← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il giudice dell'esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista (notaio, avvocato o commercialista) iscritto nell'elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.
  • Il professionista delegato svolge tutte le attività operative: stima, pubblicità, esame delle offerte, gara, aggiudicazione, riscossione cauzioni, formazione del progetto di distribuzione.
  • Il professionista cura anche le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.
  • Le attività che la legge attribuisce al cancelliere o al giudice vengono svolte dal professionista nel suo studio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 591-bis c.p.c. – Delega delle operazioni di vendita

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice dell’esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall’emissione dell’ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d’acquisto e il luogo ove si procede all’esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell’eventuale incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma.

Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;

6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma;

8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591;

9) alla fissazione dell’ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall’articolo 587;

10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall’articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell’avviso di cui all’articolo 570 è specificato che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale.

Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591.

Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.

Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

Il giudice dell’esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull’operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l’interessato, il giudice dell’esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile.

Quando il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’articolo 569-bis¸ quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all’undicesimo.

Quando il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato. Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all’undicesimo.

Entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell’ultimo rapporto riepilogativo periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione e contengono i dati identificativi dell’esperto che ha effettuato la stima.

In sintesi

  • Il giudice dell'esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista (notaio, avvocato o commercialista) iscritto nell'elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.
  • Il professionista delegato svolge tutte le attività operative: stima, pubblicità, esame delle offerte, gara, aggiudicazione, riscossione cauzioni, formazione del progetto di distribuzione.
  • Il professionista cura anche le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.
  • Le attività che la legge attribuisce al cancelliere o al giudice vengono svolte dal professionista nel suo studio.

Il giudice dell'esecuzione può delegare a un notaio, avvocato o commercialista iscritto in apposito elenco il compimento delle operazioni di vendita forzata immobiliare.

Ratio

L'art. 591-bis c.p.c. è il perno del sistema di «privatizzazione» delle vendite giudiziarie immobiliari, introdotto per alleggerire i tribunali dal peso operativo delle procedure esecutive e per rendere le aste più efficienti e trasparenti. Affidando a professionisti esterni (notai, avvocati, commercialisti) le operazioni di vendita, si libera il giudice dell'esecuzione per le funzioni strettamente giurisdizionali, riducendo i tempi della procedura e migliorando la qualità del servizio agli utenti.

Il sistema degli elenchi ex art. 179-ter disp. att. garantisce un controllo di qualità sui professionisti delegabili, assicurando competenza tecnica specifica nel settore delle procedure concorsuali e esecutive.

Analisi

Il primo comma attribuisce al giudice dell'esecuzione la facoltà, non l'obbligo, di delegare le operazioni di vendita nell'ordinanza sull'istanza di vendita ex art. 569, terzo comma. La delega avviene «sentiti gli interessati» e può essere conferita a notai, avvocati o commercialisti iscritti nei relativi elenchi, con preferenza per professionisti che abbiano sede nel circondario del tribunale. La medesima ordinanza fissa: termine per le operazioni, modalità di pubblicità, luoghi di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara.

Il secondo comma elenca analiticamente i compiti del professionista delegato: stima del valore ex art. 568; adempimenti di pubblicità ex art. 570; deliberazione sulle offerte ex art. 572 e seguenti; operazioni di incanto e aggiudicazione ex art. 581; ricezione della dichiarazione di nomina ex art. 583; gestione delle offerte post-incanto ex art. 584; versamento del prezzo ex art. 585; istanza di assegnazione ex art. 590; fissazione del nuovo incanto ex art. 591 e del termine per nuove offerte; fissazione dell'ulteriore incanto in caso di inadempienza ex art. 587; autorizzazione all'assunzione di debiti ex art. 508; formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento; comunicazione alle pubbliche amministrazioni; cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni conseguenti al decreto di trasferimento; formazione del progetto di distribuzione da trasmettere al giudice; restituzione delle cauzioni e delle somme agli offerenti non aggiudicatari. Il terzo comma stabilisce che tutte le attività che la legge attribuisce a cancelleria o giudice vengono svolte dal professionista nel proprio studio.

Quando si applica

La delega è applicabile a tutte le vendite immobiliari in sede esecutiva, purché il giudice la disponga nell'ordinanza ex art. 569 terzo comma. Nella prassi dei tribunali più grandi la delega ai professionisti è ormai la regola e non l'eccezione. Il professionista delegato è soggetto alla vigilanza del giudice dell'esecuzione e, in caso di difficoltà, si rivolge a quest'ultimo ex art. 591-ter.

Connessioni

Art. 569 c.p.c. (ordinanza sull'istanza di vendita); art. 179-ter disp. att. c.p.c. (elenchi dei professionisti delegabili); art. 591-ter c.p.c. (ricorso al giudice in caso di difficoltà); artt. 570-590 c.p.c. (operazioni di vendita delegate); art. 596 c.p.c. (progetto di distribuzione); d.m. 15 ottobre 2015, n. 227 (regolamento sulle procedure esecutive immobiliari telematiche).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il Tribunale di Milano, nell'ordinanza che dispone la vendita dell'immobile pignorato a Sempronio, delega un avvocato iscritto nell'elenco ex art. 179-ter per tutte le operazioni di vendita. Il professionista delegato pubblica l'avviso di vendita sui portali telematici, raccoglie le offerte in busta chiusa nel suo studio, presiede la gara tra gli offerenti, aggiudica il bene a Tizio, verifica il versamento del prezzo, cura la trascrizione del decreto di trasferimento e forma il progetto di distribuzione, che trasmette al giudice per l'approvazione e la distribuzione finale.

Caso 2: Caso 2

Un commercialista delegato dal Tribunale di Roma gestisce la vendita di un capannone industriale. Durante le operazioni, uno degli offerenti contestua la regolarità della gara. Il commercialista non può risolvere autonomamente la questione e si rivolge al giudice dell'esecuzione ex art. 591-ter, che provvede con decreto. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice disponga diversamente per gravi motivi. Il giudice rigetta il reclamo di Caio e le operazioni proseguono fino all'aggiudicazione a Mevio.

Domande frequenti

Chi gestisce le aste giudiziarie immobiliari al posto del tribunale?

Spesso un professionista delegato, notaio, avvocato o commercialista iscritto in apposito elenco, a cui il giudice dell'esecuzione ha affidato tutte le operazioni di vendita con l'ordinanza che dispone l'asta. Le aste si tengono nello studio del professionista o sui portali telematici.

Il professionista delegato può prendere decisioni autonomamente?

Sì, per le attività operative elencate nell'art. 591-bis (stima, pubblicità, gara, aggiudicazione, ecc.). In caso di difficoltà o contestazioni, deve però rivolgersi al giudice dell'esecuzione, che rimane il titolare della funzione giurisdizionale.

Come faccio a partecipare a un'asta gestita da un professionista delegato?

Le modalità di presentazione delle offerte sono indicate nell'avviso di vendita (art. 570). Di norma si presenta l'offerta in busta chiusa allo studio del professionista entro un termine prestabilito. L'avviso è pubblicato sui portali telematici delle procedure esecutive (es. PVP, Portale delle Vendite Pubbliche).

Chi si occupa della registrazione e trascrizione dell'immobile dopo l'asta?

Il professionista delegato cura tutte le formalità: registrazione del decreto di trasferimento, trascrizione nei registri immobiliari, voltura catastale e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni. Non è necessario rivolgersi a un notaio separato per questi adempimenti.

Come vengono restituite le cauzioni a chi non ha vinto l'asta?

Il professionista delegato ordina direttamente alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni agli offerenti non aggiudicatari, mediante bonifico sugli stessi conti da cui erano state versate. La restituzione avviene automaticamente senza necessità di domanda.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.