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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 274-bis c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 274 - Art. 274 c.p.c.: Riunione di procedimenti relativi a cause conne→Cod. proc. civ. art. 275 - Articolo 275 Codice di Procedura Civile: Decisione del collegio→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 273 c.p.c.: Riunione di procedimenti relativi alla stessa c→Articolo 276 Codice di Procedura Civile: Deliberazione→Art. 272 c.p.c.: Decisione delle questioni relative all’interven→Articolo 277 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sul merito→Art. 271 c.p.c.: Costituzione del terzo chiamato→Art. 278 Codice di Procedura Civile: Condanna generica: Provvisionale→Art. 270 c.p.c.: Chiamata di un terzo per ordine del giudice
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 274-bis c.p.c. fu inserito nel codice di rito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, che riformò profondamente il processo del lavoro introducendo un rito speciale caratterizzato da concentrazione, oralità e immediatezza. In questo contesto sistematico, la riunione obbligatoria dei procedimenti connessi rispondeva a una duplice esigenza: da un lato, garantire l'economia processuale evitando la dispersione di cause strettamente legate tra loro; dall'altro, scongiurare il rischio di pronunce contraddittorie su rapporti giuridici interdipendenti, come accade frequentemente nel contenzioso lavoristico e previdenziale, dove le stesse parti si fronteggiano in più giudizi paralleli aventi ad oggetto il medesimo rapporto di lavoro sotto profili differenti. La scelta del legislatore del 1973 di prevedere la riunione obbligatoria, e non meramente facoltativa come nel rito ordinario dell'epoca, rifletteva la vocazione pubblicistica del processo del lavoro: il giudice non attendeva l'iniziativa delle parti, ma interveniva d'ufficio per assicurare la coerenza del sistema giudiziario.
Analisi del testo
Il testo originario dell'art. 274-bis c.p.c., nella formulazione risultante dalla L. 533/1973, stabiliva che quando davanti allo stesso giudice pendevano più procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro privato, di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e di altri rapporti di collaborazione, nonché in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, tra le stesse parti o tra parti diverse ma con oggetto connesso, il giudice doveva disporre la riunione d'ufficio. La riunione era pertanto eterodiretta: non presupponeva l'istanza di alcuna delle parti ma scaturiva dal potere-dovere del magistrato di coordinare i procedimenti pendenti nel medesimo ufficio. Sul piano tecnico, la norma operava su due piani distinti: la connessione soggettiva e la connessione oggettiva. La collocazione della norma nel capo dedicato ai procedimenti davanti al tribunale confermava la sua applicabilità esclusiva al rito del lavoro come disciplinato dalla L. 533/1973.
Quando si applica
Poiché l'art. 274-bis c.p.c. è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, con effetto dall'entrata in vigore della riforma (30 aprile 1995), la norma non è più applicabile a nessun procedimento instaurato dopo tale data. In via di principio storico-ricostruttivo, l'art. 274-bis trovava applicazione ogniqualvolta: (a) più cause erano pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario; (b) rientravano nella cognizione del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c. o dell'art. 442 c.p.c.; (c) sussisteva un nesso di connessione soggettiva od oggettiva tra i procedimenti. Il giudice non aveva discrezionalità: accertati i presupposti, la riunione era atto dovuto. Oggi, in materia di lavoro, la riunione dei procedimenti connessi è disciplinata dall'art. 151 disp. att. c.p.c., che attribuisce al giudice un potere di riunione facoltativo, e non più obbligatorio. La scelta del legislatore del 1990 di trasformare la riunione da obbligo in facoltà rispecchia una concezione meno pubblicistica e più gestionale dell'udienza.
Connessioni con altre norme
L'abrogazione dell'art. 274-bis c.p.c. va letta in connessione con il più ampio riassetto sistematico operato dalla L. 353/1990. Le norme attualmente rilevanti in materia di riunione e connessione nel rito del lavoro formano un sistema coordinato. Art. 40 c.p.c. (connessione): disciplina il regime delle cause soggette a riti diversi, stabilendo che quando una causa è soggetta al rito ordinario e un'altra al rito del lavoro, la connessione determina l'applicazione del rito ordinario salvo che la causa da trattare con rito speciale non abbia carattere pregiudiziale. Art. 151 disp. att. c.p.c.: norma di attuazione che disciplina la riunione nel rito del lavoro, consentendo al giudice di riunire d'ufficio i procedimenti connessi pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario quando non ne derivi ritardo nell'istruzione e nella decisione. Art. 274 c.p.c. (riunione nel rito ordinario): la norma-speculare per il rito ordinario, che prevede la riunione facoltativa di cause connesse pendenti davanti allo stesso istruttore. Artt. 409 e 442 c.p.c.: definiscono l'ambito di applicazione del rito del lavoro e del rito previdenziale.
Casi pratici
Avvertenza: i casi pratici hanno finalità illustrative e didattiche, con nomi di fantasia utilizzati a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Nota: articolo abrogato. Tizio e Caio avrebbero potuto invocare questa norma in una situazione come la seguente: Tizio, operaio metalmeccanico alle dipendenze della società Alfa S.p.A., instaurava nel 1985 due distinti procedimenti davanti al Pretore del lavoro di Milano. Con il primo ricorso chiedeva il riconoscimento del superiore inquadramento e le conseguenti differenze retributive. Con il secondo ricorso, proposto a distanza di pochi mesi, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla medesima società. Sul presupposto che le due cause pendevano davanti al medesimo Pretore, riguardavano le stesse parti (Tizio contro Alfa S.p.A.) e presentavano una connessione oggettiva, l'inquadramento inferiore era stato addotto come concausa del licenziamento, il giudice avrebbe dovuto disporre d'ufficio la riunione ai sensi dell'art. 274-bis c.p.c., senza attendere l'istanza di alcuna delle parti. Sempronio, collega di Tizio e anch'egli dipendente di Alfa S.p.A., che aveva proposto analoga domanda di inquadramento, non avrebbe invece beneficiato della riunione automatica con i procedimenti di Tizio, poiché la mera identità del convenuto e della questione giuridica non era sufficiente in assenza di una connessione soggettiva bilaterale o di una dipendenza pregiudiziale tra le domande. Oggi, per situazioni analoghe, il giudice del lavoro valuta discrezionalmente l'opportunità della riunione ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c.
Domande frequenti
Perché l'art. 274-bis c.p.c. è stato abrogato?
La L. 353/1990 ha riformato organicamente il processo civile puntando a uniformare i riti e a semplificare la disciplina della connessione. La riunione obbligatoria del rito del lavoro è stata trasformata in facoltativa (art. 151 disp. att. c.p.c.) per evitare che l'automatismo della riunione causasse ritardi nella trattazione.
Qual è oggi la norma che regola la riunione nel rito del lavoro?
La riunione dei procedimenti lavoristici connessi è disciplinata dall'art. 151 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., che attribuisce al giudice un potere discrezionale di riunire d'ufficio le cause pendenti davanti allo stesso ufficio, purché la riunione non causi ritardi nella trattazione e nella decisione.
Come si gestisce oggi la connessione tra una causa di lavoro e una causa di rito ordinario?
L'art. 40 c.p.c. stabilisce che, in caso di connessione tra cause soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario, salvo che la causa da trattare con rito speciale abbia carattere pregiudiziale rispetto all'altra: in tal caso prevale il rito speciale (lavoristico).
L'art. 274-bis c.p.c. si applicava anche alle controversie previdenziali?
Sì. La norma abbracciava sia le controversie di lavoro privato rientranti nell'art. 409 c.p.c. sia le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c. La riunione obbligatoria poteva quindi riguardare, ad esempio, un procedimento per prestazioni previdenziali e un procedimento per riconoscimento del rapporto lavorativo che ne costituiva il presupposto.
La riunione prevista dall'art. 274-bis c.p.c. era soggetta a impugnazione separata?
No. Il provvedimento di riunione aveva natura ordinatoria e non era autonomamente impugnabile. La parte che riteneva illegittima la riunione poteva sollevare la questione come motivo di nullità processuale in sede di impugnazione della sentenza definitiva, nei limiti in cui il vizio avesse in concreto pregiudicato il diritto di difesa.