Testo dell'articoloAbrogato
Art. 458 c.p.c.
Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del Titolo IV del Libro II disposta dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 457 - Articolo 457 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 459 - Articolo 459 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 456 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 460 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 455 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 461 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 454 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 462 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 453 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato del Codice di Procedura Civile. Non più applicabile al procedimento civile.
Ratio
Questo articolo è stato abrogato e non rappresenta più la normativa vigente nel Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema processuale civile italiano.
Analisi
L'articolo non contiene disposizioni applicabili poiché completamente abrogato. Non ha struttura tecnica rilevante ai fini della pratica processuale contemporanea.
Quando si applica
Non si applica in nessun procedimento civile attuale. Rimane rilevante solo per esigenze storiche o analisi dell'evoluzione normativa.
Connessioni
Per le norme vigenti in materia, fare riferimento agli articoli attualmente in vigore del Codice di Procedura Civile e alle successive riforme processuali.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Sempronio è una parte in causa che legge una decisione giudiziale precedente che cita l'articolo 458 come norma di riferimento. Scopre che questa norma è ormai abrogata e che il giudice dovrà applicare la disciplina sostituita nel Codice vigente.
Caso 2: Caso 2
Mevio, avvocato specializzato in diritto processuale, insegna storia del processo civile e fa riferimento all'articolo 458 come esempio di norma che ha subito modifiche significative. Sottolinea ai suoi studenti l'importanza di consultare sempre il testo aggiornato del codice.
Domande frequenti
L'articolo 458 del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?
No, l'articolo 458 è abrogato e non è più applicabile. Non produce effetti giuridici nel sistema processuale civile contemporaneo.
Posso basare una difesa legale sull'articolo 458 del CPC?
No. Essendo abrogato, non può costituire fondamento di alcun atto processuale. Occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti.
Qual è la norma vigente che ha sostituito l'articolo 458?
Dipende dall'ambito specifico regolato dall'articolo abrogato. Consulta un avvocato o il Codice di Procedura Civile aggiornato per la disposizione applicabile.
Quando è stato abrogato l'articolo 458?
L'abrogazione è avvenuta nel contesto delle riforme processuali successive. Per la data precisa, consulta le note alla norma nel codice annotato.
Dove trovo informazioni sulla normativa che ha sostituito l'articolo 458?
Consulta i codici annotati, gli studi di diritto processuale civile e le note del Codice di Procedura Civile vigente.