Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 708 c.p.p. – Provvedimento di estradizione. Consegna

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Provvedimento di estradizione. Consegna

1. Il Ministro della giustizia decide in merito all’estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione.

2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l’estradizione, se detenuta, è posta in libertà.

3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell’estradizione.

4. Il Ministro della giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall’estradando ai fini dell’estradizione.

5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell’efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l’estinzione del giudizio.

6. Il provvedimento di concessione dell’estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando; in tal caso quest’ultimo viene posto in libertà.

In sintesi

  • Decisione ministeriale sull'estradizione entro 45 giorni da consenso o scadenza impugnazione (art. 708 comma 1)
  • Se ministro non decide entro termine, la persona in carcere è liberata (art. 708 comma 2)
  • Ministro comunica decisione positiva allo Stato straniero con luogo e data di consegna
  • Consegna avviene entro 15 giorni, prorogabile altri 20 giorni su richiesta motivata dello Stato richiedente
  • Se scade il termine senza consegna, l'estradato è liberato e il provvedimento perde efficacia
Indice dei contenuti

Ministro decide sull'estradizione entro 45 giorni; se silenzio, la persona è liberata; consegna entro 15 giorni, prorogabili 20 giorni.

Ratio

La norma disciplina la fase finale dell'estradizione, cioè il passaggio dalla decisione giudiziaria alla consegna materiale della persona. La ratio è doppia: da un lato attribuisce al ministro la decisione politica finale (anche una sentenza favorevole non vinccola il ministro); dall'altro protegge l'interessato dalla detenzione indefinita mediante termini perentori e liberazione automatica del silenzio amministrativo. Il termine di 45 giorni è ragionevole compromise tra esigenza di cooperazione internazionale e diritto alla libertà.

Analisi

Il primo comma fissa il termine: 45 giorni dal verbale di consenso ovvero dalla scadenza del termine per impugnazione della sentenza della Corte o dal deposito della sentenza di cassazione (se ricorso proposto). È termine perentorio per il ministro. Il secondo comma è norma di tutela cruciale: se il termine scade senza decision ministeriale, la persona detenuta è immediatamente posta in libertà. Il terzo comma contempla il diniego (nel qual caso similmente si libera). Il quarto comma regola la comunicazione: il ministro comunica allo Stato richiedente la decision positiva, il luogo e la data della consegna con 'precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall'estradando' (es. carcere, custodia domiciliare) durante il procedimento italiano. Il quinto comma disciplina la consegna: entro 15 giorni dalla data stabilita; a domanda motivata dello Stato, prorogabile di altri 20 giorni. Il sesto comma prevede che se lo Stato richiedente non piglia in consegna entro il termine, l'estradato è liberat e il provvedimento perde efficacia (non può essere replicato senza nuova domanda).

Quando si applica

Dopo la pronuncia della sentenza (Corte Appello o Cassazione) e scadenza dei termini per impugnazione. Esempi: Tizio è estradato dalla Corte di Appello il 1° maggio; il termine per ricorso scade il 1° giugno. Ministro ha fino al 15 luglio per decidere. Se al 16 luglio il ministro non ha deciso, Tizio (in carcere) è liberato. Caio invece consente volontariamente l'estradizione il 10 maggio; il ministro ha 45 giorni, cioè fino al 24 giugno. Se positivo, il ministro ordina consegna a Parigi il 1° luglio; la Francia ha 15 giorni (fino al 16 luglio) per ritirare Caio. Se fa domanda motivata, i termini si prolungano di 20 giorni (fino al 5 agosto). Se la Francia non ritira Caio entro il 5 agosto, Caio è liberato.

Connessioni

La disposizione rimanda agli artt. 701 (garanzia giurisdizionale), 704 (procedimento Corte Appello), 706 (ricorso cassazione), 699 (principio di specialità). Correlati anche artt. 285, 262-263 c.p.p. su custodia e restituzione. Il rimvio all'art. 203 att. (articolo transitorio) precisa modifiche normative apportate. Collega ai trattati internazionali di estradizione che definiscono modalità e tempi di consegna.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è estradato dalla Corte di Appello di Roma il 10 maggio per frode tedesca

Non ricorre in cassazione; il termine di 30 giorni scade il 10 giugno. Il ministro ha 45 giorni dal 10 giugno, cioè fino al 24 luglio, per decidere. Al 24 luglio il ministro autorizza l'estradizione con decreto ministeriale e comunica alla Germania 'consegna presso il carcere di Rebibbia, Roma, il 1° agosto'. La Germania ha 15 giorni (fino al 16 agosto) per ritirare Tizio. Il 5 agosto il consolato tedesco si presenta a Roma, ritira Tizio e lo trasferisce in Germania. L'estradizione è completata.

Caso 2: Caso 2

Caio consente volontariamente l'estradizione il 1° maggio davanti al procuratore generale; il verbale è redatto. Il ministro ha 45 giorni, fino al 15 giugno, per decidere. Al 10 giugno il ministro comunica positivamente alla Spagna 'consegna il 20 giugno a Madrid, aeroporto di Barajas'. La Spagna ha 15 giorni dal 20 giugno (fino al 5 luglio) per ritirare Caio. Il 22 giugno Caio viene trasferito a Madrid dalla Guardia Civil spagnola. Se però il 30 giugno (primo dei 15 giorni) la Spagna presenta richiesta motivata di proroga, i termini si estendono di 20 giorni (fino al 4 agosto). Se al 5 agosto (o 4 agosto se prorogato) la Spagna non ha ancora ritirato Caio, Caio è liberato e il provvedimento di estradizione perde efficacia, non potendo essere ripetuto senza nuova domanda.

Domande frequenti

Quanto tempo ha il ministro per decidere sull'estradizione?

45 giorni dal verbale di consenso ovvero dalla scadenza del termine per ricorso in cassazione (o dal deposito della sentenza di cassazione se ricorso proposto).

Se il ministro non decide entro 45 giorni, cosa succede?

Se sei detenuto, sei liberato automaticamente. Se sei in libertà provvisoria, rimani libero. Il termine è perentorio e il silenzio equivale a liberazione.

Cosa significa 'consegna' nel contesto dell'estradizione?

È il trasferimento materiale della tua persona allo Stato richiedente, avvenuto presso un confine, un aeroporto, una stazione, sotto controllo di autorità italiane e straniere.

Quanto tempo ha lo Stato estero per venire a ritirare la persona?

15 giorni dalla data di consegna stabilita dal ministro. Su richiesta motivata dello Stato, il termine è prorogabile di altri 20 giorni.

Se lo Stato estero non ritira entro il termine, sono liberat?

Sì, sei immediateamente liberato. Il provvedimento di estradizione perde efficacia e non può essere ripetuto senza una nuova domanda completa da parte dello Stato richiedente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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