Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 589 c.p.c. – Istanza di assegnazione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata.

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

In sintesi

  • L'istanza di assegnazione deve offrire una somma non inferiore al limite minimo ex art. 506 e al prezzo stimato ex art. 568.
  • Se non vi sono altri creditori privilegiati né creditori intervenuti oltre al procedente, questi può offrire solo la differenza tra il suo credito in linea capitale e il prezzo offerto, oltre alle spese.
  • Il meccanismo permette al creditore unico di compensare parzialmente il credito con il prezzo di assegnazione.
  • La norma distingue tra procedura con pluralità di creditori (regola generale) e procedura con solo il creditore procedente (regola speciale).
Indice dei contenuti

L'istanza di assegnazione deve contenere un'offerta non inferiore al prezzo minimo di legge; il creditore unico procedente può compensare con il proprio credito.

Ratio

L'art. 589 c.p.c. disciplina il contenuto dell'istanza di assegnazione, stabilendo il valore minimo che il creditore deve offrire per ottenere il bene. La norma persegue un duplice obiettivo: tutelare i creditori concorrenti imponendo un'offerta congrua, e agevolare la chiusura della procedura quando il creditore procedente è l'unico interessato, evitando esborsi monetari circolari.

La regola speciale del secondo comma introduce un meccanismo di compensazione parziale che alleggerisce l'onere finanziario del creditore procedente solitario, riconoscendo che in assenza di altri creditori l'interesse alla massimizzazione del ricavato è meno pressante.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola generale: l'offerta nell'istanza di assegnazione deve essere almeno pari alla somma individuata dall'art. 506 (prezzo minimo al di sotto del quale l'aggiudicazione è impossibile) e al prezzo determinato dall'esperto ex art. 568. Se i due valori divergono, prevale il più elevato. Non vi sono limitazioni al rialzo: il creditore può offrire somme superiori al minimo.

Il secondo comma introduce la deroga per il creditore procedente solitario: quando nella procedura non risultano creditori ex art. 498 (ipotecari, privilegiati notificati) e non sono intervenuti altri creditori, il procedente può presentare offerta pari alla differenza tra il suo credito in linea capitale (esclusi interessi e spese) e il prezzo che intende offrire, oltre alle spese della procedura. In sostanza, può «scomputare» il proprio credito dal prezzo, versando solo l'eccedenza eventuale. Se il credito supera il prezzo offerto, il versamento è nullo e l'assegnazione avviene per intero a compensazione del credito.

Quando si applica

La regola generale si applica in tutte le procedure con pluralità di creditori. La regola speciale richiede la verifica negativa di due condizioni: (a) assenza di creditori da notificare ex art. 498 risultanti dagli atti della procedura; (b) assenza di creditori intervenuti oltre al procedente. Entrambe le condizioni devono sussistere al momento della presentazione dell'istanza.

Connessioni

Art. 506 c.p.c. (limite minimo del prezzo); art. 568 c.p.c. (stima del valore dell'immobile); art. 498 c.p.c. (creditori da avvertire); art. 588 c.p.c. (termine per l'istanza di assegnazione); art. 590 c.p.c. (provvedimento del giudice sull'assegnazione); art. 1241 c.c. (compensazione legale, applicato per analogia nel meccanismo del secondo comma).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, creditore procedente con credito di 80.000 euro in linea capitale, è l'unico creditore nella procedura esecutiva sull'appartamento di Sempronio, stimato 100.000 euro. Poiché non vi sono altri creditori né intervenuti, Tizio presenta istanza di assegnazione offrendo 100.000 euro ma dichiarando di voler compensare con il proprio credito di 80.000 euro. Verserà dunque solo 20.000 euro (differenza tra prezzo e credito), oltre alle spese processuali. L'immobile gli viene assegnato e il suo credito si estingue per la quota di 80.000 euro.

Caso 2: Caio e Mevio sono entrambi creditori in una procedura esecutiva

Caio presenta istanza di assegnazione per 95.000 euro (pari al prezzo minimo ex art. 506). Mevio, pur presente, non presenta istanza. Il giudice verifica che la somma offerta da Caio è congrua rispetto ai minimi di legge e che vi è un altro creditore (Mevio), quindi si applica la regola generale del primo comma: Caio dovrà versare per intero i 95.000 euro, senza poter compensare il proprio credito.

Domande frequenti

Posso farmi assegnare l'immobile senza versare l'intero prezzo se sono l'unico creditore?

Sì, se sei il solo creditore procedente e non vi sono altri creditori intervenuti né privilegiati da notificare, puoi offrire solo la differenza tra il tuo credito in linea capitale e il prezzo di assegnazione, versando l'eventuale eccedenza oltre alle spese.

Cosa si intende per 'credito in linea capitale' nel calcolo dell'offerta?

Si intende il capitale del credito, esclusi interessi e spese. La compensazione riguarda solo questa quota: per interessi e spese processuali occorre comunque un versamento separato o si recuperano dalla procedura.

Qual è il prezzo minimo che devo offrire per ottenere l'assegnazione?

L'offerta non può essere inferiore al valore stabilito dall'art. 506 (limite minimo per l'aggiudicazione) né al prezzo determinato dall'esperto ex art. 568. In concreto, si prende il valore più alto tra questi due parametri.

Se offro più del minimo ho più possibilità di ottenere l'assegnazione?

In caso di pluralità di istanze, il giudice sceglie l'offerta più conveniente per i creditori. Offrire una somma superiore al minimo aumenta le probabilità di preferenza rispetto agli altri creditori che chiedono l'assegnazione.

L'istanza di assegnazione vale anche se all'asta ci sono offerte?

No, l'assegnazione opera solo se l'incanto va deserto per mancanza di offerte. Se vi sono partecipanti all'asta che fanno offerte, la vendita procede normalmente e l'istanza di assegnazione non produce effetti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.