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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Domanda proposta mediante citazione a comparire a udienza fissa
  • Alternativa: proposta verbale con redazione di processo verbale da notificare
  • Processo verbale notificato con citazione a comparire a udienza fissa
  • Forma flessibile per favorire l'accesso al giudice di pace

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 316 c.p.c. – Forma della domanda

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato unitamente al decreto di cui all’articolo 318.

In sintesi

  • Domanda proposta mediante citazione a comparire a udienza fissa
  • Alternativa: proposta verbale con redazione di processo verbale da notificare
  • Processo verbale notificato con citazione a comparire a udienza fissa
  • Forma flessibile per favorire l'accesso al giudice di pace

La domanda davanti al giudice di pace si propone mediante citazione a comparire, in alternativa verbalmente con processo verbale.

Ratio

L'articolo 316 c.p.c. stabilisce le modalità di promozione della domanda dinanzi al giudice di pace, organo della giurisdizione ordinaria con competenza su controversie di minor valore. La norma è stata profondamente riformata nel 1990 e 1991 per semplificare l'accesso alla giustizia civile, riducendo la complessità formale e permettendo ai cittadini di ricorrere senza necessaria assistenza legale. La facoltà di proposta verbale riflette un intento di democratizzazione del processo.

Analisi

La disposizione articola due percorsi paralleli. Il primo prevede la citazione a comparire a udienza fissa, atto formale che fissa il giorno della comparizione. Il secondo consente la proposizione verbale: il giudice di pace redige un processo verbale che deve essere notificato con citazione a comparire. In entrambi i casi il termine libero fra notificazione e comparizione è ridotto (metà dei termini ordinari secondo l'articolo 163-bis). Se la citazione indica un giorno senza udienza, la comparizione è rinviata d'ufficio alla prima udienza disponibile.

Quando si applica

Si applica a tutte le domande promosse dinanzi al giudice di pace, indipendentemente dalla materia e dal valore della controversia entro i limiti della competenza di questo organo. Ciò include controversie in materia di responsabilità civile fino a 5.000 euro, questioni contrattuali, diritti reali minori, danni da illeciti civili. La forma orale è particolarmente utilizzata da cittadini che desiderano proporre ricorso senza ricorrere a un professionista legale.

Connessioni

La norma si collega all'articolo 163-bis c.p.c. che stabilisce i termini liberi ordinari, ridotti qui alla metà. Rimanda all'articolo 185 ultimo comma per la forma del processo verbale di conciliazione. L'articolo 317 c.p.c. regola la rappresentanza delle parti davanti al giudice di pace, articolo 318 il contenuto della domanda, articolo 319 la costituzione delle parti. Le riforme del 1990 e 1991 hanno radicalmente innovato anche gli articoli 320 e 321 sulla trattazione e decisione della causa.

Casi pratici

Caso 1: Tizio vanta un credito di 2.000 euro verso Caio per una fornitura di beni

Decide di ricorrere al giudice di pace per il recupero. Propone una citazione a comparire a udienza fissa indicando il giorno dell'udienza e allegando la documentazione contrattuale. Caio viene notificato della citazione almeno 20 giorni prima della comparizione (termine ridotto a metà). In udienza il giudice tenta la conciliazione; se fallisce, procede all'interrogatorio libero e alla raccolta della prova.

Caso 2: Caso 2

Sempronio ha una controversia di confine con il vicino Mevio relativa a un piccolo terreno. Preferisce evitare l'assistenza legale e si presenta direttamente davanti al giudice di pace per proporre verbalmente la sua domanda. Il giudice redige processo verbale della proposizione e Sempronio provvede personalmente alla notificazione a Mevio con allegata citazione a comparire. L'iter procedurale prosegue identico a quello della citazione scritta.

Domande frequenti

Quale differenza esiste tra citazione scritta e proposta verbale davanti al giudice di pace?

La forma scritta è diretta e formale; la forma verbale richiede che il giudice rediga un processo verbale che deve poi essere notificato. L'effetto finale è identico: in entrambi i casi si fissa l'udienza e si avvia il procedimento. La proposta verbale è più semplice per chi non dispone di assistenza legale.

Chi deve notificare il processo verbale quando la domanda è proposta verbalmente?

L'attore stesso, a cura personale. Il giudice non provvede alla notificazione; il suo ruolo è limitato alla redazione del processo verbale. L'attore deve quindi incaricare un ufficiale giudiziario della notificazione a Caio, come per la citazione ordinaria.

Quanto tempo ha l'attore per comparire in udienza dopo la notificazione della citazione?

Deve intercorrere un termine minimo libero non inferiore a quello previsto dall'articolo 163-bis, ridotto a metà. Per le controversie di minor valore, il termine è generalmente di 20 giorni, poiché il termine ordinario è 40 giorni.

Se il giudice di pace non tiene udienza nel giorno indicato nella citazione, cosa succede?

L'articolo 316 dispone che la comparizione è d'ufficio rinviata all'udienza immediatamente successiva. Non è necessario emanare un nuovo provvedimento; il rinvio avviene automaticamente per legge.

È possibile farsi assistere da un avvocato davanti al giudice di pace?

Sì. Sebbene non sia obbligatorio, l'articolo 317 c.p.c. consente la rappresentanza mediante procuratore munito di mandato scritto. L'assistenza legale è facoltativa ma consigliata in controversie complesse o di importo significativo entro i limiti della competenza del giudice di pace.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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