In sintesi
- L'intervento tempestivo deve avvenire entro la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione dei beni.
- Il cancelliere dà notizia dell'intervento al creditore pignorante.
- Per i beni di valore non superiore a dieci milioni di lire, l'intervento deve avvenire entro la data di presentazione del ricorso ex art. 529.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 525 c.p.c. – Condizioni e tempo dell’intervento
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 .113a Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi 20.000 euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529 .
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il creditore che vuole intervenire tempestivamente nell'esecuzione mobiliare deve farlo entro la prima udienza di vendita o assegnazione, con termini ridotti per beni di valore modesto.
Ratio
L'art. 525 c.p.c. fissa i termini entro cui i creditori non pignoranti devono intervenire nella procedura esecutiva per partecipare a pieno titolo alla distribuzione del ricavato. La norma risponde a un'esigenza di certezza e concentrazione: oltre una certa soglia temporale, il processo esecutivo deve poter procedere senza attendere ulteriori nuovi interventi, rendendo prevedibile la platea dei soggetti aventi diritto al riparto.
Analisi
La norma prevede un doppio binario temporale. Per le procedure ordinarie, il termine è la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione: si tratta di un termine mobile, che dipende dalla calendarizzazione concreta del processo. Per le procedure relative a beni di valore modesto (non superiore a dieci milioni di lire, soglia introdotta dalla L. 353/1990 e oggi da aggiornarsi in base ai valori vigenti), il termine anticipato coincide con la data di presentazione del ricorso ex art. 529. In entrambi i casi, il cancelliere informa il creditore pignorante dell'avvenuto intervento.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i creditori che non hanno proceduto al pignoramento direttamente ma intendono partecipare alla distribuzione del ricavato. Il rispetto del termine è cruciale: l'intervento tardivo, pur ammesso, produce conseguenze deteriori in sede di distribuzione. La soglia di valore va verificata sulla base della stima effettuata ai sensi dell'art. 518.
Connessioni
L'art. 525 è il cardine attorno a cui ruotano l'art. 524 (pignoramento successivo), l'art. 526 (facoltà dei creditori intervenuti), l'art. 528 (distribuzione del ricavato) e l'art. 529 (ricorso per assegnazione o vendita). Il meccanismo dell'intervento si coordina con le norme sul riparto ex artt. 541-596 c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ha pignorato i mobili di Caio e l'udienza per l'autorizzazione alla vendita è fissata al 30 maggio. Sempronio, creditore di Caio per un debito di 8.000 euro, viene a conoscenza del pignoramento e deposita il proprio atto di intervento il 15 maggio, prima dell'udienza. Il cancelliere ne dà comunicazione a Tizio. Sempronio è intervenuto tempestivamente e parteciperà alla distribuzione del ricavato con gli stessi diritti del creditore pignorante, potendo anche provocare i singoli atti esecutivi se munito di titolo.
Caso 2: Caso 2
Mevio pignora elettrodomestici di Filano per un valore stimato di 3.000 euro, ampiamente inferiore alla soglia di valore ridotto. Il ricorso per assegnazione viene presentato da Mevio il 10 aprile. Un altro creditore di Filano, Caio, viene a conoscenza dell'esecuzione il 20 aprile e deposita l'atto di intervento il 25 aprile. Poiché il valore dei beni è modesto e il ricorso era già stato presentato il 10 aprile, l'intervento di Caio è tardivo: non gode delle tutele dell'intervento tempestivo e partecipa alla distribuzione in posizione deteriore.
Domande frequenti
Entro quando devo intervenire nell'esecuzione mobiliare per essere considerato creditore intervenuto tempestivo?
Per le procedure ordinarie, devi intervenire entro la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione dei beni. Per le procedure su beni di valore modesto, devi intervenire entro la data di presentazione del ricorso per assegnazione o vendita ai sensi dell'art. 529.
Come faccio a sapere quando è fissata l'udienza di vendita?
Puoi consultare il fascicolo dell'esecuzione presso la cancelleria del tribunale competente, oppure monitorare il portale telematico dei servizi giudiziari (PST) se il fascicolo è informatizzato. Il creditore pignorante è invece informato dal cancelliere degli interventi dei terzi.
Cosa succede se intervengo dopo la prima udienza di vendita?
Il tuo intervento è tardivo. Puoi comunque partecipare alla distribuzione del ricavato, ma in posizione deteriore rispetto ai creditori intervenuti tempestivamente. Se sei privo di titolo esecutivo, le possibilità di soddisfazione si riducono ulteriormente.
È necessario avere un titolo esecutivo per intervenire nell'esecuzione mobiliare?
No, non è necessario per il semplice intervento. Tuttavia, solo i creditori muniti di titolo esecutivo possono provocare i singoli atti della procedura (richiedere la vendita, l'assegnazione, ecc.) ai sensi dell'art. 526. Chi interviene senza titolo esecutivo può solo partecipare alla distribuzione del ricavato.
Qual è la soglia di valore che determina il termine anticipato per l'intervento?
La norma originaria fa riferimento a dieci milioni di lire, introdotta dalla riforma del 1990. Questo importo va ragguagliato ai valori attuali. In pratica, il giudice valuta la soglia sulla base della stima dei beni effettuata ai sensi dell'art. 518. Per importi modesti si applica il termine anticipato coincidente con la presentazione del ricorso.