Testo dell'articoloVigente
Art. 591 c.p.c. – Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a incanto , sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.
Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto (e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà . Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.
Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell’articolo 590.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se non vi sono istanze di assegnazione o il giudice non le accoglie, dispone l'amministrazione giudiziaria o un nuovo incanto con condizioni eventualmente più favorevoli.
Ratio
L'art. 591 c.p.c. disciplina la situazione in cui la procedura si trova in un vicolo cieco: l'incanto è andato deserto e non vi sono istanze di assegnazione utilizzabili. Il legislatore offre al giudice dell'esecuzione due strumenti alternativi, l'amministrazione giudiziaria e il nuovo incanto, per mantenere attiva la procedura e garantire ai creditori la prospettiva di soddisfazione. La possibilità di abbassare il prezzo base di un quarto e modificare le condizioni di vendita risponde all'esigenza di adeguare le condizioni dell'asta all'effettivo interesse del mercato.
Il nuovo termine minimo di 60 giorni assicura un'adeguata pubblicità, mentre il massimo di 90 giorni evita dilazioni eccessive. L'abbassamento del prezzo base è una misura graduata: non si può scendere al di sotto di certi limiti, e ogni riduzione deve essere motivata dal giudice.
Analisi
Il primo comma prevede due strade: l'amministrazione giudiziaria ex artt. 592 e ss. (gestione temporanea dell'immobile per ricavarne frutti da distribuire ai creditori) oppure un nuovo incanto con nuova ordinanza ai sensi dell'art. 576. La scelta è discrezionale del giudice, che la compie in base alle caratteristiche del bene e all'interesse complessivo della procedura.
Il secondo comma aggiunge la possibilità di modificare le condizioni di vendita (modalità di pubblicità, termini, forme di partecipazione) e di abbassare il prezzo base fino a un quarto in meno rispetto al precedente. Quando il giudice si avvale di queste facoltà, deve fissare un termine per la presentazione delle offerte compreso tra 60 e 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata informazione del mercato. Il rinvio al terzo comma, secondo periodo, dell'art. 569 integra la disciplina delle offerte in busta chiusa.
Quando si applica
La norma si attiva nelle seguenti ipotesi: (a) incanto deserto senza istanze di assegnazione; (b) incanto deserto con istanze di assegnazione che il giudice decide motivatamente di non accogliere. La riduzione del prezzo base di un quarto non è automatica: il giudice la dispone solo se lo ritiene opportuno; potrebbe anche indire un nuovo incanto alle stesse condizioni del precedente.
Connessioni
Artt. 592 e ss. c.p.c. (amministrazione giudiziaria); art. 576 c.p.c. (ordinanza che dispone la vendita); art. 569 c.p.c. (ordinanza sull'istanza di vendita e offerte); art. 571 c.p.c. (offerte di acquisto); art. 590 c.p.c. (provvedimento di assegnazione, presupposto negativo); art. 591-bis c.p.c. (delega a professionista per le operazioni di vendita).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
L'incanto sull'immobile di Filano va deserto e nessun creditore ha presentato istanza di assegnazione. Il giudice dell'esecuzione ritiene che l'insuccesso sia dovuto al prezzo base troppo elevato rispetto al mercato locale e dispone un nuovo incanto con prezzo base ridotto del 25% e pubblicità rafforzata su portali telematici. Fissa un termine di 75 giorni per la presentazione delle offerte. Al secondo incanto si presentano due offerenti e il bene viene aggiudicato a Tizio.
Caso 2: L'incanto sull'appartamento di Sempronio va deserto
Il creditore Caio aveva presentato istanza di assegnazione per una somma ritenuta dal giudice notevolmente insufficiente. Il giudice decide di non accogliere l'istanza e, valutata la redditività dell'immobile (è locato a terzi), dispone l'amministrazione giudiziaria ex art. 592 per 18 mesi, affidandola a un istituto autorizzato. I canoni di locazione vengono raccolti e distribuiti periodicamente ai creditori, in attesa di indire un nuovo incanto a condizioni di mercato più favorevoli.
Domande frequenti
Se l'asta va deserta due volte, cosa succede?
Il giudice può disporre un ulteriore nuovo incanto, eventualmente con ulteriori riduzioni del prezzo base e modifiche alle condizioni di vendita, oppure ordinare l'amministrazione giudiziaria dell'immobile per ricavarne i frutti (ad es. canoni di locazione) da distribuire ai creditori.
Di quanto può essere abbassato il prezzo base nelle aste successive?
L'art. 591 consente al giudice di abbassare il prezzo base fino a un quarto rispetto al precedente. Non vi è un limite assoluto al numero di riduzioni successive, ma ogni riduzione deve essere disposta dal giudice con apposita ordinanza.
Cos'è l'amministrazione giudiziaria di un immobile?
È la gestione temporanea dell'immobile affidata da un giudice a un creditore, a un istituto autorizzato o allo stesso debitore (con consenso unanime dei creditori), per ricavare frutti (es. affitti) e distribuirli ai creditori, in attesa di condizioni di mercato migliori per la vendita.
Quanto tempo devono avere i potenziali acquirenti per fare offerte nel nuovo incanto?
Quando il giudice stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo base, deve concedere un termine compreso tra 60 e 90 giorni per la presentazione delle offerte, garantendo così un'adeguata pubblicità della procedura.
Il giudice è obbligato ad abbassare il prezzo se l'asta va deserta?
No, è una facoltà discrezionale. Il giudice valuta caso per caso se ridurre il prezzo base, modificare le condizioni di vendita o disporre l'amministrazione giudiziaria, scegliendo la soluzione più idonea nell'interesse dei creditori.