Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 271 c.p.c. – Costituzione del terzo chiamato

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo .

In sintesi

  • Il terzo citato in causa deve rispettare i termini e le modalità di costituzione previste per il ricorrente ordinario
  • È possibile chiamare un ulteriore terzo, ma la dichiarazione deve essere inserita nella comparsa di risposta
  • L'autorizzazione del giudice è necessaria prima di procedere a una chiamata di secondo grado
  • Una sentenza della Corte costituzionale ha esteso ulteriormente i diritti procedurali del terzo chiamato
Indice dei contenuti

Il terzo chiamato in causa deve costituirsi seguendo le regole ordinarie di citazione e può a sua volta chiamare altri soggetti, con autorizzazione del giudice.

Ratio

L'articolo 271 regola la posizione del terzo che viene trascinato in giudizio da una delle parti originarie. La norma persegue l'obiettivo di assicurare parità di trattamento tra i soggetti coinvolti nel processo, garantendo al terzo gli stessi diritti e gli stessi doveri della parte ordinaria. Questa disciplina nasce dalla necessità di conferire al terzo piena capacità processuale, evitando che il suo coinvolgimento tardivo lo metta in una posizione di svantaggio procedurale rispetto agli altri litiganti.

Analisi

La norma stabilisce che al terzo si applichino le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma, c.p.c., che riguardano l'atto di citazione e la costituzione del convenuto. In particolare, il terzo deve costituirsi in giudizio rispettando i medesimi termini e le medesime modalità previste per il ricorrente ordinario. Il comma successivo disciplina la chiamata in causa di un ulteriore terzo: questa deve essere necessariamente dichiarata nella comparsa di risposta, pena decadenza dell'istanza, e successivamente autorizzata dal giudice ai sensi dell'articolo 269. La sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 1997, n. 260 ha esteso al terzo anche i diritti previsti dall'articolo 167, secondo comma, c.p.c., garantendogli pienamente la possibilità di dedurre eccezioni di giurisdizione e di rito.

Quando si applica

L'articolo 271 trova applicazione ogni volta che un'azione viene proposta nei confronti di un soggetto diverso dalle parti originariamente litiganti. Esempi concreti riguardano le cause di responsabilità civile, dove il convenuto chiama in causa l'assicuratore o il vettore; le controversie in materia di credito, dove il debitore escute il garante; oppure i giudizi di appalto, dove l'appaltatore principale chiama il subappaltatore. Il terzo, una volta citato, acquista pieno status di parte e può articolare la propria difesa con tutti gli strumenti processuali ordinari.

Connessioni

L'articolo 271 si collega strettamente agli articoli 166, 167 e 169 c.p.c., che disciplinano l'atto di citazione e la costituzione in giudizio del convenuto ordinario. L'articolo 269 c.p.c. contiene i requisiti per la chiamata in causa di un terzo, mentre l'articolo 187 c.p.c. concerne il rinvio della causa davanti al collegio. Rileva inoltre l'articolo 272 c.p.c., che disciplina la decisione delle questioni relative all'intervento.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio vende un'auto a Caio e successivamente il veicolo causa un incidente a una terza persona. La terza persona danneggiata cita in giudizio Caio (il compratore) per ottenere il risarcimento. Caio riceve la citazione e decide di chiamare in causa Tizio (il venditore originario) sostenetene che il difetto era preesistente alla vendita e responsabilità dovrebbe ricadere su di lui. Caio deve dichiarare questa intenzione nella sua comparsa di risposta e successivamente ottenere l'autorizzazione del giudice per procedere alla chiamata in causa di Tizio. Una volta autorizzato, Tizio è citato in giudizio come terzo, con tutti i diritti procedurali ordinari.

Caso 2: Caso 2

Sempronio è un imprenditore che affida l'esecuzione di lavori di ristrutturazione a Mevio (l'appaltatore). Durante i lavori, Mevio delega parte del lavoro a Filano (il subappaltatore), senza darne comunicazione formale a Sempronio. Quando sorgono difetti nella realizzazione, Sempronio cita in giudizio Mevio. Quest'ultimo, intendendo riversare la responsabilità sul subappaltatore, decide di chiamare Filano in causa come terzo, rispettando i termini e le modalità previste dall'articolo 271. Una volta citato, Filano dovrà costituirsi in giudizio e potrà difendersi esattamente come una parte ordinaria.

Domande frequenti

Quali sono i termini entro cui un terzo chiamato in causa deve costituirsi?

Il terzo deve costituirsi applicando le medesime regole previste per il convenuto ordinario: generalmente ha 20 giorni dalla scadenza del termine per la contestazione dell'atto di citazione per depositare la comparsa di risposta, secondo quanto stabilito dagli articoli 166 e 167 c.p.c.

Cosa accade se il terzo non si costituisce nei termini stabiliti?

Il terzo contumace vedrà pronunciata sentenza di condanna nei suoi confronti in base alle allegazioni delle parti che si sono costituite. Non sarà quindi ammesso a depositare successivamente memorie difensive, se non per provare fatti sopravvenuti.

È possibile chiamare in causa un ulteriore terzo durante il processo?

Sì, è possibile, ma solamente se la dichiarazione di volontà di chiamare il terzo è inserita nella comparsa di risposta, a pena di decadenza. Il giudice deve successivamente autorizzare questa chiamata in causa, valutando se conveniente al corretto svolgimento del processo.

Qual è la differenza tra intervento volontario e chiamata in causa di un terzo?

L'intervento è una scelta del terzo di entrare volontariamente nel processo per difendere interessi propri; la chiamata in causa, invece, è una scelta della parte di trascinare il terzo nel giudizio, generalmente per riversarvi responsabilità o cercare rimborsi.

Un terzo chiamato in causa può fare appello da una sentenza che lo riguarda?

Sì, il terzo chiamato in causa acquista piena capacità di parte e quindi può proporre tutti i mezzi di impugnazione ordinari, incluso l'appello contro la sentenza che lo condanna o che riguarda suoi interessi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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