Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 515 c.p.c. – Cose mobili relativamente impignorabili

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere

pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice

dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza

non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può

anche permetterne l’uso sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e

ricostituzione.

Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al

servizio o alla coltivazione del fondo.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del

mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di

realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare

sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in

forma societaria e in ogni caso se nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito

sul lavoro.

In sintesi

  • Beni agricoli per coltivazione sono pignorabili solo in mancanza di altri mobili
  • Giudice può escludere quelli indispensabili per coltura con ordinanza
  • Strumenti professionali pignorabili fino a 1/5 se altri beni insufficienti
  • Limite non vale per società o prevalenza capitale sul lavoro
  • Giudice può autorizzare uso della cosa anche se pignorante
Indice dei contenuti

I beni agricoli del fondo sono pignorabili solo se mancano altri mobili; strumenti professionali sono pignorabili fino a 1/5 del valore realizzabile altrimenti.

Ratio

La norma riconosce che il debitore agricoltore o professionista necesita di determinati beni per mantenersi e continuare l'attività produttiva. Il pignoramento totale potrebbe distruggere la fonte di reddito, perpetuando l'insolvibilità. La norma prevede protezioni mitigate rispetto ai beni domestici.

Analisi

Primo livello: beni agricoli (attrezzi, animali da lavoro, sementi) possono essere pignorati SOLO se mancano altri mobili di valore sufficiente. Il giudice, su istanza del debitore, può escludere con ordinanza quei beni indispensabili per la coltura e persino permetterne l'uso pur se pignorati. Secondo livello: strumenti, oggetti e libri indispensabili per professione, arte, mestiere sono pignorabili nei limiti di 1/5 del valore realizzo di altri beni (soglia aumentata se insufficiente). Eccezione: per società di capitali o se nel bilancio del debitore prevale capitale sul lavoro, il limite non si applica (perché non vi è esigenza di sopravvivenza personale).

Quando si applica

Si applica in pignoramenti di imprenditori, agricoltori, professionisti indipendenti (avvocati, medici, artigiani). È frequente nei procedimenti contro PMI a conduzione personale.

Connessioni

Si coordina con art. 514 (beni assolutamente impignorabili), art. 516 (frutti e bachi). Rimanda a principi di diritto commerciale (fallimento, liquidazione coatta) e diritto tributario (sequestro beni per illeciti fiscali).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è agricoltore e deve €50.000

Possiede: trattore (€30.000), aratro (€5.000), sementi (€2.000), casa (ipotecata). L'ufficiale giudiziario trova solo mobili agricoli. Pignorerà il trattore (€30.000) ma Tizio ricorre al giudice che esclude aratro e sementi come indispensabili per coltura, permettendogli comunque l'uso.

Caso 2: Caio è avvocato e deve €100.000

Possiede: biblioteca legale (€15.000), computer (€2.000), arredo studio (€5.000), auto personale (€40.000). L'ufficiale pignora prima l'auto (€40.000). Per strumenti professionali vale il limite 1/5 = €8.000. Quindi pignora al massimo €1.500 di biblioteca (1/5 di €7.500 residui). Il resto della biblioteca e il computer rimangono protetti.

Domande frequenti

Se sono un agricoltore, perdo il trattore?

Solo se non hai altri beni di valore. Se possiedi auto, macchinari non agricoli, casa, questi vanno pignorati prima. Puoi ricorrere al giudice per esclusione.

Cosa si intende per 'strumenti indispensabili per la professione'?

Sono attrezzi, software, librerie, strumenti tecnici senza cui la professione non può essere esercitata (computer per avvocato, bisturi per medico, ecc.).

Se sono un professionista con tanto capitale e poco lavoro, perdo la protezione?

Sì, se la tua attività è principalmente di investimento di capitale (holding, s.r.l. immobiliare), il limite 1/5 non si applica. Tutto è pignoabile.

Posso continuare a usare il trattore anche se pignorato?

Sì, il giudice può autorizzare l'uso continuo del bene pignorato, con cautele per la conservazione e ricostituzione.

Se il mio strumento professionale vale €100.000 e altri beni valgono €150.000, quanto posso proteggere?

Il limite è 1/5 di €150.000 = €30.000. Quindi proteggiti fino a €30.000 del tuo strumento. Il resto è pignoabile per coprire il debito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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