Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 266 c.p.c. – Revisione del conto approvato

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.

In sintesi

  • La revisione del conto è rimedio straordinario, non ordinaria impugnazione dell'ordinanza di pagamento
  • Ammessa solo per quattro vizi oggettivi: errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite
  • La revisione può essere chiesta in separato processo, non è subordinata alla pendenza della causa originaria
  • La revisione tutela contro difetti oggettivi del calcolo o della documentazione, non contro mere valutazioni discrezionali
Indice dei contenuti

Il conto approvato dal giudice può essere revisionato solo per errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite, anche in separato processo.

Ratio

L'art. 266 c.p.c. bilancia due esigenze: certezza del conto approvato (titolo esecutivo non impugnabile) e correzione di vizi oggettivi del calcolo (errore materiale, falsificazione). La ratio è precludere riaperture generiche del conto ('ritengo di aver pagato male'), mentre consente correzione di vizi materiali manifesti. La possibilità di revisione in separato processo enfatizza il carattere straordinario e cauto del rimedio.

Analisi

Il termine 'approvato' nel testo include sia l'accettazione espressa sia tacita (art. 263 c.p.c.). I quattro vizi sono rigidamente tassativi: errore materiale (errore nel calcolo aritmetico), omissione (partita non indicata ma dovuta), falsità (dato falso nella partita, es. importo falsificato), duplicazione (la medesima partita inserita due volte). Non sono revisibili difetti logici, di valutazione tecnica, o mere divergenze su prezzi negoziati. La revisione non è impugnazione dell'ordinanza del giudice, ma azione autonoma a cognizione piena.

Quando si applica

Applicazione tipica: calcolo aritmetico errato nel conto professionale (3+5 scritto come 8 anziché 8), partita di spesa dimenticata dal creditore nel rendiconto, doppio inserimento della stessa fattura, importo falsificato nel documento. Non è revisibile una lite successiva sul prezzo negoziato ('avevamo pattuito 100 non 150'), che deve essere contestata subito secondo l'art. 264 c.p.c.

Connessioni

L'art. 266 si coordina con l'art. 263 c.p.c. (presentazione e accettazione), l'art. 264 c.p.c. (impugnazione prima di accettazione), e l'art. 265 c.p.c. (giuramento). Si relaziona al regime della revisione generale (art. 392-396 c.p.c.) e ai rimedi cautelari. La revisione in 'separato processo' sottopone il ricorrente alle norme ordinarie di giurisdizione e competenza, e richiede citazione formale della controparte.

Casi pratici

Caso 1: Tizio commissiona lavori a Caio per 10.000 euro

Il conto è depositato e accettato, ordinanza di pagamento emessa. A posteriori, Tizio scopre che una partita è stata inserita due volte nel conto (fattura della stessa fornitura compare in due righe): duplicazione di 2.000 euro. Tizio propone revisione conto in separato giudizio. Il giudice verifica la duplicazione oggettiva e accoglie la revisione, riducendo il debito a 8.000 euro.

Caso 2: Caso 2

Sempronio cita un precedente amministratore condominiale (Mevio) per il conto non rendicontato. Dopo arbitrato, Mevio presenta il conto e lo accettano entrambi. Successivamente, durante verifica di bilancio, Tizio (nuovo amministratore) accorge che nel conto sono state omesse tre fatture di manutenzione straordinaria per 1.500 euro non addebitabili a Mevio (pagamenti personali del condominio). Tizio propone revisione per omissione e ottiene riconoscimento: il conto è modificato includendo omissione e correggendo così l'ordinanza.

Domande frequenti

Posso richiedere revisione del conto se cambia l'opinione sul prezzo negoziato?

No. La revisione è limitata a vizi oggettivi (errore materiale, omissione, falsità, duplicazione). Se ritieni che il prezzo sia sbagliato, dovevi contestarlo prima dell'accettazione secondo l'art. 264 c.p.c.

L'errore materiale deve essere 'palese' o il giudice indaga anche su errori nascosti?

L'art. 266 non richiede palese, ma il giudice valuta se l'errore è realmente materiale (aritmetico, documentale) e non logico. Un'indagine errata su cosa sia stato pattuito è questione di merito, non revisione.

Se scopro un errore materiale, devo agire subito o ho tempo?

La norma non fissa un termine di decadenza. Tuttavia, il principio di buona fede processuale e la ragionevole diligenza consigliano di agire prontamente dopo la scoperta.

La revisione sospende l'esecuzione dell'ordinanza di pagamento?

No, l'art. 266 non lo prevede. L'ordinanza rimane esecutiva. La parte può domandare sospensione cautelare al giudice della revisione, ma non è automatica.

Posso revisare il conto in sede di appello della causa originaria o devo intentare nuovo giudizio?

La norma dice 'anche in separato processo', consentendo sia la revisione in pendenza della causa sia dopo (in nuovo giudizio). Dipende da quando scopri l'errore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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