Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 128 T.U.B. – Arbitro Bancario Finanziario

Introdotto dal D.Lgs. 141/2010.

1. È istituito l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con il compito di risolvere le controversie tra i clienti e le banche e gli intermediari finanziari.

2. La Banca d’Italia determina i criteri di composizione e di funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario in modo da assicurare l’imparzialità dell’organo e la rappresentatività dei soggetti interessati.

3. I componenti dell’Arbitro Bancario Finanziario sono scelti tra persone dotate di specifica competenza e onorabilità.

4. I soggetti che non adempiono alle decisioni dell’ABF sono inseriti in un elenco pubblicato nel sito della Banca d’Italia.

In sintesi

  • Istituzione dell'ABF e sua funzione (comma 1). È istituito l'Arbitro Bancario Finanziario con il compito di risolvere le controversie tra clienti e banche o intermediari finanziari: sistema di Alternative Dispute Resolution (ADR) settoriale, alternativo al ricorso giudiziario, obbligatorio come condizione di procedibilità per alcune controversie (D.Lgs. 28/2010).
  • Composizione e funzionamento determinati dalla Banca d'Italia (comma 2). La BdI disciplina criteri di composizione e funzionamento dell'ABF per garantire imparzialità dell'organo e rappresentatività dei soggetti interessati (consumatori, intermediari): i collegi ABF sono tripartiti (componente BdI + associazioni consumatori + associazioni intermediari).
  • Requisiti di competenza e onorabilità dei componenti (comma 3). I componenti sono scelti tra persone dotate di specifica competenza e onorabilità nel settore bancario-finanziario: garanzia di qualità tecnica delle decisioni, che hanno natura di atti para-giurisdizionali adottati da esperti indipendenti.
  • Lista di inadempienza pubblica (comma 4). I soggetti che non adempiono alle decisioni ABF sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito della Banca d'Italia: sanzione reputazionale che incentiva il rispetto spontaneo delle decisioni da parte degli intermediari, meccanismo centrale per l'effettività del sistema ADR.
Indice dei contenuti

1. Genesi dell'ABF e collocazione nel sistema di tutela del cliente bancario

L'art. 128 T.U.B. ha introdotto nell'ordinamento bancario italiano l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di Alternative Dispute Resolution (ADR) settoriale specificamente dedicato alle controversie tra clienti e intermediari del credito. La norma è stata inserita nel T.U.B. dall'art. 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di recepimento della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, nell'ambito del Titolo VI Capo I-bis TUB (sistemi di risoluzione delle controversie). La scelta di istituire un sistema ADR specializzato, e non affidarsi agli strumenti di conciliazione già esistenti (es. Conciliatore BancarioFinanziario), risponde all'esigenza di garantire un rimedio accessibile, rapido e a costo contenuto per le controversie di valore moderato nel settore bancario e finanziario, storicamente caratterizzato da un forte squilibrio informativo tra cliente e intermediario.

L'ABF si inserisce nel quadro europeo dei sistemi ADR per i servizi finanziari. La direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR) e il reg. (UE) 524/2013 sulla risoluzione online delle controversie (ODR) hanno successivamente rafforzato l'obbligo di accessibilità ai sistemi ADR per i consumatori di servizi finanziari. Il Reg. (UE) 2015/751 sulle commissioni interbancarie e la dir. 2014/92/UE PAD hanno aggiunto obblighi di rimessione ai sistemi ADR competenti per specifiche categorie di controversie (es. contestazioni relative al servizio di switching del conto). In Italia, la Banca d'Italia ha esercitato il potere regolamentare attribuito dall'art. 128 TUB con la Delibera del Consiglio del 18 giugno 2009 (e successive modifiche), che disciplina in dettaglio la composizione dei collegi, la procedura, i termini e i criteri decisori dell'ABF.

2. Composizione e funzionamento: il ruolo centrale della Banca d'Italia (comma 2)

Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia un potere regolamentare ampio e flessibile: la BdI determina i criteri di composizione e di funzionamento dell'ABF "in modo da assicurare l'imparzialità dell'organo e la rappresentatività dei soggetti interessati". I due principi, imparzialità e rappresentatività, sono in tensione strutturale tra loro: la rappresentatività implica la presenza di componenti che esprimono gli interessi delle parti (consumatori e intermediari), mentre l'imparzialità richiede che tali componenti non siano soggetti al vincolo di mandato delle organizzazioni che li designano. La BdI ha risolto questa tensione con una struttura tripartita dei collegi ABF: un presidente di nomina BdI (magistrato o accademico), un membro designato dalle associazioni di consumatori e un membro designato dalle associazioni di categoria degli intermediari, tutti con requisiti di indipendenza e non revocabilità durante il mandato.

La struttura attuale dell'ABF prevede sei collegi territoriali (Nord, Centro Nord, Centro, Sud, Sicilia, Sardegna) e un Collegio di Coordinamento che garantisce l'uniformità delle decisioni su questioni di principio. Il Collegio di Coordinamento, istituito con la modifica regolamentare del 2014, risolve le questioni di diritto su cui si sia formata una divergenza interpretativa tra i collegi territoriali: le sue pronunce hanno efficacia di precedente vincolante all'interno del sistema ABF, pur non avendo valore di precedente giurisprudenziale vincolante per i giudici ordinari. Questa funzione nomofilattica interna è uno degli elementi di maggiore maturità istituzionale dell'ABF, che lo avvicina ai sistemi ADR dei paesi dell'Europa settentrionale (es. Financial Ombudsman Service britannico).

La competenza ratione valoris dell'ABF è stata progressivamente ampliata: da 100.000 euro nel 2009, a 200.000 euro con la modifica del 2016, fino alla competenza illimitata per le controversie aventi a oggetto il diritto alla restituzione di somme (es. rimborso di commissioni addebitate illegittimamente) introdotta nel 2022 con il recepimento delle linee guida EBA sui sistemi di reclamo. La competenza ratione materiae include tutte le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione dei prodotti assicurativi (rimessi all'IVASS/ACF) e dei servizi di investimento (rimessi all'ACF, Arbitro Controversie Finanziarie della Consob).

3. Requisiti dei componenti: competenza e onorabilità (comma 3)

Il comma 3 fissa i requisiti soggettivi dei componenti dei collegi ABF: "specifica competenza e onorabilità". La competenza richiesta è specifica al settore bancario-finanziario, il che esclude la nomina di soggetti privi di esperienza professionale nel campo bancario, giuridico-finanziario o economico. L'onorabilità è il requisito di integrità morale e professionale, verificato dalla Banca d'Italia attraverso il controllo dei carichi pendenti penali e delle eventuali sanzioni disciplinari o regolamentari ricevute dal candidato.

La natura giuridica delle decisioni ABF è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza. La Corte di Cassazione (Sez. Un. Civ., sent. n. 28314/2019) ha chiarito che le decisioni ABF non hanno natura arbitrale (non sono lodi arbitrali ex artt. 820 ss. c.p.c.) né natura conciliativa, ma costituiscono atti amministrativi di un organismo privato con funzioni para-giurisdizionali, analoghe a quelle delle Autorità di regolazione indipendenti. Le decisioni ABF non sono quindi immediatamente esecutive come i lodi arbitrali, ma, come illustrato dal comma 4, il meccanismo della lista di inadempienza assicura una forma di enforcement reputazionale efficace.

4. La lista di inadempienza e il meccanismo reputazionale (comma 4)

Il comma 4 introduce il principale strumento di enforcement del sistema ABF: la pubblicazione sul sito della Banca d'Italia dell'elenco degli intermediari che non adempiono alle decisioni dell'ABF. Questo meccanismo, definito in dottrina "enforcement reputazionale" o "name and shame", si fonda sull'ipotesi che la reputazione sia un asset commerciale di valore per gli intermediari bancari e finanziari, e che il costo reputazionale associato all'iscrizione nella lista di inadempienza sia sufficientemente elevato da incentivare il rispetto spontaneo delle decisioni.

I dati empirici confermano l'efficacia del meccanismo: il tasso di adempimento volontario alle decisioni ABF favorevoli al cliente è storicamente superiore al 90% (Relazione annuale ABF 2024). Gli intermediari iscritti nella lista sono pochi e prevalentemente di piccole dimensioni, in quanto i grandi gruppi bancari hanno un interesse reputazionale maggiore al rispetto delle decisioni. La BdI ha anche introdotto, con la modifica regolamentare del 2021, la possibilità di segnalare alla Banca d'Italia gli inadempimenti reiterati per l'avvio di procedimento sanzionatorio ex art. 145 TUB, creando così un secondo livello di enforcement che va oltre la mera pubblicazione nominativa.

Un profilo applicativo rilevante riguarda la condizionalità di procedibilità del ricorso giudiziale: il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (art. 5, c. 1-bis) e alcune normative speciali (es. art. 32-ter D.Lgs. 206/2005 CDC sulle controversie bancarie) prevedono che, prima di adire il giudice, il consumatore debba esperire il tentativo di conciliazione o il ricorso all'ADR competente (ABF per le controversie bancarie). Il mancato esperimento del tentativo ABF è causa di improcedibilità dell'azione giudiziaria, rilevabile d'ufficio dal giudice. Questa condizionalità rafforza il ruolo dell'ABF come sede primaria di risoluzione delle controversie bancarie-finanziarie di valore contenuto.

5. Raccordo con il sistema ADR europeo e la riforma in corso

L'ABF rappresenta uno degli esempi più maturi di sistema ADR settoriale nell'Unione europea, tanto da essere citato dalla Commissione europea come caso di best practice nel Libro Verde sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (2011) e nei lavori preparatori della dir. ADR 2013/11/UE. Il sistema italiano dell'ABF si distingue per l'elevato tasso di utilizzo (oltre 35.000 ricorsi l'anno nel 2024), la rapidità dei procedimenti (termine di 90 giorni dalla completezza del fascicolo per la decisione), e l'accessibilità (gratuità del ricorso per il cliente, contributo fisso di 20 euro a parziale copertura dei costi). Questi elementi collocano l'ABF ai vertici dei sistemi ADR finanziari europei in termini di efficienza e accessibilità.

Il pacchetto legislativo europeo sui pagamenti (PSD3/PSR) e la proposta di regolamento sui servizi di risoluzione alternativa delle controversie finanziarie prevedono un rafforzamento dell'interoperabilità tra i sistemi ADR nazionali (es. ABF italiano, FOS britannico, BaFin Ombudsmann tedesco) per le controversie transfrontaliere nel mercato unico dei servizi finanziari. In Italia, la Banca d'Italia sta valutando l'introduzione di un accesso digitale integrato all'ABF (attraverso l'identità digitale SPID/CIE), una funzione di mediazione pre-decisionale obbligatoria per le controversie di importo superiore a 10.000 euro, e l'ampliamento della competenza ai reclami relativi ai servizi di open banking erogati da PISP e AISP.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cos'è l'ABF e a che tipo di controversie si applica?

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito dall'art. 128 TUB, è un sistema di Alternative Dispute Resolution (ADR) che risolve le controversie tra clienti e banche o intermediari finanziari (ad es. contestazioni su commissioni, rimborsi, inadempimento contrattuale su mutui, conti correnti, carte di credito, finanziamenti). La competenza va fino a 200.000 euro per la maggior parte delle controversie, senza limite per le richieste di restituzione di somme. Non si occupa di prodotti assicurativi (IVASS) né di servizi di investimento (ACF Consob).

Il ricorso all'ABF è obbligatorio prima di andare in giudizio contro la banca?

Sì, per molte controversie bancarie il D.Lgs. 28/2010 (art. 5, c. 1-bis) prevede l'esperimento dell'ADR competente come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. Il mancato previo ricorso all'ABF può rendere l'azione in tribunale improcedibile, rilevabile d'ufficio dal giudice. La condizionalità si applica alle controversie rientranti nella competenza ratione materiae dell'ABF.

Cosa succede se la banca non rispetta la decisione dell'ABF?

L'intermediario inadempiente viene inserito nell'elenco pubblico delle banche inadempienti pubblicato sul sito della Banca d'Italia (art. 128, c. 4 TUB): sanzione reputazionale che nella pratica incentiva l'adempimento spontaneo (tasso di conformità >90%). Per inadempimenti reiterati, la BdI può avviare un procedimento sanzionatorio ex art. 145 TUB. La decisione ABF non è però immediatamente esecutiva come un titolo giudiziale: per ottenere l'esecuzione forzata, il cliente deve comunque avviare un giudizio ordinario.

Come è composto il Collegio ABF e come si garantisce l'imparzialità?

Il Collegio ABF ha struttura tripartita: un presidente di nomina Banca d'Italia (magistrato o accademico), un membro designato dalle associazioni dei consumatori e un membro designato dalle associazioni degli intermediari. Tutti i componenti devono avere specifica competenza e onorabilità (art. 128, c. 3 TUB). L'imparzialità è garantita dall'indipendenza del presidente (nominato dalla BdI) e dall'assenza di vincolo di mandato per gli altri componenti rispetto alle organizzazioni che li designano.

Il ricorso all'ABF è gratuito? Quanto tempo ci vuole per ottenere una decisione?

Per il cliente il ricorso è sostanzialmente gratuito: è previsto solo un contributo fisso di 20 euro a parziale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Il termine per la decisione è di 90 giorni dalla completezza del fascicolo, con possibilità di proroga in casi complessi. L'ABF deve ricevere il ricorso entro 12 mesi dalla risposta al reclamo presentato alla banca (o dallo scadere del termine di 30 giorni per rispondere al reclamo, se la banca non risponde).

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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