità o di competenza. Il rigetto è una decisione endoprocedimentale che non richiede contraddittorio con il debitore.

Connessioni

La norma si collega all'art. 633 c.p.c. (presupposti del decreto ingiuntivo), agli artt. 634-636 (prove idonee), all'art. 641 c.p.c. (decreto che accoglie la domanda), all'art. 2909 c.c. (giudicato: il rigetto ex art. 640 non lo produce). Rilevante è anche il coordinamento con la disciplina della prescrizione: il ricorso rigettato non interrompe la prescrizione come un atto giudiziale valido.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio presenta ricorso per decreto ingiuntivo contro Caio per 20.000 euro, allegando solo una e-mail informale priva di firma digitale. Il giudice ritiene la prova insufficientemente idonea ai sensi dell'art. 634 e, tramite cancelleria, invita Tizio a produrre documentazione più robusta (es. contratto scritto, fatture, estratto contabile). Tizio non risponde nei termini. Il giudice rigetta la domanda con decreto motivato. Tizio potrà riproporre la domanda in via monitoria (con prove adeguate) o agire in via ordinaria.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, artigiano non imprenditore commerciale, deposita ricorso monitorio contro Mevio allegando un proprio estratto contabile interno non bollato né vidimato. Il giudice, verificato che la documentazione non rientra nelle prove idonee ex art. 634 (manca bollatura e vidimazione), rigetta la domanda con decreto motivato rilevandone la strutturale inaccoglibilità. Sempronio può comunque agire in giudizio ordinario, dove il giudice valuterà liberamente le prove offerte, oppure riproporre il monitorio con documentazione conforme.

Domande frequenti

Cosa succede se il giudice non ritiene sufficienti le prove nel ricorso per decreto ingiuntivo?

Il giudice, tramite il cancelliere, invita il ricorrente a integrare la prova. Se il ricorrente non risponde o la domanda rimane inaccoglibile, il giudice rigetta il ricorso con decreto motivato.

Se il mio ricorso viene rigettato posso fare ricorso?

Il decreto di rigetto ex art. 640 c.p.c. non è immediatamente impugnabile, ma non pregiudica la riproposizione della domanda: puoi presentare un nuovo ricorso monitorio con prove migliori o agire in via ordinaria.

Il rigetto del decreto ingiuntivo crea un giudicato che mi impedisce di riproporre la causa?

No. L'art. 640, terzo comma, stabilisce espressamente che il decreto di rigetto non pregiudica la riproposizione della domanda, nemmeno in via ordinaria. Non si forma alcun giudicato sostanziale sul credito.

Posso ritirare il ricorso per decreto ingiuntivo dopo averlo presentato?

Sì, puoi ritirare il ricorso in qualsiasi momento prima che il giudice emetta il decreto. Il ritiro evita il rigetto formale e ti consente di ripresentare il ricorso senza subire le conseguenze processuali del decreto di rigetto.

Il rigetto del ricorso monitorio interrompe la prescrizione del credito?

No. Il decreto di rigetto ex art. 640 non produce gli effetti interruttivi della prescrizione tipici degli atti giudiziari validi. Pertanto, è importante monitorare i termini di prescrizione e, se necessario, interrompere la prescrizione con altri strumenti (diffida stragiudiziale, atto di citazione ordinaria).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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