Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 726 c.p.p. – Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell’articolo 167.

In sintesi

  • Citazione testimoni residenti/dimoranti territorio italiano richiesta da autorità straniera trasmessa a procuratore della Repubblica luogo esecuzione
  • Procuratore provvede notificazione secondo art. 167 cpp
  • Eccezione alle procedure ordinarie di rogatoria (art. 724 cpp non richiede autorizzazione Corte d'Appello)
  • Procedura semplificata per testimoni
Indice dei contenuti

Citazione testimoni stranieri a richiesta autorità giudiziaria straniera trasmessa a procuratore di quel luogo per notificazione secondo norme italiane.

Ratio

L'articolo 726 c.p.p. prevede procedura semplificata per la citazione di testimoni in conseguenza di rogatoria straniera, bypassando il controllo giurisdizionale della Corte d'Appello richiesto dalla norma generale (art. 724). La ratio è agevolare la raccolta di testimonianza da persone fisiche residenti o dimoranti in Italia, accelerando tempi di cooperazione senza sacrificare protezione sostanziale (l'esecuzione dell'audizione rimane soggetta a regole ordinarie).

La norma riflette principio pragmatico: una semplice citazione a testimoniare non comporta rischi costituzionali equivalenti a rogatorie di acquisizione dati sensibili, quindi merita procedura accelerata.

Analisi

La norma distingue nettamente tra fase della citazione (trasmissione a procuratore per notificazione, semplificata) e fase dell'audizione (assoggettata a norme ordinarie). Il procuratore della Repubblica è il tramite: riceve la richiesta di citazione da autorità straniera (tramite Ministero della Giustizia tipicamente) e provvede a notificare il testimone secondo norme di citazione ordinarie (art. 167 c.p.p., il quale prescrive consegna dell'atto al destinatario, con riferimenti a luogo, data, autorità).

Non è richiesta autorizzazione preventiva della Corte d'Appello (art. 724), dunque la procedura è più snella. L'atto di notificazione è redatto in forma italiana, anche se la citazione è a procedimento estero.

Quando si applica

La norma si applica quando un'autorità straniera richieda la comparizione di testimone residente o dimorante in territorio italiano. È procedura frequente in procedimenti che coinvolgono test imonianze italiane, crimini transnazionali dove testimone italiano ha informazioni rilevanti. La semplificazione è particolarmente preziosa per crimini organizzati e reati internazionali.

Non si applica se il testimone non risiede in Italia (allora rogatoria ordinaria art. 724), né se la richiesta riguarda imputato o perito (allora art. 724 ordinario). Specificamente per soli testimoni.

Connessioni

L'articolo 726 c.p.p. si collega agli artt. 724 (rogatoria ordinaria), 725 (esecuzione rogatoria), 726-bis (notificazione diretta), 726-ter (autorità amministrativa straniera). Rimanda all'art. 167 c.p.p. sulle norme di citazione ordinarie, agli artt. 195-210 c.p.p. su testimonianza e confronto dibattimentale, al capo VIII del libro VI sulla assistenza giudiziaria internazionale.

Correlato alle Convenzioni internazionali (es. Convenzione Strasburgo 1959 e Protocolli) che contemplano semplificazioni per citazione di testimoni in ambito internazionale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Un'autorità giudiziaria svizzera richiede che Tizio, residente a Lugano ma con domicilio a Como, sia citato come testimone nel procedimento contro Caio per riciclaggio transfrontaliero. La richiesta giunge al Ministero italiano, che la trasmette al procuratore della Repubblica di Como (luogo di domicilio). Il procuratore notifica Tizio con atto di citazione redatto in italiano, indicando data, luogo e autorità svizzera dinnanzi cui comparire. Non è richiesta autorizzazione della Corte d'Appello di Milano. Tizio è vincolato a comparire; il suo rifiuto ingiustificato può costituire reato.

Caso 2: Caso 2

Un tribunale tedesco richiedere che Sempronio, professore universitario con domicilio a Berlino ma che insegna presso l'Università di Roma, sia citato come perito in procedimento di frode bancaria transnazionale. Se la richiesta riguarda Sempronio quale testimone di fatti rilevanti (es. ha constatato anomalie nel reporting contabile), la procedura semplificata potrebbe applicarsi. Se invece Sempronio è richiesto quale perito (incarico tecnico esperto), la rogatoria ordinaria (art. 724) sarebbe più idonea, con controllo della Corte d'Appello di Roma.

Domande frequenti

Sono testimone in un procedimento straniero: come vengo citato?

Se sei residente o dimori in Italia, l'autorità straniera chiede al Ministero italiano di citarti. Il Ministero trasmette al procuratore della Repubblica del luogo dove stai, che ti notifica l'atto di citazione con le modalità ordinarie italiane (consegna personale o equiparata).

Devo comparire se sono citato da estero?

Sì, sei vincolato a comparire. La citazione a testimoniare davanti a autorità straniera ha lo stesso valore di una citazione davanti a tribunale italiano. Il rifiuto ingiustificato può esporre a responsabilità penale.

La procedura è diversa dalla rogatoria ordinaria?

Sì, per la citazione di testimoni non è richiesta l'autorizzazione preventiva della Corte d'Appello, quindi è procedura più rapida e diretta. L'audizione del testimone successivamente seguirà norme ordinarie.

Posso chiedere di testimoniare in Italia anziché andare all'estero?

Potenzialmente sì, se l'autorità straniera acconsente. In quel caso, la rogatoria ordinaria (art. 724) si attiverebbe, e la Corte d'Appello italiana autorizzerebbe un giudice a raccogliere la tua testimonianza in Italia per trasmissione al tribunale straniero.

Se vivo all'estero, come vengo citato?

Se non sei residente o dimorante in Italia, non si applica la procedura semplificata dell'art. 726. L'autorità straniera dovrebbe usare canali diplomatici diretti o la procedura ordinaria di rogatoria (art. 724).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.