Testo dell'articoloVigente
Art. 635 c.p.c. – Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all’uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell’articolo 459 secondo comma, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 635 c.p.c. disciplina le prove scritte idonee per i crediti dello Stato e degli enti pubblici nel procedimento per decreto ingiuntivo.
Ratio
L'art. 635 c.p.c. introduce un regime probatorio privilegiato per i crediti della pubblica amministrazione e degli enti previdenziali nel procedimento monitorio. La norma risponde all'esigenza di agevolare la riscossione dei crediti pubblici, riconoscendo valore probatorio ai documenti amministrativi interni (libri, registri) che non avrebbero altrimenti l'efficacia delle scritture contabili private. Il legislatore bilancia questo privilegio con la richiesta di un'attestazione qualificata (funzionario autorizzato o notaio) sulla regolarità della tenuta.
Analisi
Il primo comma estende la categoria delle prove scritte idonee ai libri e registri della pubblica amministrazione, purché un funzionario autorizzato o un notaio attesti la regolare tenuta secondo le leggi e i regolamenti. Questa attestazione sostituisce i requisiti di bollatura e vidimazione previsti per le scritture contabili private. Restano salve le disposizioni speciali sulla riscossione delle entrate patrimoniali (es. ruoli esattoriali). Il secondo comma ammette come prove idonee gli accertamenti dell'ispettorato corporativo (oggi ispettorato del lavoro) e dei funzionari previdenziali per i crediti da omesso versamento di contributi. Il richiamo all'art. 459, norma abrogata e sostituita dall'art. 442 c.p.c., riguarda oggi il rito del lavoro.
Quando si applica
La norma si applica quando lo Stato, un ente pubblico, INPS, INAIL o enti previdenziali analoghi intendono ottenere un decreto ingiuntivo per il recupero di crediti (tasse non versate, contributi non pagati, canoni, ecc.). In pratica è utilizzata soprattutto dagli enti previdenziali per il recupero coattivo di contributi in ambiti non coperti dai ruoli esattoriali. La riscossione tramite ruolo (Agenzia delle Entrate-Riscossione) rimane la via privilegiata per i crediti fiscali e previdenziali, ma il monitorio può essere utile in situazioni particolari.
Connessioni
La norma si collega all'art. 633 c.p.c. (presupposti del decreto ingiuntivo), all'art. 634 (prove scritte per i privati), all'art. 442 c.p.c. (rito del lavoro, che ha sostituito l'art. 459 abrogato), al D.P.R. 602/1973 (riscossione delle imposte sul reddito) e al D.Lgs. 46/1999 (riscossione mediante ruolo). Rilevante è anche il T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) per i crediti erariali.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
L'INPS ha accertato che Tizio, titolare di una piccola impresa, non ha versato contributi INPS per tre dipendenti per un totale di 40.000 euro. L'ente decide di procedere in via monitoria allegando al ricorso per decreto ingiuntivo il verbale di accertamento dei propri funzionari ispettivi. Ai sensi dell'art. 635, secondo comma, questi accertamenti costituiscono prova scritta idonea. Il giudice emette il decreto ingiuntivo, che sarà poi notificato a Tizio con termine per l'opposizione.
Caso 2: Caso 2
Il Comune di X vanta un credito di 25.000 euro nei confronti di Caio per canoni di locazione di un immobile comunale non versati. L'ufficio comunale prepara un estratto del registro delle entrate patrimoniali, attestato dal dirigente del settore come regolarmente tenuto. Sempronio, avvocato del Comune, deposita ricorso monitorio allegando questo documento. Ai sensi dell'art. 635, primo comma, il registro pubblico con attestazione del funzionario è prova idonea e il giudice emette il decreto.
Domande frequenti
Lo Stato può chiedere un decreto ingiuntivo per recuperare tasse non pagate?
Sì, ma normalmente utilizza lo strumento del ruolo esattoriale (cartella di pagamento tramite AdER), che è più rapido. Il procedimento monitorio ex art. 635 è uno strumento alternativo, usato in casi particolari in cui non è disponibile la riscossione coattiva a mezzo ruolo.
Cosa deve allegare l'ente pubblico per ottenere il decreto ingiuntivo?
Deve allegare un estratto dei propri libri o registri ufficiali, con attestazione di un funzionario autorizzato o di un notaio che certifichi la regolare tenuta in conformità alle leggi e ai regolamenti amministrativi.
L'INPS può usare il decreto ingiuntivo per recuperare contributi non versati?
Sì. Per i crediti previdenziali da omesso versamento, l'art. 635, secondo comma, ammette come prova idonea gli accertamenti dei funzionari dell'ente previdenziale. L'INPS può quindi proporre ricorso monitorio allegando il verbale ispettivo.
Un privato può opporsi al decreto ingiuntivo richiesto da un ente pubblico?
Sì. Come per qualsiasi decreto ingiuntivo, il debitore può proporre opposizione nel termine indicato nel decreto (di solito 40 giorni), dando così luogo a un giudizio ordinario in cui l'ente pubblico dovrà provare il credito con le regole ordinarie.
Cosa si intende per 'funzionario all'uopo autorizzato'?
È il funzionario pubblico che, per legge o per delega interna, ha il potere di certificare la regolare tenuta dei libri e registri dell'ente. La sua attestazione è l'elemento che conferisce valore probatorio al documento nel procedimento monitorio.